Art. 16 Opere eleggibili e requisiti 1. Il credito d'imposta per le opere televisive e le opere web, di cui al presente capo, e' riconosciuto in relazione agli investimenti nella produzione delle opere televisive o web prodotte da produttori originari indipendenti in possesso dei requisiti relativi alla titolarita' dei diritti previsti all'art. 17 del presente decreto. 2. Le opere audiovisive televisive o web eleggibili al credito d'imposta di cui al presente Capo sono le seguenti, ivi inclusi, nel rispetto della definizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera n), i cortometraggi: a) opere di fiction, singole o seriali, intese come opere audiovisive di narrazione e finzione scenica, di durata complessiva non inferiore a 52 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro 2.000 al minuto; b) opere di animazione, singole o seriali, di durata complessiva non inferiore a 24 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro 400 al minuto; c) documentari, singoli o seriali, di durata complessiva non inferiore a 40 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro 400 al minuto; d) opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi di durata uguale o superiore a 10 minuti, il cui il costo minimo complessivo di produzione non sia inferiore a euro 800 al minuto. 3. Con provvedimento del Direttore generale Cinema, previo parere degli esperti di cui all'art. 26 della legge n. 220 del 2016, possono essere ammesse deroghe alle soglie minime previste nel comma 2 del presente articolo, per motivate esigenze artistiche, produttive, finanziarie e commerciali.