Art. 16 
 
Disposizioni in materia di tutela  delle  acque.  Monitoraggio  delle
  sostanze chimiche. Caso EU Pilot 7304/15/ENVI 
 
  1. All'articolo 78-sexies,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Le
autorita' di bacino distrettuali promuovono intese con le  regioni  e
con le province  autonome  ricadenti  nel  distretto  idrografico  di
competenza, al fine di garantire l'intercomparabilita', a livello  di
distretto idrografico,  dei  dati  del  monitoraggio  delle  sostanze
prioritarie di cui alle tabelle  1/A  e  2/A  e  delle  sostanze  non
appartenenti  alla  lista  di  priorita'  di  cui  alla  tabella  1/B
dell'allegato 1 alla parte terza. Ai fini del  monitoraggio  e  della
valutazione dello stato della qualita' delle acque, le  autorita'  di
bacino  distrettuali  promuovono  altresi'  intese  con  i   medesimi
soggetti di cui al periodo precedente finalizzate all'adozione di una
metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti  e  d'inversione
della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee. A tale
fine, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente   disposizione,   l'ISPRA   rende    disponibile    mediante
pubblicazione nel proprio sito internet  istituzionale  l'elenco  dei
laboratori del  sistema  delle  agenzie  dotati  delle  metodiche  di
analisi disponibili a costi sostenibili, conformi ai requisiti di cui
al paragrafo A.2.8-bis dell'allegato 1 alla parte terza. Le autorita'
di bacino distrettuali rendono disponibili nel proprio sito  internet
istituzionale, ai sensi dell'articolo 8 del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici  come  ottenuti
dalle analisi effettuate da tali laboratori». 
 
          Note all'art. 16: 
              Il testo dell'articolo 78-sexies, comma 2, del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 14 aprile
          2006, n. 88, n. 96, come modificato dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
              "Art. 78-sexies. (Requisiti minimi di prestazione per i
          metodi di analisi) 
              (Omissis). 
              2. In mancanza di standard di qualita'  ambientali  per
          un dato parametro o di un metodo di analisi che rispetti  i
          requisiti minimi di prestazione di cui al comma 1, le  ARPA
          e  le  APPA  assicurano  che  il  monitoraggio  sia  svolto
          applicando  le  migliori  tecniche  disponibili   a   costi
          sostenibili. Le autorita' di bacino distrettuali promuovono
          intese con le regioni e con le province autonome  ricadenti
          nel  distretto  idrografico  di  competenza,  al  fine   di
          garantire l'intercomparabilita',  a  livello  di  distretto
          idrografico,  dei  dati  del  monitoraggio  delle  sostanze
          prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle  sostanze
          non appartenenti  alla  lista  di  priorita'  di  cui  alla
          tabella 1/B dell'allegato 1 alla parte terza. Ai  fini  del
          monitoraggio e della valutazione dello stato della qualita'
          delle acque, le autorita' di bacino distrettuali promuovono
          altresi' intese con i medesimi soggetti di cui  al  periodo
          precedente finalizzate all'adozione di una  metodologia  di
          valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione  della
          concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.  A
          tale fine, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore   della   presente   disposizione,   l'ISPRA   rende
          disponibile  mediante  pubblicazione   nel   proprio   sito
          internet istituzionale l'elenco dei laboratori del  sistema
          delle agenzie dotati delle metodiche di analisi disponibili
          a costi  sostenibili,  conformi  ai  requisiti  di  cui  al
          paragrafo A.2.8-bis dell'allegato 1 alla  parte  terza.  Le
          autorita' di bacino distrettuali  rendono  disponibili  nel
          proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell'articolo
          8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  195,  i  dati
          dei  monitoraggi  periodici  come  ottenuti  dalle  analisi
          effettuate da tali laboratori.".