(( Art. 16 bis 
 
 
                       Parcheggiatori abusivi 
 
  1. Il comma 15-bis dell'art. 7 del codice della strada, di  cui  al
decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «15-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,   coloro   che
esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre  persone,  ovvero
determinano  altri  ad   esercitare   abusivamente   l'attivita'   di
parcheggiatore  o  guardiamacchine  sono  puniti  con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000  a
euro 3.500. Se nell'attivita' sono impiegati minori, o  nei  casi  di
reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata  del
doppio. Si applica,  in  ogni  caso,  la  sanzione  accessoria  della
confisca delle somme percepite,  secondo  le  modalita'  indicate  al
titolo VI, capo I, sezione II.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285 (Nuovo codice della strada) si vedano i  riferimenti
          normativi all'art. 9.