Art. 16 
 
                   Disposizioni contabili urgenti 
               per l'Associazione Croce Rossa italiana 
 
  1. Al fine di garantire l'effettiva messa in liquidazione dell'Ente
strumentale alla Croce Rossa  Italiana,  al  decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 5, le parole «  per  l'anno  2016  »  sono
soppresse; 
  b) all'articolo 4: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili  ed
immobili da trasferire in proprieta' all'Associazione  ai  sensi  del
presente decreto. I  provvedimenti  hanno  effetto  traslativo  della
proprieta', producono gli effetti  previsti  dall'articolo  2644  del
codice  civile  e  costituiscono  titolo  per  la   trascrizione.   I
provvedimenti di individuazione  dei  beni  costituiscono,  altresi',
titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni  mobili  da
trasferire in proprieta' all'Associazione nonche' per l'assunzione in
consistenza da parte di  quest'ultima.  I  provvedimenti  di  cui  al
presente comma sono  esenti  dal  pagamento  delle  imposte  o  tasse
previste per  la  trascrizione,  nonche'  di  ogni  imposta  o  tassa
connessa   con   il   trasferimento   della   proprieta'   dei   beni
all'Associazione. »; 
  (( 1-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico  dei  singoli
comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale  e
comitati territoriali antecedenti  la  data  di  privatizzazione  dei
comitati stessi, si intendono estinti  a  titolo  definitivo  con  la
cancellazione delle relative partite contabili »; )) 
      2) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati; 
  c) all'articolo 6, comma 4, terzo periodo, le  parole  «  ,  quinto
periodo » sono soppresse; 
  d) all'articolo 8, comma 2: 
  1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: « A far data dal 1º
gennaio 2018, l'Ente e' posto in liquidazione ai sensi del  titolo  V
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le  disposizioni
di cui al presente comma. Gli organi deputati  alla  liquidazione  di
cui all'articolo 198 del citato regio  decreto  sono  rispettivamente
l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario
liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2,  comma  3,  lettera  b)
quale comitato di sorveglianza. Detti organi, nominati  dal  Ministro
della  salute,  restano  in  carica  per  3  anni  e  possono  essere
prorogati, per motivate esigenze, per ulteriori 2 anni.  La  gestione
separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al  31  dicembre
2017 con un atto di ricognizione della massa  attiva  e  passiva  del
Presidente dell'Ente. La massa attiva e  passiva,  cosi'  individuate
confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario
liquidatore si avvale, fino alla conclusione di  tutte  le  attivita'
connesse  alla  gestione  liquidatoria,  del  personale  individuato,
secondo  le  medesime  modalita'  di  cui  al  presente  comma,   con
provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di
personale gia' individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico
alla gestione liquidatoria. Per detto  personale,  pur  assegnato  ad
altra amministrazione, il termine del 1º aprile 2018 sotto  indicato,
operante per il trasferimento anche  in  sovrannumero  e  contestuale
trasferimento delle risorse ad altra  amministrazione,  e'  differito
fino a dichiarazione di cessata necessita' da parte  del  commissario
liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo  trasferimento,  il
divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per  tutta  la
durata del soprannumero e  per  il  medesimo  profilo  professionale.
Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili  ed  immobili  necessari  ai
fini statutari e allo svolgimento  dei  compiti  istituzionali  e  di
interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. »; 
  2) al secondo periodo, le  parole  «  Alla  medesima  data  »  sono
sostituite dalle seguenti: « Alla conclusione della liquidazione, » e
le parole « salvo quelli relativi  al  personale  rimasto  dipendente
dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria  »,  sono
soppresse. 
  (( 2-bis) al quinto periodo, le parole: « 1° gennaio  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 2018 ». 
