Art. 16 
 
                      Modifiche all'articolo 24 
               del decreto legislativo n. 150 del 2009 
 
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: «come introdotto  dall'articolo  62  del
presente decreto,» sono soppresse; 
    b) il comma 3 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'art. 24 del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 24 (Progressioni di  carriera).  -  1.  Ai  sensi
          dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo  n.  165
          del 2001, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal  1°
          gennaio 2010, coprono i posti disponibili  nella  dotazione
          organica attraverso  concorsi  pubblici,  con  riserva  non
          superiore al cinquanta per cento  a  favore  del  personale
          interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
          di assunzioni. 
              2. L'attribuzione  dei  posti  riservati  al  personale
          interno e'  finalizzata  a  riconoscere  e  valorizzare  le
          competenze  professionali  sviluppate  dai  dipendenti,  in
          relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni. 
              3. (abrogato).».