Art. 16 
 
 
              Misure urgenti per affrontare situazioni 
                       di marginalita' sociale 
 
  1. Al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree
dei Comuni, Manfredonia in Provincia di  Foggia,  San  Ferdinando  in
Provincia di Reggio  Calabria  e  Castel  Volturno  in  Provincia  di
Caserta, caratterizzate da una massiva  concentrazione  di  cittadini
stranieri, possono essere istituiti, con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, uno  o
piu' commissari straordinari del Governo, nominati  tra  i  prefetti,
anche in quiescenza, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2
e 3. Ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri
emolumenti comunque denominati. Gli  eventuali  rimborsi  spese  sono
posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti. 
  2. Ferme restando  le  competenze  del  Ministero  dell'interno,  i
commissari straordinari di cui al comma 1 adottano, d'intesa  con  il
medesimo Ministero e con il Prefetto competente  per  territorio,  un
piano di interventi per il risanamento delle aree  interessate  e  ne
coordinano la realizzazione, curando, a tal fine, il raccordo tra gli
uffici periferici delle amministrazioni  statali,  in  collaborazione
con le regioni e gli  enti  locali  interessati,  anche  al  fine  di
favorire   la   graduale   integrazione   dei   cittadini   stranieri
regolarmente presenti nei territori interessati agevolando  l'accesso
ai servizi sociali e sanitari nonche'  alle  misure  di  integrazione
previste  sul  territorio,  compreso  l'inserimento  scolastico   dei
minori. Per la realizzazione degli  interventi  di  cui  al  presente
comma, il commissario si raccorda anche con  le  iniziative  promosse
dalla cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualita',  di
cui  all'articolo  6  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.   91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  e
successive modificazioni, nonche' dalle  sezioni  territoriali  della
medesima rete. Con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al  comma  1,  sono  individuate,  nell'ambito  delle
risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, le
dotazioni  di  mezzi  e   personale   a   supporto   dei   commissari
straordinari. 
  3. L'attuazione dei commi 1 e 2  e'  effettuata  nei  limiti  delle
risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  nei   bilanci   delle
amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi  di  cui  al
comma 2, le regioni e gli enti locali  interessati  possono  altresi'
predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del  terzo
settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee. 
  4. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni ((
che  accolgono   richiedenti   protezione   internazionale   )),   e'
autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno  2018.  A  tal
fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2  dell'articolo  12  ((
del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.   193,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  ))  2016,  n.   225,   e'
incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto  del
Ministro dell'interno,  da  adottare  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  entro  venti  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore (( della legge di conversione del presente  decreto
)), sono definite le modalita' di ripartizione delle risorse  di  cui
al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700
euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri  del  Sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500 euro
per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture  e  comunque  nei
limiti della disponibilita' del  fondo.  Il  Ministero  dell'interno,
sulla  base  di  uno  specifico  monitoraggio,  ((  definisce  ))  il
contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2017. Agli
oneri di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  5. Negli anni 2018 e 2019, i comuni  di  cui  al  comma  4  possono
innalzare del 10 per cento, a valere sulle  risorse  disponibili  nei
rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all'articolo  9,  comma
28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai
rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a  garantire
i servizi e le attivita' strettamente  funzionali  all'accoglienza  e
all'integrazione dei migranti. Le risorse corrispondenti  alla  spesa
di cui al presente comma non concorrono all'ammontare  delle  risorse
previste per i contratti di lavoro  flessibile  utilizzabili  per  le
procedure di cui all'articolo 20 del decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
          24 giugno 2014, n. 91 recante disposizioni urgenti  per  il
          settore agricolo, la tutela ambientale e  l'efficientamento
          energetico dell'edilizia  scolastica  e  universitaria,  il
          rilancio e lo sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei
          costi gravanti sulle tariffe  elettriche,  nonche'  per  la
          definizione  immediata  di  adempimenti   derivanti   dalla
          normativa europea,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 116: 
              «Art. 6 (Rete del lavoro agricolo di qualita'). - 1. E'
          istituita presso l'INPS la  Rete  del  lavoro  agricolo  di
          qualita' alla quale possono partecipare le imprese agricole
          di cui all'articolo 2135 del codice civile in possesso  dei
          seguenti requisiti: 
              a) non avere riportato condanne penali  per  violazioni
          della  normativa  in  materia  di  lavoro  e   legislazione
          sociale, per delitti contro  la  pubblica  amministrazione,
          delitti  contro  l'incolumita'  pubblica,  delitti   contro
          l'economia pubblica, l'industria e  il  commercio,  delitti
          contro il sentimento  per  gli  animali  e  in  materia  di
          imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti  di  cui
          agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale; 