  1-bis.  Al  fine  di  garantire  la  ricollocazione  del  personale
dipendente  dall'Associazione  della  Croce  rossa   italiana   (CRI)
risultante eccedentario rispetto  al  fabbisogno  definito  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178,  ed  appartenente  all'area  professionale  e
medica, il medesimo personale puo' essere collocato in  mobilita',  a
domanda, nel  rispetto  della  disponibilita'  in  organico  e  delle
facolta' assunzionali previste a  legislazione  vigente,  nell'ambito
della dirigenza delle professionalita' sanitarie del Ministero  della
salute  e  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  nell'ambito   della
dirigenza medica dell'Istituto  nazionale  per  la  promozione  della
salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto  delle  malattie
della  Poverta'  limitatamente  al  personale  appartenente  all'area
medica di seconda fascia di cui al contratto collettivo nazionale  di
lavoro  relativo  al  personale  dirigente  dell'area   VI   per   il
quadriennio 2002-2005, nonche' nell'ambito della dirigenza  medica  e
della  professione   infermieristica   dell'Istituto   superiore   di
sanità-Centro nazionale per i  trapianti  (CNT)  e  Centro  nazionale
sangue (CNS), e delle qualifiche di  ricercatore  e  tecnologo  degli
enti di ricerca. 
  1-ter. Il personale della CRI, di cui al  comma  1-bis,  che  abbia
svolto compiti e funzioni nell'ambito  della  sanita'  pubblica  puo'
essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche  se  e'
in possesso di  specializzazione  in  disciplina  diversa  da  quella
ordinariamente richiesta per il predetto inquadramento. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 5, 4,  6,
          comma 4, e 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012,  n.
          178  (Riorganizzazione  dell'Associazione  italiana   della
          Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4
          novembre 2010, n.  183),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 2. Riordino della CRI fino alla liquidazione 
              1. - 4. Omissis. 
              5. Le risorse finanziarie a carico del  bilancio  dello
          Stato, diverse da quelle di cui all'articolo  1,  comma  6,
          che  sarebbero  state  erogate  alla  CRI  nell'anno  2014,
          secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia,
          nonche' risorse finanziarie, di  pari  ammontare  a  quelle
          determinate  per  l'anno  2014,   salvo   quanto   disposto
          dall'articolo  6,  comma  6,  sono  attribuite  all'Ente  e
          all'Associazione, con decreti del  Ministro  della  salute,
          del Ministro dell'economia e delle finanze e  del  Ministro
          della  difesa,   ciascuno   in   relazione   alle   proprie
          competenze,  ripartendole  tra  Ente  e   Associazione   in
          relazione alle  funzioni  di  interesse  pubblico  ad  essi
          affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica.  I  decreti  del  Ministro  della  difesa
          tengono conto delle esigenze dei corpi ausiliari.". 
              "Art. 4. Patrimonio 
              1.  Il  Commissario  e  successivamente  il  Presidente
          nazionale, fino al 31 dicembre 2015, con il parere conforme
          di un  comitato  nominato  con  la  stessa  composizione  e
          modalita'  di  designazione  e  nomina  di  quello  di  cui
          all'articolo 2, comma 3, lettera a) nonche', dalla predetta
          data fino al 31 dicembre 2017, l'Ente: 
              a) redigono, almeno entro il 31  dicembre  2015,  e  di
          seguito aggiornano lo stato di consistenza  patrimoniale  e
          l'inventario dei beni immobili di proprieta' o comunque  in
          uso della CRI, nonche' elaborano e aggiornano un  piano  di
          valorizzazione degli immobili  per  recuperare  le  risorse
          economiche e finanziarie per  il  ripiano  degli  eventuali
          debiti accumulati anche a carico di singoli  comitati,  con
          riferimento   all'ultimo   conto   consuntivo   consolidato
          approvato e alle  esigenze  di  bilancio  di  previsione  a
          decorrere dall'anno 2013; 
              b)  identificano  i  beni   immobili,   non   pervenuti
          all'attuale CRI con negozi giuridici modali,  da  mantenere
          all'Ente a garanzia  di  potenziali  debiti  per  procedure
          giurisdizionali  in  corso,  fino  alla  definizione  della
          posizione debitoria; 
              c) dismettono, nella fase transitoria e in deroga  alla
          normativa vigente in  materia  economico-finanziaria  e  di
          contabilita' degli enti pubblici non economici, nei  limiti
          del debito accertato anche a carico dei bilanci dei singoli
