(Statuto-art. 16)
 
                              Art. 16. 
                          Centri di ricerca 
 
  1. I Centri di ricerca del CREA  sono  definiti  dal  Consiglio  di
amministrazione, previo parere del Consiglio scientifico, nell'ambito
del Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete delle
articolazioni territoriali di cui all'articolo 1,  comma  381,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento dei  Centri  di
ricerca  sono  definite   nel   regolamento   di   organizzazione   e
funzionamento del CREA. 
  3. I Centri di ricerca sono articolati in sedi  in  cui  si  svolge
l'attivita' di ricerca scientifica, tecnologica, di  sperimentazione,
di trasferimento di conoscenze e innovazione  del  CREA,  nell'ambito
della programmazione annuale e  triennale  dell'Ente,  garantendo  la
liberta' scientifica dei ricercatori e tecnologi che vi  operano  nel
rispetto delle regole dell'ente e dell'aderenza alle finalita' di cui
all'articolo 2 dello Statuto, nonche' delle esigenze di supervisione,
orientamento e gestione, cosi' come definite dalla normativa  vigente
e dalla Carta europea dei ricercatori. 
  4. Ogni Centro di ricerca, al fine di ottimizzare la  gestione  dei
campi di sperimentazione, puo'  organizzare  i  medesimi  in  aziende
agricole, assicurandone direttamente la gestione. Le predette aziende
svolgono  essenzialmente  attivita'  di  sperimentazione  e,  in  via
residuale, attivita' di produzione da destinare anche al mercato.  La
gestione amministrativa e contabile di tali aziende  e'  ispirata  ai
principi di buon andamento ed  economicita'  ed  e'  affidata  ad  un
responsabile che puo' essere il direttore  del  Centro  ovvero  altro
funzionario delegato. Il responsabile e' tenuto ad agire  nei  limiti
previsti dal Piano colturale e finanziario  dell'azienda  di  cui  al
regolamento di organizzazione e funzionamento. 
  5. Per garantire il  presidio  territoriale  e  la  continuita'  di
importanti attivita'  di  ricerca,  all'interno  delle  sedi  possono
essere costituiti, con le procedure di cui al comma 1, dei laboratori
di ricerca con afferenza scientifica diversa dalla sede ospitante.  I
predetti laboratori dipendono dal punto di vista amministrativo dalla
sede ospitante. 
  6. Nelle sedi di ricerca puo' operare personale diverso  da  quello
di ruolo e altro personale che partecipa alle attivita'  delle  sedi,
secondo le modalita' indicate nel  regolamento  di  organizzazione  e
funzionamento, proveniente dalle universita', dagli enti di  ricerca,
nonche' da altri enti pubblici. 
  7. Il direttore del Centro di ricerca, nominato  dal  Consiglio  di
amministrazione,  e'  scelto  sulla  base  di   procedura   selettiva
comparativa. La selezione  avviene  sulla  base  di  una  valutazione
comparativa dei curricula  scientifici  e  professionali  presentati,
integrata da un colloquio. Il direttore dura in carica quattro  anni,
rinnovabili per una sola volta. Il relativo compenso  e  le  funzioni
sono  determinati  con  delibera  del  Consiglio  di  amministrazione
secondo  criteri  definiti  nel  regolamento  di   organizzazione   e
funzionamento. 
  8. Nel limite delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio  di
amministrazione, quali risultanti dal bilancio preventivo  dell'Ente,
i direttori dei Centri di ricerca di cui al comma 7 hanno  il  potere
di stipulare convenzioni ed assumere impegni di spesa per  conto  del
Centro diretto.  Tuttavia  per  gli  impegni  e  le  convenzioni  che
prevedono spese superiori  ad  euro  150.000  deve  essere  richiesta
l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione. Il predetto limite
massimo di spesa e' aggiornabile  periodicamente,  con  delibera  del
Consiglio di amministrazione, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi
al consumo. 
  9. Nell'ambito dei Centri di  ricerca  sono  istituiti  i  Comitati
scientifici che definiscono le strategie di ricerca di competenza del
Centro  e  riferiscono  direttamente  al  Consiglio  scientifico.  La
composizione  dei  Comitati  deve  prevedere  un  rappresentante  dei
ricercatori e tecnologi di ogni singola struttura, designati su  base
elettiva. I componenti di ciascun comitato scientifico vengono eletti
direttamente dai ricercatori e tecnologi appartenenti  alla  medesima
struttura. Le modalita' di funzionamento e le competenze degli stessi
sono definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento. 
  10. La partecipazione ai Comitati non da' luogo alla corresponsione
di  alcuna  indennita',  rimborso  spese,  gettone  di   presenza   o
emolumento comunque denominato.