              b) non essere  state  destinatarie,  negli  ultimi  tre
          anni, di sanzioni amministrative, ancorche' non definitive,
          per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e
          rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte
          e delle tasse. La  presente  disposizione  non  si  applica
          laddove il trasgressore o  l'obbligato  in  solido  abbiano
          provveduto,  prima  della   emissione   del   provvedimento
          definitivo,  alla   regolarizzazione   delle   inosservanze
          sanabili e al pagamento in misura agevolata delle  sanzioni
          entro  i  termini  previsti  dalla  normativa  vigente   in
          materia; 
              c) essere in regola con il  versamento  dei  contributi
          previdenziali e dei premi assicurativi; 
              c-bis)  applicare  i  contratti   collettivi   di   cui
          all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
          81; 
              c-ter) non essere controllate  o  collegate,  ai  sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile, a  soggetti  che  non
          siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma; 
              1-bis.  Alla  Rete  del  lavoro  agricolo  di  qualita'
          possono  aderire,  attraverso  la   stipula   di   apposite
          convenzioni, gli sportelli  unici  per  l'immigrazione,  le
          istituzioni  locali,  i  centri  per  l'impiego,  gli  enti
          bilaterali costituiti dalle organizzazioni  dei  datori  di
          lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonche' i  soggetti
          di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10  settembre
          2003, n. 276. Possono altresi' aderire alla Rete del lavoro
          agricolo di qualita', attraverso  la  stipula  di  apposite
          convenzioni, se in possesso dei requisiti di cui  al  comma
          1, sia le agenzie per il lavoro di cui all'articolo  4  del
          decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  sia  gli
          altri soggetti autorizzati all'attivita' di intermediazione
          ai  sensi  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 150. 
              2.  Alla  Rete  del   lavoro   agricolo   di   qualita'
          sovraintende  una  cabina   di   regia   composta   da   un
          rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali, del Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e forestali, del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale  del
          lavoro  a  far  data  dalla  sua  effettiva   operativita',
          dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale  per  le
          politiche attive del lavoro a far data dalla sua  effettiva
          operativita', dell'INPS e della Conferenza delle regioni  e
          delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  designati
          entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente
          decreto. Fanno  parte  della  cabina  di  regia  anche  tre
          rappresentanti dei  lavoratori  subordinati  delle  imprese
          agricole e un  rappresentante  dei  lavoratori  subordinati
          delle cooperative agricole e tre rappresentanti dei  datori
          di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura  e  un
          rappresentante   delle   associazioni   delle   cooperative
          agricole firmatarie di contratti collettivi  nazionali  del
          settore agricolo nominati  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  su  designazione  delle  organizzazioni
          sindacali    a     carattere     nazionale     maggiormente
          rappresentative. La  cabina  di  regia  e'  presieduta  dal
          rappresentante dell'INPS. 
              3. Ai fini della partecipazione alla  Rete  del  lavoro
          agricolo  di  qualita',  le  imprese  di  cui  al  comma  1
          presentano istanza in via telematica. Entro  trenta  giorni
          dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita
          determinazione gli elementi essenziali dell'istanza. 
              4. La cabina di regia ha i seguenti compiti: 
              a) delibera sulle istanze di partecipazione  alla  Rete
          del lavoro agricolo  di  qualita'  entro  30  giorni  dalla
          presentazione; 
              b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo  di  qualita'
          le imprese agricole che perdono i requisiti di cui al comma
          1. 
              c) redige e aggiorna l'elenco  delle  imprese  agricole
          che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualita' e
          ne cura la pubblicazione sul sito internet dell'INPS; 
              c-bis) procede a  monitoraggi  costanti  dell'andamento
          del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche
          accedendo    ai    dati     relativi     all'instaurazione,
          trasformazione  e  cessazione  dei   rapporti   di   lavoro
          disponibili  presso  il  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali e ai dati che si rendono  disponibili,  a
          seguito di  specifico  adattamento  del  sistema  UNIEMENS,
          presso l'INPS, valutando, in particolare, il  rapporto  tra
          il numero dei lavoratori stranieri che risultano  impiegati
          e il numero dei lavoratori  stranieri  ai  quali  e'  stato
          rilasciato  il  nulla  osta  per  lavoro   agricolo   dagli
          sportelli unici per l'immigrazione; 
              c-ter) promuove iniziative, d'intesa con  le  autorita'
          competenti,  sentite  le  parti  sociali,  in  materia   di
          politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e
          all'evasione contributiva, organizzazione  e  gestione  dei
          flussi di manodopera stagionale, assistenza dei  lavoratori
          stranieri immigrati; 
              d) formula proposte al Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e al Ministero delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali  in  materia  di   lavoro   e   di
          legislazione sociale nel settore agricolo. 