          comitati e con riferimento ai conti consuntivi  consolidati
          e alle esigenze  di  bilancio  di  previsione  a  decorrere
          dall'anno  2013,  gli  immobili  pervenuti  alla   CRI,   a
          condizione che non provengano da negozi giuridici modali  e
          che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari
          e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse
          pubblico dell'Associazione; 
              d) trasferiscono all'Associazione, a decorrere  dal  1°
          gennaio 2016, i beni pervenuti alla CRI  attraverso  negozi
          giuridici modali e concedono in uso gratuito, con spese  di
          manutenzione ordinaria a carico dell'usuario, alla medesima
          data quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e
          dei compiti istituzionali; 
              e)  compiono  le  attivita'  necessarie  per   ricavare
          reddito, attraverso negozi giuridici  di  godimento,  dagli
          immobili  non  necessari  allo  svolgimento   dei   compiti
          istituzionali e di interesse pubblico; 
              f)  esercitano  la  rinuncia  a  donazioni  modali   di
          immobili  non  piu'  proficuamente  utilizzabili   per   il
          perseguimento dei fini statutari; 
              g) restituiscono, sentite le amministrazioni  pubbliche
          titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in
          godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento
          dei compiti istituzionali e di interesse pubblico; 
              h) trasferiscono all'Associazione, a decorrere  dal  1°
          gennaio 2016 e con le  modalita'  di  cui  all'articolo  2,
          comma 3,  lettera  a),  i  beni  mobili  acquistati  con  i
          contributi del Ministero della difesa per  l'esercizio  dei
          compiti affidati al Corpo militare volontario  e  al  Corpo
          delle  infermiere  volontarie,  nonche'   i   beni   mobili
          acquisiti   con   contributi   pubblici    e    finalizzati
          all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4. 
              1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni
          mobili   ed   immobili   da   trasferire   in    proprieta'
          all'Associazione  ai  sensi   del   presente   decreto.   I
          provvedimenti hanno effetto  traslativo  della  proprieta',
          producono  gli  effetti  previsti  dall'articolo  2644  del
          codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I
          provvedimenti di  individuazione  dei  beni  costituiscono,
          altresi', titolo idoneo ai fini del discarico  inventariale
          dei   beni   mobili    da    trasferire    in    proprieta'
          all'Associazione nonche' per l'assunzione in consistenza da
          parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui  al  presente
          comma sono esenti  dal  pagamento  delle  imposte  o  tasse
          previste per la trascrizione, nonche'  di  ogni  imposta  o
          tassa connessa con il trasferimento  della  proprieta'  dei
          beni all'Associazione. 
              2.  Sino  al  31  dicembre  2017  il   Commissario,   e
          successivamente  il  Presidente  dell'Ente,   provvede   al
          ripiano dell'indebitamento  pregresso  della  CRI  mediante
          procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A
          tale fine accerta la massa passiva  risultante  dai  debiti
          insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche  a
          carico dei bilanci dei singoli comitati e  con  riferimento
          all'ultimo  conto  consuntivo  consolidato  approvato,   ed
          istituisce  apposita   gestione   separata,   nella   quale
          confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui  causa
          giuridica  si  sia  verificata  in  data  anteriore  al  31
          dicembre   2011   anche   se   accertata   successivamente.
          Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
          la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione
          degli immobili prevista dal comma  1,  lettera  c)  per  il
          pagamento anche parziale  dei  debiti,  mediante  periodici
          stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni
          previsti dalla legge. Fino alla conclusione delle procedure
          di cui al presente comma non possono  essere  intraprese  o
          proseguite  azioni  esecutive,  atti  di  sequestro  o   di
          pignoramento presso il  conto  di  tesoreria  della  CRI  o
          dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione  coattiva
          di somme liquidate ai  sensi  della  normativa  vigente  in
          materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli. 
