Art. 16 Sistema di valutazione 1. E' istituito un sistema di valutazione delle attivita' svolte in applicazione del presente decreto legislativo, in particolare con riguardo a: a) qualita' dell'offerta formativa; b) impatto degli interventi; c) qualita' dell'insegnamento offerto dai docenti inviati all'estero a norma del capo III; d) performance del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici inviati all'estero a norma del capo III. 2. Il sistema di valutazione di cui al comma 1 verifica l'efficacia e l'efficienza delle attivita' svolte in applicazione del presente decreto legislativo, in coerenza con i principi e con le finalita' della valutazione del sistema nazionale di istruzione e tenuto conto dei contesti locali. 3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stabilisce modalita', criteri e strumenti del sistema di valutazione di cui al presente articolo e disciplina i processi di autovalutazione e di valutazione esterna, nonche' le azioni di miglioramento e di rendicontazione sociale.