Art. 15. Ricostituzione del rapporto di lavoro 1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni puo' richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente e' ricollocato nella medesima o corrispondente posizione rivestita al momento delle dimissioni secondo il sistema di classificazione applicato nell'amministrazione. 2. L'amministrazione si pronuncia motivatamente, entro sessanta giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente e' ricollocato nell'area/categoria e profilo professionale corrispondenti a quelli ricoperti all'atto delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato all'amministrazione medesima al momento del rientro. 3. Il dipendente puo' richiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro, senza i limiti temporali, di cui al comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione europea, secondo la normativa europea. 4. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro, al lavoratore e' attribuito il trattamento economico corrispondente all'area/categoria, al profilo ed alla posizione economica, rivestiti al momento della interruzione del rapporto di lavoro. 5. La ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti ed e' subordinata alla disponibilita' del corrispondente posto nella dotazione organica dell'amministrazione.