              2-bis. I residui attivi e passivi  accertati  a  carico
          dei singoli comitati territoriali,  afferenti  ai  rapporti
          tra comitato centrale e comitati  territoriali  antecedenti
          la  data  di  privatizzazione  dei  comitati   stessi,   si
          intendono estinti a titolo definitivo con la  cancellazione
          delle relative partite contabili. 
              3.(Abrogato). 
              4. (Abrogato). 
              5. (Abrogato). 
              6. (Abrogato). 
              7. Per quanto non disposto  dal  presente  articolo  si
          applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa
          di cui al titolo V del regio decreto n.  267  del  1942,  e
          successive    modificazioni    in    quanto    compatibili,
          intendendosi  che  le  funzioni   del   comitato   di   cui
          all'articolo 198 dello stesso regio decreto sono svolte dal
          comitato di cui al comma 1 fino al 31 dicembre  2015  e  da
          quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a)  sino  al
          31 dicembre 2017." 
              "Art. 6. Personale 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, adottato su proposta del Ministro  della  salute,
          di concerto con i Ministri dell'economia e  delle  finanze,
          della  difesa  e  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
          semplificazione, sentito  il  Presidente  della  CRI,  sono
          stabiliti i criteri e le modalita' di equiparazione  fra  i
          livelli di inquadramento previsti dal contratto  collettivo
          relativo  al  personale  civile  con  contratto   a   tempo
          indeterminato della CRI  e  quelli  del  personale  di  cui
          all'articolo 5 gia' appartenente al Corpo militare, nonche'
          tra i livelli delle due predette categorie di  personale  e
          quelli  previsti  dai  contratti  collettivi  dei   diversi
          comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa
          alle organizzazioni sindacali. 
              2. Alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI
          e   quindi   dell'Ente   e'   utilizzato    temporaneamente
          dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico  e
          il proprio trattamento economico a carico dell'Ente.  Entro
          i successivi 90 giorni l'Associazione definisce un organico
          provvisorio di personale valido fino al 31  dicembre  2017.
          Il predetto organico e' valutato in sede  di  adozione  dei
          decreti  di  cui  all'articolo  2,  comma  5,  sentite   le
          organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino  al  1°
          gennaio 2018 l'esercizio  da  parte  dell'Associazione  dei
          suoi compiti  istituzionali  in  modo  compatibile  con  le
          risorse  a  cio'  destinate.  A  decorrere  dalla  data  di
          determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31
          dicembre 2017,  il  personale  della  CRI  puo'  esercitare
          l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e  la
          contestuale  assunzione,  se  in  possesso  dei   requisiti
          qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da  parte
          dell'Associazione ovvero la permanenza in  servizio  presso
          l'Ente. Per l'esercizio  delle  convenzioni  l'Associazione
          impiega  prioritariamente,  secondo  il  proprio  contratto
          collettivo di appartenenza,  personale  civile  e  militare
          gia'  utilizzato   dalla   CRI   con   rapporto   a   tempo
          indeterminato o determinato  nella  diretta  fornitura  dei
          servizi oggetto delle convenzioni medesime. 
              3.  Al  personale  a  tempo  indeterminato  rimasto  in
          servizio presso l'Ente, non impiegato nelle convenzioni  ed
          eccedente l'organico dell'Associazione, si applicano, salvo
          quanto  previsto  al  presente  articolo,  le  disposizioni
          vigenti sugli strumenti utilizzabili  per  la  gestione  di
          eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni.  La
          mobilita'  puo'  in  ogni  caso  aver   luogo   anche   con
          riferimento ad amministrazioni con sede in province diverse
          rispetto  a  quella  di  impiego,  con  preferenza  per  le
          amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego. 
