Art. 16 
 
                           Scheda tecnica 
 
  1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche,  le  tecniche  di
esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su  cui  si
interviene,  nonche'  eventuali   modifiche   dovute   a   precedenti
interventi, in modo da dare  un  quadro,  dettagliato  ed  esaustivo,
delle caratteristiche del bene e  fornisce  altresi'  indicazioni  di
massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare. 
  2. Nella scheda tecnica  sono  individuate  e  classificate,  anche
sulla  scorta  del  provvedimento  di  dichiarazione   dell'interesse
culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento, le superfici
decorate di beni architettonici e i materiali  storicizzati  di  beni
immobili  di  interesse  storico  artistico  o  archeologico  oggetto
dell'intervento. 
  3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o  restauro  di
beni culturali mobili, superfici decorate di  beni  architettonici  e
materiali  storicizzati  di  beni  immobili  di  interesse   storico,
artistico  o  archeologico  la  scheda  tecnica  e'  redatta  da   un
restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della  normativa
vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda  tecnica
e' redatta da un archeologo. 
  4. Nell'ambito del  procedimento  di  autorizzazione  di  cui  agli
articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  la
scheda tecnica, prima della definizione del progetto di  fattibilita'
tecnica ed economica, e' sottoposta al soprintendente competente, che
ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni, aggiornando,  ove
necessario,  il   provvedimento   di   dichiarazione   dell'interesse
culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  21  e  22
          del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
              «Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). -  1.
          Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: 
              a) la rimozione o la demolizione, anche con  successiva
          ricostituzione, dei beni culturali; 
              b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali
          mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; 
              c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; 
              d) lo scarto dei documenti  degli  archivi  pubblici  e
          degli archivi  privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'art. 13, nonche' lo  scarto  di
          materiale bibliografico delle  biblioteche  pubbliche,  con
          l'eccezione prevista all'art. 10, comma 2,  lettera  c),  e
          delle biblioteche private per le quali sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'art. 13; 
              e) il trasferimento  ad  altre  persone  giuridiche  di
          complessi organici di documentazione di  archivi  pubblici,
          nonche' di archivi privati per i quali sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'art. 13. 
              2. Lo spostamento di  beni  culturali,  dipendente  dal
          mutamento  di  dimora  o  di   sede   del   detentore,   e'
          preventivamente denunciato al  soprintendente,  che,  entro
          trenta  giorni  dal  ricevimento   della   denuncia,   puo'
          prescrivere  le  misure  necessarie  perche'  i  beni   non
          subiscano danno dal trasporto. 
              3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato  e
          degli  enti  ed  istituti  pubblici  non  e'  soggetto   ad
          autorizzazione, ma comporta l'obbligo di  comunicazione  al
          Ministero per le finalita' di cui all'art. 18. 
              4.  Fuori  dei  casi  di  cui  ai   commi   precedenti,
          l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su  beni
          culturali   e'   subordinata    ad    autorizzazione    del
          soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
          medesimi e' comunicato al soprintendente per  le  finalita'
          di cui all'art. 20, comma 1. 
              5. L'autorizzazione e'  resa  su  progetto  o,  qualora
          sufficiente,  su   descrizione   tecnica   dell'intervento,
          presentati dal richiedente, e puo' contenere  prescrizioni.
          Se i lavori non iniziano entro  cinque  anni  dal  rilascio
          dell'autorizzazione,   il   soprintendente   puo'   dettare
          prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
          relazione al mutare delle tecniche di conservazione. 
              Art. 22 (Procedimento di autorizzazione per  interventi
          di edilizia). - 1. Fuori dei casi previsti  dagli  articoli
          25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'art. 21,  comma  4,
          relativa ad interventi in materia di  edilizia  pubblica  e
          privata e' rilasciata entro il termine di centoventi giorni
          dalla   ricezione   della   richiesta   da   parte    della
          soprintendenza. 
              2.  Qualora  la  soprintendenza  chieda  chiarimenti  o
          elementi integrativi di giudizio, il  termine  indicato  al
          comma 1 e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
          richiesta. 
              3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di
          natura  tecnica,  la  soprintendenza  ne   da'   preventiva
          comunicazione al richiedente  ed  il  termine  indicato  al
          comma 1 e' sospeso fino all'acquisizione  delle  risultanze
          degli accertamenti d'ufficio e comunque  per  non  piu'  di
          trenta giorni. 
              4.  Decorso  inutilmente  il  termine   stabilito,   il
          richiedente puo' diffidare l'amministrazione a  provvedere.
          Se  l'amministrazione  non  provvede  nei   trenta   giorni
          successivi al ricevimento  della  diffida,  il  richiedente
          puo' agire ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre
          1971, n. 1034, e successive modificazioni.».