              4-bis. La cabina di regia  promuove  la  stipula  delle
          convenzioni di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui
          al  comma  4,  lettere  c-bis)  e  c-ter),  utilizzando  le
          informazioni  in  possesso  delle  commissioni  provinciali
          integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia  per  le
          erogazioni in agricoltura, al fine di formulare  indici  di
          coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati
          alle  caratteristiche   della   produzione   agricola   del
          territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali  di  cui
          al comma 4-ter. 
              4-ter. La Rete  del  lavoro  agricolo  di  qualita'  si
          articola in sezioni territoriali, a cui possono  aderire  i
          soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma
          1-bis,  con  sede   presso   la   commissione   provinciale
          integrazione salari operai agricoli. Le sezioni  promuovono
          a livello territoriale le iniziative previste dal comma  4,
          lettera c-ter), svolgono compiti di promozione di modalita'
          sperimentali di intermediazione fra domanda  e  offerta  di
          lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione  con
          l'Agenzia nazionale per le politiche attive  del  lavoro  e
          con la Rete nazionale dei  servizi  per  le  politiche  del
          lavoro di cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  14
          settembre  2015,  n.  150,  al  fine   di   garantire   una
          modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego.
          Le sezioni territoriali promuovono altresi' iniziative  per
          la realizzazione  di  funzionali  ed  efficienti  forme  di
          organizzazione del trasporto dei lavoratori fino  al  luogo
          di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli
          enti locali. 
              4-quater. La cabina di regia trasmette ogni  anno  alle
          Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti  di  cui
          al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monito-raggi
          di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma. 
              5. La partecipazione alla cabina di regia e'  a  titolo
          gratuito e ai  componenti  non  sono  corrisposti  gettoni,
          compensi, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti  comunque
          denominati. La  cabina  di  regia  si  avvale  per  il  suo
          funzionamento delle risorse umane  e  strumentali  messe  a
          disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni  di
          cui al comma 8. 
              6. Al fine di  realizzare  un  piu'  efficace  utilizzo
          delle  risorse  ispettive  disponibili,  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali e l'INPS,  fermi  restando
          gli ordinari controlli in materia di tutela della salute  e
          della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l'attivita'
          di vigilanza nei confronti delle imprese  non  appartenenti
          alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i  casi  di
          richiesta di intervento proveniente dal  lavoratore,  dalle
          organizzazioni sindacali, dall'Autorita' giudiziaria  o  da
          autorita' amministrative e salvi  i  casi  di  imprese  che
          abbiano procedimenti penali in corso per  violazioni  della
          normativa in materia di lavoro e legislazione  sociale,  di
          contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di  lavoro  e
          in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 
              7. E' fatta  salva  comunque  la  possibilita'  per  le
          amministrazioni di cui al comma 6 di  effettuare  controlli
          sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni   in   base   alla
          disciplina vigente. 
              7-bis.  I  soggetti  provvisti  di  autorizzazione   al
          trasporto di persone rilasciata dalle autorita'  competenti
          e che siano in possesso dei requisiti di cui  al  comma  1,
          che  intendono  provvedere  al  trasporto   di   lavoratori
          agricoli, possono stipulare  apposita  convenzione  con  la
          Rete del lavoro  agricolo  di  qualita'.  Gli  enti  locali
          possono stabilire  che  la  stipula  della  convenzione  e'
          condizione necessaria per accedere ai contributi  istituiti
          per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti.
          Gli enti locali stabiliscono le  condizioni  e  l'ammontare
          dei  contributi  tenendo  conto  di  quanto   eventualmente
          previsto dai contratti collettivi di  cui  all'articolo  51
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  in  ordine
          alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto
          tra imprese  e  lavoratori.  La  violazione  da  parte  del
          trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta
          la risoluzione della medesima e l'immediata  decadenza  dai
          contributi di cui al secondo periodo. 