              4. Il Presidente nazionale, entro il  30  giugno  2016,
          determina sentite  le  organizzazioni  sindacali  e  previe
          intese con il Ministero della difesa, l'organico  a  regime
          con una proiezione pluriennale, tenendo conto delle risorse
          finanziarie  disponibili,  dello  sviluppo   dell'attivita'
          dell'Associazione e delle  competenze  necessarie,  nonche'
          dell'esigenza    di    garantire    assoluta    continuita'
          all'attivita' di cui  all'articolo  5,  comma  6,  mediante
          un'aliquota dedicata di personale iscritto o che si iscrive
          nei   Corpi   ausiliari;   tale   personale   assicura   la
          funzionalita' e il pronto impiego dei  servizi  alle  Forze
          Armate resi dai Corpi ausiliari, in condizioni  di  impiego
          sia  ordinarie   che   straordinarie   e   secondo   moduli
          disciplinari   assimilabili   a   quelli   dell'ordinamento
          militare.  Il   Presidente,   sentite   le   organizzazioni
          sindacali, entro la medesima  data  bandisce  altresi'  una
          procedura finalizzata all'assunzione graduale,  nell'ambito
          delle     disponibilita'     finanziarie,     da      parte
          dell'Associazione ovvero da soggetti  da  essa  costituiti,
          anche  con  contratti  part-time  o  di  solidarieta',  del
          personale rimasto a quella data in servizio presso  l'Ente,
          che aveva un rapporto a tempo indeterminato con la CRI alla
          data di entrata in vigore del presente decreto e  che  alla
          data del 31 dicembre 2017 sia ancora in  servizio  e  debba
          rimanere in servizio piu' di due anni per essere  collocato
          a riposo, nonche' di quello di cui all'articolo 6, comma 9,
          terzo periodo. Restano in  ogni  caso  fermi  i  limiti  di
          importo del finanziamento pubblico di cui  all'articolo  8,
          comma 2 e l'assenza  di  ulteriori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.  La  procedura  condiziona  alla  verifica  della
          professionalita'     richiesta     per     le     attivita'
          dell'associazione l'assunzione del personale  gia'  assunto
          dalla CRI non a seguito di  concorso  pubblico  e  che  non
          abbia seguito eventuali percorsi di riqualificazione. 
              5. Al fine di coordinare e supportare  il  processo  di
          mobilita' del personale e'  istituita,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, una sede di
          confronto presso il Dipartimento  della  funzione  pubblica
          alla  quale   partecipano   rappresentanti   dello   stesso
          Dipartimento, dei Ministeri della salute,  dell'economia  e
          delle finanze e della difesa, della CRI e quindi  dell'Ente
          e dell'Associazione, delle  Regioni,  delle  organizzazioni
          sindacali del personale della CRI. Nella medesima  sede  si
          svolge un  confronto  circa  il  contratto  collettivo  cui
          aderisce l'Associazione. Gli  organi  della  CRI  e  quindi
          dell'Ente assicurano  la  circolazione  delle  informazioni
          presso i  dipendenti  dei  posti  offerti  in  mobilita'  e
          operano attivamente nella ricerca di  idonee  soluzioni  di
          impiego anche attraverso attivita' di riqualificazione. 
              6. Al personale civile e militare della  CRI  e  quindi
          dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma  2,
          assunto da altre amministrazioni si applica  l'articolo  5,
          comma 5, terzo periodo. I processi  di  mobilita'  previsti
          dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre
          2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2015, n. 11, si applicano al personale  risultante
          eccedentario  rispetto  al  fabbisogno  definito  ai  sensi
          dell'articolo  3,  comma  4,  terzo  periodo,  per  ciascun
          profilo professionale nell'ambito territoriale regionale. 
