Art. 16 Anticipazioni 1. Dopo la stipulazione del contratto la sede estera puo' erogare anticipazioni del prezzo, non superiore al 20 per cento dell'importo del contratto. 2. Anticipazioni superiori al limite di cui al comma 1 sono consentite in uno dei seguenti casi: a) se sono imposte da disposizioni inderogabili della normativa locale; b) quando, in base alla prassi locale, e' altrimenti impossibile ottenere la prestazione; c) quando ricorrono concrete, oggettive e comprovate ragioni specificamente indicate dal RUP. 2. Le anticipazioni erogate per i contratti di cui all'articolo 7, comma 3 sono garantite per l'intero importo anticipato maggiorato del 10 per cento, secondo le modalita' previste dai commi da 3 a 5 dell'articolo 15.