              8. Per le attivita' di cui al presente articolo  l'INPS
          provvede con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          previste a legislazione vigente e comunque  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 12  del
          decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante  disposizioni
          urgenti in  materia  fiscale  e  per  il  finanziamento  di
          esigenze  indifferibili,  convertito,  con   modificazioni,
          dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,  e'  incrementata  di
          150 milioni di euro per l'anno 2018: 
              «Art. 12 (Misure urgenti a favore dei comuni in materia
          di accoglienza). - 1. (Omissis) 
              2. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono
          i   Comuni    che    accolgono    richiedenti    protezione
          internazionale, e' autorizzata la spesa di 100  milioni  di
          euro per l'anno 2016. A tal fine, nello stato di previsione
          del Ministero dell'interno, e' istituito un apposito  Fondo
          iscritto  nella  missione  "Immigrazione,   accoglienza   e
          garanzia  dei  diritti",   programma   "Flussi   migratori,
          interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia
          dei diritti, rapporti con le  confessioni  religiose".  Con
          decreto del Ministro dell'interno, da adottare di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  venti
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono definite le modalita' di  ripartizione  delle
          risorse di cui al presente comma tra i comuni  interessati,
          nel limite massimo di 500 euro per  richiedente  protezione
          ospitato e comunque nei  limiti  della  disponibilita'  del
          fondo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
              «200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9,  comma  28,  del
          decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure  urgenti
          in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e    di
          competitivita' economica,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              «Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico). - 1. - 27. (Omissis) 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118 (106), per l'anno 2014, il limite di cui ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano agli enti locali in  regola
          con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di  cui
          ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
          risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
          comunque la spesa complessiva  non  puo'  essere  superiore
          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni  previste
          dal presente comma le spese sostenute per le  assunzioni  a
          tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n.  267.  Per  il  comparto  scuola  e  per  quello   delle
          istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica
          e musicale trovano applicazione le specifiche  disposizioni
          di settore. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.  266.  Per  gli
          enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto  dal
          comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n.  266  del
          2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare  la
          continuita' dell'attivita' di vigilanza  sui  concessionari
          della rete autostradale, ai sensi dell'art.  11,  comma  5,
          secondo periodo, del decreto-legge  n.  216  del  2011,  il
          presente comma non  si  applica  altresi',  nei  limiti  di
          cinquanta  unita'  di   personale,   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  esclusivamente  per   lo
          svolgimento della predetta attivita';  alla  copertura  del
          relativo onere si  provvede  mediante  l'attivazione  della
          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui
          all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate derivanti dall'  articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  20  del  decreto
          legislativo 25 maggio  2017,  n.  75  recante  Modifiche  e
          integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          ai sensi degli articoli 16,  commi  1,  lettera  a),  e  2,
          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche: 
              «Art. 20 (Superamento del  precariato  nelle  pubbliche
          amministrazioni).  -1.  Le  amministrazioni,  al  fine   di
          superare il precariato, ridurre il ricorso ai  contratti  a
          termine e valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
          personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato,
          possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con  il  piano
          triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2,  e
          con l'indicazione  della  relativa  copertura  finanziaria,
          assumere a tempo indeterminato personale  non  dirigenziale
          che possegga tutti i seguenti requisiti: 
              a) risulti in servizio  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
          a tempo determinato presso  l'amministrazione  che  procede
          all'assunzione; 
              b)  sia  stato  reclutato  a  tempo   determinato,   in
          relazione alle medesime  attivita'  svolte,  con  procedure
          concorsuali   anche   espletate   presso    amministrazioni
          pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 
              c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze
          dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno  tre
          anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto
          anni. 
              2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,
          possono bandire, in coerenza con  il  piano  triennale  dei
          fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando
          la  garanzia  dell'adeguato  accesso  dall'esterno,  previa
          indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
          concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
          per  cento  dei  posti  disponibili,   al   personale   non
          dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
              a)  risulti  titolare,  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore della  legge  n.  124  del  2015,  di  un
          contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
          bandisce il concorso; 
              b) abbia maturato, alla  data  del  31  dicembre  2017,
          almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
          ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce  il
          concorso. 