              7.  Gli  enti  e  le  aziende  del  Servizio  sanitario
          nazionale, anche  delle  regioni  sottoposte  ai  piani  di
          rientro dai deficit sanitari e ai  programmi  operativi  in
          prosecuzione degli stessi,  sono  tenuti  ad  assumere  con
          procedure di mobilita', anche in posizione di  sovrannumero
          e ad esaurimento, il personale con  rapporto  di  lavoro  a
          tempo  indeterminato  della  CRI  e  quindi  dell'Ente  con
          funzioni di autista  soccorritore  e  autisti  soccorritori
          senior,  limitatamente  a  coloro  che   abbiano   prestato
          servizio in attivita' convenzionate con gli  enti  medesimi
          per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni
          sono disposte senza apportare nuovi o maggiori  oneri  alla
          finanza pubblica in quanto finanziate con il  trasferimento
          delle relative risorse occorrenti al trattamento  economico
          del   personale   assunto,   derivanti   dalla   quota   di
          finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  erogata
          annualmente alla CRI e quindi all'Ente.  Le  spese  per  il
          trattamento economico del personale trasferito al  Servizio
          sanitario  nazionale  non  sono  considerate  ai  fini  del
          rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo  2,  comma
          71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e  alle
          aziende sopradette  e'  fatto  divieto  di  assunzione  del
          personale corrispondente fino al  totale  assorbimento  del
          personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto. 
              7-bis. I rapporti con gli enti previdenziali  derivanti
          dalle procedure di mobilita' del personale della CRI ovvero
          dell'Ente sono  definiti  in  sede  di  applicazione  delle
          disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2,  con  relativo
          trasferimento  della   quota   corrispondente   dell'attivo
          patrimoniale. 
              8. In applicazione dell'articolo  4,  comma  89,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183 le  Regioni  subentrano  per
          tre anni al Ministero della salute nella convenzione con la
          CRI e quindi con l'Associazione  e  l'Ente  per  il  pronto
          soccorso aeroportuale, previo  trasferimento  alle  regioni
          delle relative risorse. 
              9. I contratti di lavoro a tempo  determinato  relativi
          al personale della CRI, vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto e stipulati  per  attivita'  in
          regime convenzionale  ovvero  per  attivita'  integralmente
          finanziate con fondi privati, permangono in vigore fino  al
          31 dicembre 2015 ovvero, se scaduti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, possono essere  prorogati  non
          oltre il 31 dicembre 2015. A decorrere dal 1° gennaio  2016
          i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per  le
          quali l'Associazione subentra alla CRI alla medesima  data,
          proseguono con l'Ente e sono prorogati fino  alla  scadenza
          delle  convenzioni,  se  precedente  al  31  dicembre  2017
          ovvero, se successiva,  fino  all'eventuale  assunzione  da
          parte dell'Associazione. Il Commissario  e  successivamente
          il Presidente, fino al 31 dicembre 2015  ovvero  fino  alla
          conclusione delle procedure di cui all'articolo 5, comma  6
          puo'   richiamare   in   servizio,   nei    limiti    delle
          disponibilita'  di  bilancio,  per  il  tempo  strettamente
          necessario  all'esigenza  per  la  quale  la  chiamata   e'
          effettuata, il personale  appartenente  al  Corpo  militare
          che, per effetto di richiami ai  sensi  dell'articolo  1668
          del codice dell'ordinamento militare, e' in  servizio  alla
          data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  ed  e'
          continuativamente  e  senza  soluzione  di  continuita'  in
          servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007." 
              "Art. 8. Norme transitorie e finali 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2016  sono  abrogati  il
          decreto-legge 19 novembre 2004,  n.  276,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 gennaio  2005,  n.  1,  fatto
          salvo l'articolo 2, nonche' il decreto del Presidente della
          Repubblica 31  luglio  1980,  n.  613,  e  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.
          Fino  alla  predetta   data   si   applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni di cui al citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  n.  97  del  2005.
          Restano ferme per gli anni  2012,  2013,  2014  e  2015  le
          disposizioni vigenti in materia di contributi a carico  del
          bilancio dello Stato in favore della CRI.  Le  disposizioni
          di cui all'articolo 1, comma 6, si applicano alla  CRI  per
          gli anni 2012,  2013,  2014  e  2015,  nonche'  per  quanto
          riguarda l'erogazione dei fondi, di cui al secondo  periodo
          del predetto comma, di competenza dell'anno 2011. 
