Art. 16 
 
 
                    Diritto all'assistenza legale 
 
  1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,  e  successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «4-quater.  Il  minore  straniero  non  accompagnato  coinvolto   a
qualsiasi titolo in un procedimento  giurisdizionale  ha  diritto  di
essere informato dell'opportunita' di nominare un legale di  fiducia,
anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la  responsabilita'
genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge  4  maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, e  di  avvalersi,  in  base
alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese  dello  Stato
in ogni stato  e  grado  del  procedimento.  Per  l'attuazione  delle
disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la spesa  di
771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017». 
 
          Note all'art. 16: 
              -  Il  testo  dell'art.  76  del  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 76 (L) (Condizioni per l'ammissione). -  1.  Puo'
          essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un  reddito
          imponibile ai  fini  dell'imposta  personale  sul  reddito,
          risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a  euro
          11.528,41. 
              2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato
          convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e'
          costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel  medesimo
          periodo  da  ogni  componente  della   famiglia,   compreso
          l'istante. 
              3. Ai fini della determinazione dei limiti di  reddito,
          si tiene conto anche dei redditi che per legge sono  esenti
          dall'imposta sul reddito delle persone  fisiche  (IRPEF)  o
          che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,
          ovvero ad imposta sostitutiva. 
              4. Si tiene conto del  solo  reddito  personale  quando
          sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero
          nei processi in cui gli interessi del richiedente  sono  in
          conflitto con  quelli  degli  altri  componenti  il  nucleo
          familiare con lui conviventi. 
              4-bis. Per i  soggetti  gia'  condannati  con  sentenza
          definitiva per i reati di cui  agli  articoli  416-bis  del
          codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73,
          limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80,
          e 74, comma 1, del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche'
          per i reati commessi avvalendosi delle condizioni  previste
          dal predetto art.  416-bis  ovvero  al  fine  di  agevolare
          l'attivita'  delle  associazioni  previste   dallo   stesso
          articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito  si
          ritiene superiore ai limiti previsti. 
              4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli
          572, 583-bis, 609-bis, 609-quater,  609-octies  e  612-bis,
          nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di  cui
          agli articoli 600, 600-bis,  600-ter,  600-quinquies,  601,
          602, 609-quinquies e 609-undecies del codice  penale,  puo'
          essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai  limiti  di
          reddito previsti dal presente decreto. 
              4-quater.  Il   minore   straniero   non   accompagnato
          coinvolto   a   qualsiasi   titolo   in   un   procedimento
          giurisdizionale   ha   diritto    di    essere    informato
          dell'opportunita' di nominare un legale di  fiducia,  anche
          attraverso   il   tutore   nominato   o   l'esercente    la
          responsabilita' genitoriale ai sensi dell'art. 3, comma  1,
          della  legge  4  maggio  1983,   n.   184,   e   successive
          modificazioni, e  di  avvalersi,  in  base  alla  normativa
          vigente, del gratuito patrocinio a  spese  dello  Stato  in
          ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle
          disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la
          spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.».