Art. 16 Convenzioni CIP - CONI 1. Il CONI ed il CIP possono stipulare convenzioni per la gestione comune di attivita' istituzionali, tra cui in materia di prevenzione e repressione del doping e di giustizia sportiva. 2. Con riferimento all'organizzazione della giustizia sportiva, lo statuto del CIP dovra' prevedere l'istituzione di un collegio di garanzia e di una procura generale, in armonia con quanto previsto nello statuto del CONI, la cui struttura ed il cui funzionamento potranno essere oggetto di convenzione con il CONI, ai sensi del comma 1.