              2. A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente e'  posto  in
          liquidazione ai sensi del titolo V  del  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di  cui  al
          presente comma. Gli organi deputati  alla  liquidazione  di
          cui  all'articolo  198  del  citato  regio   decreto   sono
          rispettivamente l'organo di cui all'articolo  2,  comma  3,
          lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di  cui
          all'articolo 2, comma  3,  lettera  b)  quale  comitato  di
          sorveglianza. Detti organi,  nominati  dal  Ministro  della
          salute, restano in carica  per  3  anni  e  possono  essere
          prorogati, per motivate esigenze, per ulteriori 2 anni.  La
          gestione separata  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  si
          conclude al 31 dicembre 2017 con un  atto  di  ricognizione
          della massa attiva e passiva del Presidente  dell'Ente.  La
          massa attiva  e  passiva,  cosi'  individuate  confluiscono
          nella procedura di cui al presente  comma.  Il  commissario
          liquidatore si avvale, fino alla conclusione  di  tutte  le
          attivita'  connesse   alla   gestione   liquidatoria,   del
          personale individuato, secondo le medesime modalita' di cui
          al  presente  comma,  con  provvedimento   del   Presidente
          dell'Ente nell'ambito del  contingente  di  personale  gia'
          individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla
          gestione liquidatoria. Per detto personale,  pur  assegnato
          ad altra amministrazione, il termine  del  1°  aprile  2018
          sotto indicato, operante  per  il  trasferimento  anche  in
          sovrannumero e contestuale trasferimento delle  risorse  ad
          altra amministrazione, e' differito fino a dichiarazione di
          cessata necessita' da parte  del  commissario  liquidatore.
          Resta  fermo,  all'atto  dell'effettivo  trasferimento,  il
          divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi  per
          tutta la durata del soprannumero e per il medesimo  profilo
          professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili  ed
          immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei
          compiti   istituzionali    e    di    interesse    pubblico
          dell'Associazione  sono  trasferiti   alla   stessa.   Alla
          conclusione della liquidazione, i beni  mobili  e  immobili
          rimasti   di   proprieta'   dell'Ente    sono    trasferiti
          all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e
          passivi. Il personale gia' individuato nella previsione  di
          fabbisogno  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma   4,   come
          funzionale  alle  attivita'  propedeutiche  alla   gestione
          liquidatoria verra' individuato con specifico provvedimento
          del presidente nazionale della CRI ovvero  dell'Ente  entro
          il  30  marzo  2016  e  successivamente  aggiornato.  Detto
          personale   non   partecipa   alle    procedure    previste
          dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre
          2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2015, n.  11.  Il  1º  gennaio  2018  il  suddetto
          personale    viene    trasferito,    con     corrispondente
          trasferimento delle risorse finanziarie,  presso  pubbliche
          amministrazioni che  presentano  carenze  in  organico  nei
          corrispondenti  profili  professionali  ovvero   anche   in
          sovrannumero.  Il  personale,  ad   eccezione   di   quello
          funzionale  alle  attivita'  propedeutiche  alla   gestione
          liquidatoria  di  cui  al  precedente  capoverso,  ove  non
          assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, e'
          collocato  in  disponibilita'  ai   sensi   del   comma   7
          dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo
          30 marzo 2001,  n.  165.  Il  personale  della  CRI  ovvero
          dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure  di
          cui all'articolo  7,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  31
          dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa  convenzione  tra  le
          parti, puo' prestare temporaneamente la  propria  attivita'
          presso altre pubbliche amministrazioni per  garantire  fini
          di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, anche
          con oneri a carico del  finanziamento  pubblico  della  CRI
          ovvero dell'Ente, che  rimane  esclusivamente  responsabile
          nei confronti del lavoratore del  trattamento  economico  e
