Art. 16 
 
                     Commissione e sede di esame 
 
  1. Sono sedi degli esami per i  candidati  interni  le  istituzioni
scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati. 
  2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti  statali
e gli istituti paritari  a  cui  sono  assegnati,  nel  rispetto  dei
criteri di cui all'articolo 14,  comma  3,  e  secondo  le  modalita'
previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 12, comma 4. 
  3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso  formativo
in scuole non statali e non paritarie o  in  corsi  di  preparazione,
comunque denominati, e' fatto  divieto  di  sostenere  gli  esami  in
scuole paritarie che  dipendano  dallo  stesso  gestore  o  da  altro
gestore avente comunanza di interessi. 
  4. Presso le istituzioni scolastiche statali e  paritarie  sede  di
esami sono costituite  commissioni  d'esame,  una  ogni  due  classi,
presiedute da un  presidente  esterno  all'istituzione  scolastica  e
composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre
membri  interni.  In  ogni  caso,  e'  assicurata  la  presenza   dei
commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.  I
commissari e il  presidente  sono  nominati  dall'Ufficio  scolastico
regionale sulla base di criteri determinati a livello  nazionale  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca. Ad ogni classe  sono  assegnati  non  piu'  di  trentacinque
candidati. 
  5. Presso l'Ufficio scolastico regionale e' istituito l'elenco  dei
presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici,
nonche' docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso
di   requisiti   definiti   a   livello   nazionale   dal   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  che  assicura
specifiche  azioni  formative  per  il  corretto  svolgimento   della
funzione di presidente. 
  6. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione  delle
prove scritte operando per aree  disciplinari;  le  decisioni  finali
sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.