              3. Ferme restando le norme di contenimento della  spesa
          di personale, le pubbliche  amministrazioni,  nel  triennio
          2018-2020, ai soli fini di cui ai  commi  1  e  2,  possono
          elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni  a
          tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al  netto
          delle   risorse   destinate   alle   assunzioni   a   tempo
          indeterminato per reclutamento tramite  concorso  pubblico,
          utilizzando a tal fine le risorse previste per i  contratti
          di  lavoro  flessibile,  nei  limiti  di   spesa   di   cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito dalla  legge  20  luglio  2010,  n.  122,
          calcolate in misura corrispondente al loro ammontare  medio
          nel  triennio  2015-2017  a  condizione  che  le   medesime
          amministrazioni siano in grado di  sostenere  a  regime  la
          relativa spesa di  personale  previa  certificazione  della
          sussistenza delle correlate risorse  finanziarie  da  parte
          dell'organo  di  controllo  interno  di  cui   all'articolo
          40-bis, comma 1, e che  prevedano  nei  propri  bilanci  la
          contestuale e definitiva riduzione di tale valore di  spesa
          utilizzato per le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  dal
          tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  possono
          essere applicate dai comuni che  per  l'intero  quinquennio
          2012-2016  non  hanno  rispettato  i  vincoli  di   finanza
          pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche'  gli  enti
          territoriali  ricompresi  nel  territorio   delle   stesse,
          possono applicare il  comma  1,  elevando  ulteriormente  i
          limiti finanziari per le assunzioni a  tempo  indeterminato
          ivi previsti,  anche  mediante  l'utilizzo  delle  risorse,
          appositamente  individuate  con   legge   regionale   dalle
          medesime   regioni   che   assicurano   la   compatibilita'
          dell'intervento con il raggiungimento dei propri  obiettivi
          di finanza pubblica, derivanti da  misure  di  revisione  e
          razionalizzazione della spesa certificate dagli  organi  di
          controllo interno. Ai fini del rispetto delle  disposizioni
          di cui all'articolo 1, commi 557  e  562,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
          regioni a statuto speciale, calcolano  inoltre  la  propria
          spesa di personale al netto dell'eventuale  cofinanziamento
          erogato dalle regioni ai sensi del  periodo  precedente.  I
          predetti enti possono prorogare  i  rapporti  di  lavoro  a
          tempo determinato fino al  31  dicembre  2018,  nei  limiti
          delle  risorse  utilizzabili  per  le  assunzioni  a  tempo
          indeterminato,  secondo  quanto   previsto   dal   presente
          articolo. 
              5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1  e
          2, e' fatto divieto  alle  amministrazioni  interessate  di
          instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile  di  cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010,  n.  122,  e   successive   modificazioni,   per   le
          professionalita' interessate dalle predette  procedure.  Il
          comma 9-bis dell'articolo 4  del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, e' abrogato. 
              6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  1,  commi
          425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
              7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio
          prestato negli uffici  di  diretta  collaborazione  di  cui
          all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del  2001  o
          degli organi politici delle regioni, secondo  i  rispettivi
          ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti  di
          cui agli articoli 90  e  110  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. 
              8.   Le    amministrazioni    possono    prorogare    i
          corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
          che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2,  fino
          alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
          ai sensi dell'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              9. Il presente articolo non si applica al  reclutamento
          del personale docente, educativo e amministrativo,  tecnico
          e ausiliario (ATA) presso  le  istituzioni  scolastiche  ed
          educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui
          all'articolo  2,  comma  7,  lettera  e),  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui  al  presente
          articolo  non  si  applicano  alle  Istituzioni   dell'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5  e  6
          del presente articolo non si applicano agli  enti  pubblici
          di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre  2016,
          n. 218. Il presente articolo non  si  applica  altresi'  ai
          contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche
          amministrazioni. 
              10. Per il personale  medico,  tecnico-professionale  e
          infermieristico   del   Servizio    sanitario    nazionale,
          continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208, la cui efficacia e' prorogata al 31 dicembre 2018  per
          l'indizione delle procedure concorsuali  straordinarie,  al
          31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al  31  ottobre
          2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  542,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208. 
              11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano
          al personale tecnico-professionale  e  infermieristico  del
          Servizio sanitario nazionale, nonche'  al  personale  delle
          amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti
          e le istituzioni di ricerca,  anche  ove  lo  stesso  abbia
          maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto
          anni rispettivamente  presso  diverse  amministrazioni  del
          Servizio  sanitario  nazionale  o  presso  diversi  enti  e
          istituzioni di ricerca. 
              12. Ai fini delle assunzioni di  cui  al  comma  1,  ha
          priorita' il personale in servizio alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              13. In caso di processi  di  riordino,  soppressione  o
          trasformazione  di  enti,  con  conseguente   transito   di
          personale, ai fini del possesso del  requisito  di  cui  ai
          commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
          periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza. 
              14. Le assunzioni a  tempo  indeterminato  disciplinate
          dall'articolo 1, commi 209,  211  e  212,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147 sono consentite  anche  nel  triennio
          2018-2020. Per le finalita' di cui  al  presente  comma  le
          amministrazioni interessate possono  utilizzare,  altresi',
          le risorse di cui ai commi  3  e  4  o  previste  da  leggi
          regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti  e  dei
          criteri  previsti  nei  commi   citati.   Ai   fini   delle
          disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,  della
          legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  gli  enti  territoriali
          calcolano  la  propria  spesa   di   personale   al   netto
          dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e  dalle
          regioni. Le amministrazioni interessate  possono  applicare
          la proroga degli eventuali contratti  a  tempo  determinato
          secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
          4.».