Art. 16 
 
  Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalita' sociale 
 
  1. Al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree
dei Comuni, Manfredonia in Provincia di  Foggia,  San  Ferdinando  in
Provincia di Reggio  Calabria  e  Castel  Volturno  in  Provincia  di
Caserta, caratterizzate da una massiva  concentrazione  di  cittadini
stranieri, possono essere istituiti, con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, uno  o
piu' commissari straordinari del Governo, nominati  tra  i  prefetti,
anche in quiescenza, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2
e 3. Ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri
emolumenti comunque denominati. Gli  eventuali  rimborsi  spese  sono
posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti. 
  2. Ferme restando  le  competenze  del  Ministero  dell'interno,  i
commissari straordinari di cui al comma 1 adottano, d'intesa  con  il
medesimo Ministero e con il Prefetto competente  per  territorio,  un
piano di interventi per il risanamento delle aree  interessate  e  ne
coordinano la realizzazione, curando, a tal fine, il raccordo tra gli
uffici periferici delle amministrazioni  statali,  in  collaborazione
con le regioni e gli  enti  locali  interessati,  anche  al  fine  di
favorire   la   graduale   integrazione   dei   cittadini   stranieri
regolarmente presenti nei territori interessati agevolando  l'accesso
ai servizi sociali e sanitari nonche'  alle  misure  di  integrazione
previste  sul  territorio,  compreso  l'inserimento  scolastico   dei
minori. Per la realizzazione degli  interventi  di  cui  al  presente
comma, il commissario si raccorda anche con  le  iniziative  promosse
dalla cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualita',  di
cui  all'articolo  6  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.   91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  e
successive modificazioni, nonche' dalle  sezioni  territoriali  della
medesima rete. Con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al  comma  1,  sono  individuate,  nell'ambito  delle
risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, le
dotazioni  di  mezzi  e   personale   a   supporto   dei   commissari
straordinari. 
  3. L'attuazione dei commi 1 e 2  e'  effettuata  nei  limiti  delle
risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  nei   bilanci   delle
amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi  di  cui  al
comma 2, le regioni e gli enti locali  interessati  possono  altresi'
predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del  terzo
settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee. 
  4. Quale concorso dello Stato agli oneri che  sostengono  i  comuni
per i servizi e le attivita' strettamente funzionali  all'accoglienza
e all'integrazione dei migranti,  e'  autorizzata  la  spesa  di  150
milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, la dotazione  del  fondo
di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del  22  ottobre
2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla  legge  22  dicembre
2016, n. 225, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2018.
Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita'
di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra  i  comuni
interessati, nel limite massimo di  700  euro  per  ogni  richiedente
protezione  accolto  nei  centri  del  Sistema  di   protezione   per
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500  euro  per  ognuno  di
quelli ospitati nelle altre strutture e  comunque  nei  limiti  della
disponibilita' del fondo. Il Ministero dell'interno,  sulla  base  di
uno  specifico  monitoraggio  trimestrale,  comunica  il   contributo
spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2017. Agli  oneri  di
cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2018, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  5. Negli anni 2018 e 2019, i comuni  di  cui  al  comma  4  possono
innalzare del 10 per cento, a valere sulle  risorse  disponibili  nei
rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all'articolo  9,  comma
28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai
rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a  garantire
i servizi e le attivita' strettamente  funzionali  all'accoglienza  e
all'integrazione dei migranti. Le risorse corrispondenti  alla  spesa
di cui al presente comma non concorrono all'ammontare  delle  risorse
previste per i contratti di lavoro  flessibile  utilizzabili  per  le
procedure di cui all'articolo 20 del decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75.