Art. 16 Obblighi del titolare della autorizzazione alla sperimentazione 1. Il titolare dell'autorizzazione alla sperimentazione su strada ha l'obbligo di: a) assicurare che le sperimentazioni sono effettuate nel rispetto dei vincoli posti dall'autorizzazione; b) assicurare che i dati delle prove, come specificati in seguito e all'art. 12, comma 1, lettera e), sono correttamente rilevati e tenuti a disposizione del soggetto autorizzante, che potra' richiederne la visione o la trasmissione per tutta la durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi; c) assicurare che il sistema sperimentato e' nelle condizioni adatte alle prove e che i successivi aggiornamenti delle tecnologie rispettano le condizioni di sicurezza, almeno ai livelli documentati nella domanda per l'autorizzazione; d) assicurare che i conducenti sono nelle condizioni adatte alle prove, verificandone le effettive capacita' e assicurando con opportune procedure interne che le prove sono di durata e complessita' tali da evitare l'affaticamento dei conducenti; e) informare il gestore delle tratte infrastrutturali, indicato nell'autorizzazione, delle prove sperimentali previste. Il programma delle prove, da inviare con anticipo di dieci giorni rispetto all'inizio delle sessioni di prova al gestore e in copia al soggetto autorizzante, contiene l'elenco delle prove previste nella sessione per ogni infrastruttura, con il dettaglio dei veicoli interessati. 2. Il titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata dell'autorizzazione, e' tenuto a produrre e consegnare al soggetto autorizzante: a) il rapporto puntuale su eventi o problematiche di qualsiasi natura che hanno coinvolto il sistema sperimentato e che possono avere risvolti ai fini della sicurezza anche solo potenziali, da consegnare entro quindici giorni dall'evento, che deve contenere: 1) una descrizione dettagliata dell'evento; 2) l'estratto dei dati obbligatoriamente registrati dal veicolo, per un congruo periodo antecedente e successivo all'evento; 3) ogni altro dato registrato dal veicolo, incluse eventuali riprese video, per lo stesso periodo di tempo; b) il rapporto annuale sulle sperimentazioni effettuate, da consegnare entro trenta giorni dal termine dell'autorizzazione, che include l'elenco delle sperimentazioni effettuate, indicando per ciascuna sperimentazione: 1) la tratta infrastrutturale utilizzata; 2) le condizioni esterne durante la sperimentazione; 3) i chilometri percorsi in modo automatico; 4) i riferimenti a possibili eventi o problematiche verificatesi; 5) il numero di transizioni dallo stato di operativita' automatica allo stato di operativita' manuale e, per ogni transizione, l'indicazione della localita' e della causa, quale malfunzionamento, stato della strada, avverse condizioni meteo, lavori stradali, emergenze, incidenti o collisioni, anomalie del traffico, difficolta' di riconoscere situazioni complesse.