Art. 16 
 
             Aggiornamento degli importi delle sanzioni 
 
  1. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro  il  1°  dicembre,
gli importi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  al
presente decreto sono aggiornati, ogni due  anni,  sulla  base  delle
variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo  per  l'intera
collettivita',  rilevato  dall'ISTAT  nel  biennio  precedente.   Gli
aggiornamenti si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.