Art. 16 
 
Tavoli provinciali permanenti e supporto delle aziende sequestrate  e
                             confiscate 
 
  1. Dopo l'articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159,  introdotto  dall'articolo  15  della  presente  legge,  sono
inseriti i seguenti: 
  «Art. 41-ter. (Istituzione dei tavoli provinciali permanenti  sulle
aziende  sequestrate  e  confiscate,  presso   le   prefetture-uffici
territoriali del Governo). - 1. Al fine di favorire il  coordinamento
tra le istituzioni, le associazioni indicate nell'articolo 48,  comma
3, lettera c), le organizzazioni  sindacali  e  le  associazioni  dei
datori di lavoro  piu'  rappresentative  a  livello  nazionale,  sono
istituiti, presso  le  prefetture-uffici  territoriali  del  Governo,
tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate,
aventi il compito di: 
    a)  favorire  la  continuazione   dell'attivita'   produttiva   e
salvaguardare i livelli occupazionali; 
    b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base  delle
direttive impartite dal giudice delegato, e  all'Agenzia  nella  fase
dell'amministrazione,  della  gestione  e  della  destinazione  delle
aziende; 
    c) favorire  la  collaborazione  degli  operatori  economici  del
territorio con le aziende sequestrate e confiscate  nel  percorso  di
emersione alla legalita'; 
    d) promuovere lo scambio di informazioni con  gli  amministratori
giudiziari coinvolti  nella  gestione  delle  aziende  sequestrate  e
confiscate, tenendo conto delle disposizioni  impartite  dal  giudice
delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del  procedimento
di confisca; 
    e) esprimere un parere non vincolante  sulle  proposte  formulate
dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia. 
  2. Il tavolo provinciale permanente,  coordinato  e  convocato  dal
prefetto o da un suo delegato, e' composto da: 
    a)  un  rappresentante  dell'Agenzia  designato   dal   Consiglio
direttivo e individuato, di regola, nel  dirigente  della  prefettura
componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112, comma 3; 
    b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; 
    c) un rappresentante  della  regione,  designato  dal  presidente
della Giunta regionale; 
    d)    un    rappresentante    delle    associazioni     sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,  designato
dalle medesime secondo criteri di rotazione; 
    e) un rappresentante delle organizzazioni dei  datori  di  lavoro
piu' rappresentative a  livello  nazionale  designato,  ogni  quattro
mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione; 
    f)  un  rappresentante  della  sede  territorialmente  competente
dell'Ispettorato nazionale del lavoro; 
    g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo
48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri  di
rotazione; 
    h)  un  rappresentante  della  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura. 
  3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunita',  puo'  estendere  ai
rappresentanti degli enti locali la partecipazione al tavolo. 
  4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni  dei  datori
di lavoro  o  delle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale  interessate,  puo'  convocare
apposite riunioni  tra  le  medesime  associazioni  e  organizzazioni
sindacali e l'amministratore. Le parti  sono  tenute  a  operare  nel
rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di  relazioni
sindacali. 
  5.  Le  amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente. Ai  componenti  non  spetta  alcun  compenso,
indennita',  gettone  di  presenza  o  rimborso  di  spese   per   la
partecipazione ai lavori. 
  Art. 41-quater. (Supporto delle aziende sequestrate o  confiscate).
-  1.  Nella  gestione  dell'azienda  l'amministratore   giudiziario,
sentito  il  competente  tavolo   provinciale   permanente   di   cui
all'articolo 41-ter, previa autorizzazione del  giudice  delegato,  e
l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo  gratuito,
di imprenditori attivi nel medesimo settore o  in  settori  affini  a
quelli in cui  opera  l'azienda  sequestrata  o  non  definitivamente
confiscata, in possesso dei requisiti  previsti  dal  regolamento  di
attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,
prescindendo dai limiti di fatturato, individuati  nel  rispetto  dei
criteri  di  economicita',  efficacia,  imparzialita',   parita'   di
trattamento, trasparenza, proporzionalita', attraverso  procedure  ad
evidenza pubblica indette  dall'amministratore  giudiziario,  tenendo
conto  dei  progetti  di  affiancamento  dagli  stessi  presentati  e
dell'idoneita' a fornire il necessario sostegno all'azienda. 
  2. L'effettivo  e  utile  svolgimento  dell'attivita'  di  supporto
tecnico   di   cui   al   comma   1,   risultante   dalla   relazione
dell'amministratore giudiziario,  per  un  periodo  non  inferiore  a
dodici mesi determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di
prelazione da esercitare, a parita' di condizioni, al  momento  della
vendita  o  dell'affitto  dell'azienda,  nonche'  l'applicazione   ai
medesimi, in quanto compatibili, dei  benefici  di  cui  all'articolo
41-bis. 
  3. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione scritta del  giudice  delegato,  e  l'Agenzia  possono
altresi' avvalersi del supporto tecnico delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura  per  favorire  il  collegamento
dell'azienda sequestrata o confiscata in  raggruppamenti  e  in  reti
d'impresa».