Art. 16 
 
 
                    Opere eleggibili e requisiti 
 
  1. Il credito d'imposta per le opere televisive e le opere web,  di
cui al presente capo, e' riconosciuto in relazione agli  investimenti
nella produzione delle opere televisive o web prodotte da  produttori
originari  indipendenti  in  possesso  dei  requisiti  relativi  alla
titolarita' dei diritti previsti all'art. 17 del presente decreto. 
  2. Le opere audiovisive televisive  o  web  eleggibili  al  credito
d'imposta di cui al presente Capo sono le seguenti, ivi inclusi,  nel
rispetto della definizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera n),  i
cortometraggi: 
    a) opere  di  fiction,  singole  o  seriali,  intese  come  opere
audiovisive di narrazione e finzione scenica, di  durata  complessiva
non inferiore a 52 minuti e con un costo complessivo non inferiore  a
euro 2.000 al minuto; 
    b) opere di animazione, singole o seriali, di durata  complessiva
non inferiore a 24 minuti e con un costo complessivo non inferiore  a
euro 400 al minuto; 
    c) documentari, singoli o  seriali,  di  durata  complessiva  non
inferiore a 40 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro
400 al minuto; 
    d) opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo  di  un
fornitore di servizi media  audiovisivi  su  altri  mezzi  di  durata
uguale o superiore a 10 minuti, il cui il costo minimo complessivo di
produzione non sia inferiore a euro 800 al minuto. 
  3. Con provvedimento del Direttore generale Cinema,  previo  parere
degli esperti di cui all'art. 26 della legge n. 220 del 2016, possono
essere ammesse deroghe alle soglie minime previste nel  comma  2  del
presente articolo,  per  motivate  esigenze  artistiche,  produttive,
finanziarie e commerciali.