Art. 16. Centri di ricerca 1. I Centri di ricerca del CREA sono definiti dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio scientifico, nell'ambito del Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento dei Centri di ricerca sono definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento del CREA. 3. I Centri di ricerca sono articolati in sedi in cui si svolge l'attivita' di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione, di trasferimento di conoscenze e innovazione del CREA, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dell'Ente, garantendo la liberta' scientifica dei ricercatori e tecnologi che vi operano nel rispetto delle regole dell'ente e dell'aderenza alle finalita' di cui all'articolo 2 dello Statuto, nonche' delle esigenze di supervisione, orientamento e gestione, cosi' come definite dalla normativa vigente e dalla Carta europea dei ricercatori. 4. Ogni Centro di ricerca, al fine di ottimizzare la gestione dei campi di sperimentazione, puo' organizzare i medesimi in aziende agricole, assicurandone direttamente la gestione. Le predette aziende svolgono essenzialmente attivita' di sperimentazione e, in via residuale, attivita' di produzione da destinare anche al mercato. La gestione amministrativa e contabile di tali aziende e' ispirata ai principi di buon andamento ed economicita' ed e' affidata ad un responsabile che puo' essere il direttore del Centro ovvero altro funzionario delegato. Il responsabile e' tenuto ad agire nei limiti previsti dal Piano colturale e finanziario dell'azienda di cui al regolamento di organizzazione e funzionamento. 5. Per garantire il presidio territoriale e la continuita' di importanti attivita' di ricerca, all'interno delle sedi possono essere costituiti, con le procedure di cui al comma 1, dei laboratori di ricerca con afferenza scientifica diversa dalla sede ospitante. I predetti laboratori dipendono dal punto di vista amministrativo dalla sede ospitante. 6. Nelle sedi di ricerca puo' operare personale diverso da quello di ruolo e altro personale che partecipa alle attivita' delle sedi, secondo le modalita' indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento, proveniente dalle universita', dagli enti di ricerca, nonche' da altri enti pubblici. 7. Il direttore del Centro di ricerca, nominato dal Consiglio di amministrazione, e' scelto sulla base di procedura selettiva comparativa. La selezione avviene sulla base di una valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali presentati, integrata da un colloquio. Il direttore dura in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Il relativo compenso e le funzioni sono determinati con delibera del Consiglio di amministrazione secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento. 8. Nel limite delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di amministrazione, quali risultanti dal bilancio preventivo dell'Ente, i direttori dei Centri di ricerca di cui al comma 7 hanno il potere di stipulare convenzioni ed assumere impegni di spesa per conto del Centro diretto. Tuttavia per gli impegni e le convenzioni che prevedono spese superiori ad euro 150.000 deve essere richiesta l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione. Il predetto limite massimo di spesa e' aggiornabile periodicamente, con delibera del Consiglio di amministrazione, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. 9. Nell'ambito dei Centri di ricerca sono istituiti i Comitati scientifici che definiscono le strategie di ricerca di competenza del Centro e riferiscono direttamente al Consiglio scientifico. La composizione dei Comitati deve prevedere un rappresentante dei ricercatori e tecnologi di ogni singola struttura, designati su base elettiva. I componenti di ciascun comitato scientifico vengono eletti direttamente dai ricercatori e tecnologi appartenenti alla medesima struttura. Le modalita' di funzionamento e le competenze degli stessi sono definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento. 10. La partecipazione ai Comitati non da' luogo alla corresponsione di alcuna indennita', rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.