(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
 
                Ricostituzione del rapporto di lavoro 
 
    1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto  per
effetto di dimissioni puo' richiedere, entro 5 anni dalla data  delle
dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In  caso
di accoglimento della richiesta, il dipendente e'  ricollocato  nella
medesima  o  corrispondente  posizione  rivestita  al  momento  delle
dimissioni  secondo   il   sistema   di   classificazione   applicato
nell'amministrazione. 
    2. L'amministrazione si pronuncia motivatamente,  entro  sessanta
giorni dalla richiesta; in caso  di  accoglimento  il  dipendente  e'
ricollocato    nell'area/categoria    e     profilo     professionale
corrispondenti a quelli ricoperti all'atto delle dimissioni,  secondo
il sistema di classificazione applicato all'amministrazione  medesima
al momento del rientro. 
    3. Il dipendente puo' richiedere la ricostituzione  del  rapporto
di lavoro, senza i limiti temporali, di cui  al  comma  1,  nei  casi
previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso  al  lavoro
presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita  e
il  riacquisto  della  cittadinanza  italiana  o  di  uno  dei  Paesi
dell'Unione europea, secondo la normativa europea. 
    4. Per effetto della ricostituzione del rapporto  di  lavoro,  al
lavoratore e'  attribuito  il  trattamento  economico  corrispondente
all'area/categoria, al profilo ed alla posizione economica, rivestiti
al momento della interruzione del rapporto di lavoro. 
    5. La ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel  rispetto
delle  disposizioni  legislative  vigenti  ed  e'  subordinata   alla
disponibilita' del  corrispondente  posto  nella  dotazione  organica
dell'amministrazione.