Art. 16 Entrata in vigore e disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, si applicano a decorrere dal 20 maggio 2018. 2. Gli impianti e le apparecchiature utilizzate per l'effettuazione della revisione, non conformi a quanto previsto dall'art. 11, possono essere utilizzate fino alla emanazione di nuove disposizioni dell'autorita' competente, da adottarsi entro il 20 maggio 2023. 3. Salvo l'emanazione di nuove disposizioni da parte dell'autorita' competente, i requisiti di cui all'allegato V si applicano a partire dal 1° gennaio 2023.