Art. 16 Servizi sociali, culturali o educativi 1. Nel caso in cui gli organismi di gestione collettiva offrano servizi sociali, culturali o educativi finanziati mediante detrazioni dai proventi dei diritti o da eventuali introiti provenienti dal loro investimento, tali servizi sono prestati sulla base di criteri equi, in particolare in relazione all'accesso e alla loro portata.