Art. 16 
 
                     Elenco dei siti autorizzati 
 
  1. I Servizi fitosanitari regionali istituiscono  e  aggiornano  un
elenco di tutti i siti autorizzati ai sensi dell'art. 13, comma  2  e
lo trasmettono al Servizio fitosanitario centrale per  la  successiva
trasmissione alla Commissione UE.