          normativo. L'assunzione ai sensi dell'articolo 6, comma  4,
          determina la cessazione dello stato di  disponibilita'.  Il
          finanziamento e' attribuito tenuto  conto  dei  compiti  di
          interesse  pubblico  da  parte  dell'Associazione  mediante
          convenzioni annuali tra Ministero della  salute,  Ministero
          dell'economia e delle finanze,  Ministero  della  difesa  e
          Associazione. Il  finanziamento  annuale  dell'Associazione
          non puo'  superare  l'importo  complessivamente  attribuito
          all'Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma  5,
          per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il  2017  e
          del 20 per cento a decorrere dall'anno  2018.  In  sede  di
          prima applicazione le convenzioni sono stipulate  entro  il
          1° aprile 2018. Nelle convenzioni sono stabilite  procedure
          di verifica  dell'utilizzo  dei  beni  pubblici  trasferiti
          all'Associazione.  Per   l'assolvimento   di   compiti   di
          interesse pubblico, con particolare riguardo alle attivita'
          in continuita' con quanto previsto dall'articolo  5,  comma
          6, ai servizi resi dai  Corpi  ausiliari,  alla  protezione
          civile e alla formazione  alle  emergenze,  l'Associazione,
          con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisce  una
          fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che  puo'
          essere destinataria di beni di cui al presente comma e  che
          impiega  in  distacco  il  personale  di  cui  all'aliquota
          dedicata prevista al comma 4, primo periodo,  dell'articolo
          6, nonche' altro personale dell'Associazione con esperienza
          nel settore delle emergenze. Il Ministero della difesa puo'
          stipulare la convenzione  di  cui  al  quarto  periodo  del
          presente comma direttamente con la fondazione. 
              3. Il termine di cui all'articolo 2  del  decreto-legge
          29 dicembre 2011, n 216, convertito con modificazioni dalla
          legge 24 febbraio 2012, n. 14 e' prorogato fino  alla  data
          dell'elezione del Presidente nazionale e comunque non oltre
          il 31 gennaio 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti  dal
          Commissario dal 1° ottobre 2012 fino alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto. 
              4.  Fino  al  31  dicembre  2015  la  CRI  continua  ad
          esercitare i compiti istituzionali di cui  all'articolo  1,
          comma 4, applicando le disposizioni del presente decreto  e
          quelle di cui alla disciplina vigente  sulla  medesima  CRI
          compatibili con il decreto medesimo. 
              5. Il Ministro della salute informa il  Parlamento  con
          relazioni  semestrali  sugli   adempimenti   previsti   dal
          presente decreto.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 3
          del  decreto  legislativo  28  settembre   2012,   n.   178
          (Riorganizzazione dell'Associazione  italiana  della  Croce
          Rossa (C.R.I.), a  norma  dell'articolo  2  della  legge  4
          novembre 2010, n. 183): 
              "Art. 3. Disposizioni sui tempi e  sulle  modalita'  di
          applicazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2 
              1. - 3. Omissis. 
              4. A  far  data  dal  1°  gennaio  2016  l'Associazione
          subentra in tutte le convenzioni in essere con la CRI  alla
          predetta data e ad essa sono trasferiti i beni mobili e  le
          risorse strumentali necessari all'erogazione dei servizi in
          convenzione, salvo quelli di cui all'articolo 4,  comma  1,
          lettera h). Il Ministro della salute, con proprio  decreto,
          su proposta del  Presidente  nazionale,  sulla  base  degli
          statuti provvisori approvati per l'Ente  e  l'Associazione,
          determina gli altri rapporti attivi e  passivi  della  CRI,
          cui  succede  l'Associazione  dal  1°  gennaio   2016.   Il
          Presidente nazionale, sulla base di quanto  disposto  dagli
          articoli 1 e 2, in data  antecedente  al  1°  gennaio  2016
          definisce le  linee  operative  provvisorie  per  l'Ente  e
          l'Associazione,  predispone   lo   schema   di   fabbisogno
          quantitativo e qualitativo  di  personale  per  entrambi  i
          soggetti. Predispone  inoltre,  sentite  le  Organizzazioni
          sindacali,  un  piano  di  utilizzazione  provvisorio   del
          personale,  sia  a  tempo   indeterminato   che   a   tempo
          determinato  della  CRI,  da  parte   dell'Ente   e   dell'
          Associazione.".