Art. 16 Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,» sono soppresse; b) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto: «Art. 24 (Progressioni di carriera). - 1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. 2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno e' finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni. 3. (abrogato).».