Art. 16 Formazione ed approvazione della graduatoria 1. La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli, salvo quanto disposto dall'art. 31. 2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori di ciascun concorso. Tale decreto e' pubblicato sul sito, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che ha valore di notifica a tutti gli effetti. 3. I vincitori dei concorsi conseguono la nomina alla qualifica iniziale della carriera per la quale hanno concorso.