Art. 16 Tipologia di costi ammissibili 1. I costi ammissibili per l'esecuzione degli interventi agevolati ai sensi del presente decreto, devono riferirsi all'acquisto e/o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura necessaria alle finalita' del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Detti costi riguardano: a) consulenze connesse al progetto di investimento con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, collaudi di legge, progettazione e implementazione di sistemi di gestione energetica, studi di fattibilita' nonche' la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici pubblici, nella misura massima complessiva del 10 per cento del totale dei costi ammissibili; b) le apparecchiature, gli impianti nonche' macchinari e attrezzature varie (inclusi i sistemi di telegestione, telecontrollo e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti) comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell'intervento; c) interventi sull'involucro edilizio (opaco e trasparente) comprensivi di opere murarie e assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico; d) infrastrutture specifiche (comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell'acqua, dell'energia elettrica - comprensivo dell'allacciamento alla rete - del gas e/o del combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell'impianto, nonche' i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell'impianto); 2. In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate ammissibili: a) le spese relative a beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria e la costruzione di immobilizzazioni tramite commesse interne di lavorazione; b) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; c) le spese relative all'acquisto di automezzi e attrezzature di trasporto targati; d) le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e, nel caso di progetti di investimento presentati da imprese, quelle per le quali i soggetti beneficiari abbiano gia' fruito, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi; e) la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario dell'agevolazione, ove applicabile; f) le spese relative a singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA, suscettibili di singola autonoma utilizzazione. 3. Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA (ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati).