Art. 16 
 
 
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  La  stazione
appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza
degli elaborati progettuali ai  documenti  di  cui  all'articolo  23,
nonche' la loro conformita' alla normativa vigente."; 
    b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nei
casi in cui e' consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed
esecuzione,    la    verifica     della     progettazione     redatta
dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori"; 
    c) al comma 8, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Il
bando e la lettera di invito  per  l'affidamento  dei  lavori  devono
contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto  a
base di gara."; 
    d) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: "8-bis. Nei casi  di
contratti aventi ad  oggetto  la  progettazione  e  l'esecuzione  dei
lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo
presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di
ciascun livello di progettazione, all'attivita' di verifica.". 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta l'articolo 26 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 26 (Verifica preventiva della  progettazione).  -
          1.  La  stazione  appaltante,  nei  contratti  relativi  ai
          lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali
          ai documenti  di  cui  all'articolo  23,  nonche'  la  loro
          conformita' alla normativa vigente. 
              2. La verifica  di  cui  al  comma  1  ha  luogo  prima
          dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui
          e' consentito l'affidamento congiunto di  progettazione  ed
          esecuzione,  la  verifica   della   progettazione   redatta
          dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori. 
              3.  Al  fine  di  accertare  l'unita'  progettuale,   i
          soggetti di cui al comma 6, prima  dell'approvazione  e  in
          contraddittorio   con   il   progettista,   verificano   la
          conformita'   del   progetto   esecutivo    o    definitivo
          rispettivamente, al progetto definitivo o  al  progetto  di
          fattibilita'.  Al  contraddittorio   partecipa   anche   il
          progettista autore del progetto posto a  base  della  gara,
          che si esprime in ordine a tale conformita'. 
              4. La verifica accerta in particolare: 
                a) la completezza della progettazione; 
                b) la coerenza e completezza del quadro economico  in
          tutti i suoi aspetti; 
                c)  l'appaltabilita'  della   soluzione   progettuale
          prescelta; 
                d) presupposti  per  la  durabilita'  dell'opera  nel
          tempo; 
                e) la minimizzazione dei rischi  di  introduzione  di
          varianti e di contenzioso; 
                f) la possibilita' di ultimazione dell'opera entro  i
          termini previsti; 
                g)   la   sicurezza   delle   maestranze   e    degli
          utilizzatori; 
                h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
                i) la manutenibilita' delle opere, ove richiesta. 
              5.  Gli   oneri   derivanti   dall'accertamento   della
          rispondenza  agli  elaborati  progettuali  sono  ricompresi
          nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. 
              6. L'attivita' di verifica e' effettuata  dai  seguenti
          soggetti: 
                a) per i lavori di importo pari o superiore  a  venti
          milioni di euro, da organismi di controllo  accreditati  ai
          sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
                b) per i lavori di importo inferiore a venti  milioni
          di euro e fino alla soglia  di  cui  all'articolo  35,  dai
          soggetti di cui alla lettera a) e di cui  all'articolo  46,
          comma 1, che dispongano di un sistema interno di  controllo
          di qualita'; 
                c) per i lavori di importo inferiore alla  soglia  di
          cui all'articolo 35  e  fino  a  un  milione  di  euro,  la
          verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici  delle
          stazioni appaltanti ove il progetto sia  stato  redatto  da
          progettisti  esterni  o  le  stesse   stazioni   appaltanti
          dispongano di un sistema interno di controllo  di  qualita'
          ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; 
                d) per i lavori di importo inferiore a un milione  di
          euro, la verifica e' effettuata dal responsabile unico  del
          procedimento, anche  avvalendosi  della  struttura  di  cui
          all'articolo 31, comma 9. 
              7.  Lo  svolgimento  dell'attivita'  di   verifica   e'
          incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto,
          dell'attivita' di progettazione,  del  coordinamento  della
          sicurezza  della  stessa,  della  direzione  lavori  e  del
          collaudo. 
              8. La validazione del progetto posto a base di gara  e'
          l'atto formale che riporta gli  esiti  della  verifica.  La
          validazione   e'   sottoscritta   dal   responsabile    del
          procedimento  e  fa   preciso   riferimento   al   rapporto
          conclusivo del soggetto  preposto  alla  verifica  ed  alle
          eventuali controdeduzioni del progettista. Il  bando  e  la
          lettera di  invito  per  l'affidamento  dei  lavori  devono
          contenere  gli  estremi   dell'avvenuta   validazione   del
          progetto posto a base di gara. 
              8-bis. Nei casi  di  contratti  aventi  ad  oggetto  la
          progettazione  e  l'esecuzione  dei  lavori,  il   progetto
          esecutivo   ed   eventualmente   il   progetto   definitivo
          presentati   dall'affidatario    sono    soggetti,    prima
          dell'approvazione  di  ciascun  livello  di  progettazione,
          all'attivita' di verifica.".