Art. 16 
 
                       Sistema di valutazione 
 
  1. E' istituito un sistema di valutazione delle attivita' svolte in
applicazione del presente decreto  legislativo,  in  particolare  con
riguardo a: 
    a) qualita' dell'offerta formativa; 
    b) impatto degli interventi; 
    c)  qualita'  dell'insegnamento  offerto  dai   docenti   inviati
all'estero a norma del capo III; 
    d) performance  del  personale  amministrativo  e  dei  dirigenti
scolastici inviati all'estero a norma del capo III. 
  2. Il sistema di valutazione di cui al comma 1 verifica l'efficacia
e l'efficienza delle attivita' svolte in  applicazione  del  presente
decreto legislativo, in coerenza con i principi e  con  le  finalita'
della valutazione del sistema nazionale di istruzione e tenuto  conto
dei contesti locali. 
  3. Entro 120 giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto
legislativo, il Ministero dell'istruzione  dell'universita'  e  della
ricerca, con decreto adottato di  concerto  con  il  Ministero  degli
affari  esteri  e  della  cooperazione   internazionale,   stabilisce
modalita', criteri e strumenti del sistema di valutazione di  cui  al
presente articolo e disciplina i processi  di  autovalutazione  e  di
valutazione  esterna,  nonche'  le  azioni  di  miglioramento  e   di
rendicontazione sociale.