Art. 16 
 
 
              Disposizioni finali ed entrata in vigore 
 
  1. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto per i progetti standardizzati e analitici
che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  hanno
raggiunto la soglia minima di progetto,  come  definita  dalle  linee
guida EEN 9/11 o  hanno  concluso  il  periodo  di  monitoraggio,  e'
possibile presentare le rendicontazioni dei risparmi, secondo  quanto
definito dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Entro il  termine
di centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto per i progetti a consuntivo  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto sono  in  corso  di  realizzazione,  come
attestato da idonea documentazione, e' possibile presentare l'istanza
per la richiesta dei Certificati Bianchi, secondo quanto definito dal
decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Per i progetti  a  consuntivo,
analitici e standard approvati  in  data  precedente  all'entrata  in
vigore del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti alla
data di presentazione del progetto. 
  2. I Grandi Progetti riconosciuti ai sensi dell'art. 8 del  decreto
ministeriale 28 dicembre 2012  che  non  generano,  nell'arco  di  un
determinato anno, risparmi superiori a  35.000  TEP,  per  l'anno  in
questione sono rendicontabili attraverso la Richiesta di  Verifica  e
Certificazione  a  Consuntivo  (RVC-C).  In  tali   casi   non   sono
riconosciute   le    eventuali    premialita'    concesse    all'atto
dell'ammissione. 
  3.  I  Certificati  Bianchi  possono  essere  oggetto   di   libera
contrattazione tra le parti, ovvero  di  contrattazione  nel  mercato
organizzato dal GME, unificato per  tutte  le  tipologie  di  titoli,
secondo modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico. 
  4. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato. 
  5. Il presente decreto, di cui  gli  allegati  costituiscono  parte
integrante, entra in vigore il giorno successivo dalla  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale e si applica, con eccezione  dell'art.  4  e
dell'art. 12, a tutti progetti presentati a decorrere dall'entrata in
vigore, fatto salvo quanto previsto al comma 1. 
    Roma, 11 gennaio 2017 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                      Calenda         
 
  Il Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio 
          e del mare 
           Galletti 

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2017 
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