Art. 16 
 
 
         Compiti dei Comitati regionale per le comunicazioni 
 
  1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito
territoriale di rispettiva competenza, oltre a  quelli  previsti  nel
Capo I del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti: 
  a)  vigilanza  sulla  corretta  e   uniforme   applicazione   della
legislazione vigente, del Codice di autoregolamentazione  di  cui  al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente
provvedimento  da  parte  delle  emittenti  locali,   nonche'   delle
disposizioni dettate per  la  concessionaria  del  servizio  pubblico
generale   radiotelevisivo   dalla   commissione   parlamentare   per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  per
quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale; 
  b) accertamento delle eventuali  violazioni,  ivi  comprese  quelle
relative all'art. 9  della  legge  n.  28  del  2000  in  materia  di
comunicazione istituzionale e obblighi di informazione,  trasmissione
dei relativi atti  e  degli  eventuali  supporti  e  formulazione,  a
conclusione    dell'istruttoria     sommaria,     comprensiva     del
contraddittorio, delle  conseguenti  proposte  all'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di  sua
competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di  cui  all'art.
10 della citata legge n. 28 del 2000.