Art. 16 Controllo sugli organismi notificati 1. Le Amministrazioni competenti assicurano il controllo sugli organismi notificati, al fine di accertare la permanenza dei requisiti posti a base dell'autorizzazione. Il controllo, con o senza preavviso, si effettua mediante una o piu' delle modalita' di seguito indicate: a) verifica documentale e controllo su fascicoli e documenti tecnici, certificazioni, registri, siti web; b) prelievo di campioni ed esecuzione di analisi, prove e misurazioni; c) visite o sopralluoghi presso uffici e laboratori; d) audizioni del personale; e) supervisione delle attivita' degli organismi notificati presso i siti produttivi. 2. Il personale che effettua il controllo puo' accedere a qualsiasi locale in cui si svolge l'attivita' dell'organismo notificato, inclusi i siti produttivi dei fabbricanti richiedenti i servizi di valutazione, nonche' chiedere ogni informazione ritenuta utile ed acquisire i documenti ritenuti necessari. 3. Nel caso in cui le Amministrazioni competenti, nell'ambito delle proprie attivita' di controllo o a seguito di attivita' di vigilanza sul mercato, riscontrino difformita', inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti posti a base dell'autorizzazione, di entita' tale da non compromettere nel complesso la funzionalita' dell'organismo notificato, diffidano il medesimo ad adottare misure correttive. 4. Nel caso in cui le Amministrazioni competenti riscontrino difformita', inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti posti a base dell'autorizzazione, tali da compromettere, temporaneamente, la funzionalita' dell'organismo notificato, ovvero qualora le azioni correttive messe in atto in esito alla diffida di cui al comma 3 non risultino adeguate, sospendono o limitano l'autorizzazione e la notifica, per un periodo non superiore a sei mesi. L'attivita' dell'Organismo puo' essere ripresa alla scadenza del periodo di sospensione, previo accertamento della rimozione delle cause che hanno determinato la sospensione o la limitazione. 5. Nel caso in cui l'organismo notificato non rimuova le cause che hanno determinato la sospensione o la limitazione di cui al comma 4, le Amministrazioni competenti revocano o limitano definitivamente l'autorizzazione e la notifica. 6. Nel caso in cui le Amministrazioni competenti, nell'ambito delle proprie attivita' di controllo o a seguito di attivita' di vigilanza sul mercato, riscontrino difformita', inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti posti a base dell'autorizzazione, di entita' tale da compromettere nel complesso la funzionalita' dell'organismo notificato, revocano l'autorizzazione e la notifica. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione puo' prevedere un periodo di inibizione alla riproposizione della richiesta di autorizzazione e della notifica. 7. L'autorizzazione e la notifica sono sospese o revocate anche nei casi in cui l'Organismo unico nazionale di accreditamento sospenda o revochi il relativo certificato di accreditamento. 8. Le sospensioni, le limitazioni, le revoche delle autorizzazioni e le notifiche adottate dalle Amministrazioni competenti sono comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri secondo quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 305/2011, nonche' all'Organismo unico nazionale di accreditamento, nel caso di procedura di notifica basata su un certificato di accreditamento.
Note all'art. 16: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse.