Art. 16 
 
 
                      Modifiche all'articolo 25 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 25 del decreto legislativo n.  175  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le parole: «sei mesi dalla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il 30 settembre 2017»; 
    b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle  politiche
sociali,» e' inserita la seguente: «adottato»  e  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, previa intesa in Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131»; 
    c) al comma 4, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il
predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del  decreto  di
cui al comma 1.»; 
    d) al  comma  5,  primo  periodo,  le  parole:  «a  quanto»  sono
sostituite dalle seguenti: «al divieto». 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'art. 25 del  citato  decreto
          legislativo n. 175 del 2016, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  25  (Disposizioni  transitorie  in  materia   di
          personale). - 1. Entro il 30 settembre 2017, le societa'  a
          controllo  pubblico   effettuano   una   ricognizione   del
          personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze,
          anche in relazione a quanto previsto dall'art. 24. L'elenco
          del personale eccedente, con la  puntuale  indicazione  dei
          profili  posseduti,  e'  trasmesso  alla  regione  nel  cui
          territorio la societa' ha sede  legale,  secondo  modalita'
          stabilite da un decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, adottato di  concerto  con  il  Ministro
          delegato   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in  Conferenza  unificata  ai  sensi
          dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
              2.  Le  regioni  formano  e  gestiscono  l'elenco   dei
          lavoratori dichiarati eccedenti ai  sensi  del  comma  1  e
          agevolano processi di mobilita' in  ambito  regionale,  con
          modalita' definite dal decreto di cui al medesimo comma. 
              3.  Decorsi  ulteriori  sei  mesi  dalla  scadenza  del
          termine di cui al  comma  1,  le  regioni  trasmettono  gli
          elenchi  dei  lavoratori   dichiarati   eccedenti   e   non
          ricollocati all'Agenzia nazionale per le  politiche  attive
          del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati
          eccedenti e non ricollocati. 
              4. Fino al 30 giugno  2018,  le  societa'  a  controllo
          pubblico non possono procedere a nuove assunzioni  a  tempo
          indeterminato se non attingendo, con le modalita'  definite
          dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi
          2  e  3.  Il  predetto  divieto  decorre  dalla   data   di
          pubblicazione del decreto di cui al comma 1. 
              5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale  con
          profilo infungibile inerente a specifiche competenze  e  lo
          stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi  2
          e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine di  cui  al
          comma 3, possono autorizzare, in deroga al divieto previsto
          dal comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi
          dell'art.  19.  Dopo  la  scadenza  del  suddetto  termine,
          l'autorizzazione e' accordata dall'Agenzia nazionale per le
          politiche attive del lavoro. Per  le  societa'  controllate
          dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto termine,
          l'autorizzazione e' accordata dal Ministero dell'economia e
          delle finanze. 
              6. I rapporti di lavoro stipulati in  violazione  delle
          disposizioni del presente articolo sono nulli e i  relativi
          provvedimenti costituiscono grave  irregolarita'  ai  sensi
          dell'art. 2409 del codice civile. 
              7. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo
          le societa' a prevalente capitale privato di  cui  all'art.
          17 che producono servizi di interesse generale  e  che  nei
          tre  esercizi  precedenti  abbiano  prodotto  un  risultato
          positivo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della legge
          5 giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per  l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3): 
              «Art. 8. (Attuazione dell'art. 120  della  Costituzione
          sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per  le  finalita'
          previsti dall'art. 120, secondo comma, della  Costituzione,
          il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro competente per materia, anche su iniziativa  delle
          Regioni o degli enti locali, assegna  all'ente  interessato
          un congruo termine per adottare i  provvedimenti  dovuti  o
          necessari; decorso inutilmente tale termine,  il  Consiglio
          dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
          Ministro competente o  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,   adotta   i   provvedimenti   necessari,   anche
          normativi, ovvero  nomina  un  apposito  commissario.  Alla
          riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
          della  Giunta  regionale  della  Regione   interessata   al
          provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie e del Ministro competente per  materia.  L'art.
          11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo  le  finalita'  tutelate   dall'art.   120   della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112.».