Art. 16 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  3,  le  amministrazioni
interessate   provvedono   all'attuazione   della   presente    legge
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.