Art. 16 
 
             Proroga di termini in materia di modifiche 
        delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti 
 
  1. Per le esigenze di funzionalita' delle  sedi  dei  tribunali  de
L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017, i
termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155,  sono  ulteriormente  prorogati
sino al 13 settembre 2020. 
  2. Ai maggiori oneri (( derivanti dalla disposizione  del  comma  1
)), pari a 500.000 euro per l'anno 2018, a  2  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  11  del
          decreto  legislativo  7  settembre  2012,  n.  155   (Nuova
          organizzazione dei tribunali ordinari e  degli  uffici  del
          pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
          legge 14 settembre 2011, n. 148): 
              "Art. 11. Entrata in vigore 
              1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. 
              2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di
          cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e  7  acquistano  efficacia
          decorsi dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              3. Le modifiche  delle  circoscrizioni  giudiziarie  de
          L'Aquila e Chieti, nonche' delle relative sedi  distaccate,
          previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi
          tre anni (22) dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di  funzioni
          dirigenziali presso gli uffici  giudiziari  de  L'Aquila  e
          Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6  si  applicano
          decorsi due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.".