(( Art. 16-bis 
 
Servizi  accessori  alla  digitalizzazione  della  giustizia  e  alla
gestione dei  sistemi  informativi  sviluppati  dal  Ministero  della
                              giustizia 
 
  1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  3  maggio  2016,  n.   59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, il
comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  « 7. Il Ministero della giustizia, in attuazione degli obiettivi di
cui  al  presente  decreto,  per  la  progressiva  implementazione  e
digitalizzazione degli archivi e  della  piattaforma  tecnologica  ed
informativa dell'Amministrazione della giustizia, in coerenza con  le
linee  del  Piano  triennale   per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1,  comma  513,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, puo' avvalersi, per i servizi  accessori  alla
digitalizzazione  della  giustizia  e  alla  gestione   dei   sistemi
informativi sviluppati dal Ministero della giustizia, della  societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133. Ai fini della realizzazione dei predetti  servizi  di  interesse
generale,   la   societa'   provvede,    tramite    Consip    S.p.A.,
all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti. ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 3
          maggio 2016, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 giugno  2016,  n.  119  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di procedure esecutive  e  concorsuali,  nonche'  a
          favore degli investitori in banche in  liquidazione),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. Registro  delle  procedure  di  espropriazione
          forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e  degli
          strumenti di gestione della crisi 
              1. E' istituito presso il Ministero della giustizia  un
          registro  elettronico  delle  procedure  di  espropriazione
          forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza  e  degli
          strumenti  di  gestione  della  crisi.   Il   registro   e'
          accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e  le
          informazioni in  esso  contenuti  nello  svolgimento  delle
          funzioni di vigilanza,  a  tutela  della  sana  e  prudente
          gestione degli intermediari  vigilati  e  della  stabilita'
          complessiva. 
              2. Nel registro sono pubblicati  le  informazioni  e  i
          documenti relativi: 
              a)   alle   procedure   di    espropriazione    forzata
          immobiliare; 
              b)  alle  procedure  di   fallimento,   di   concordato
          preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui al
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
              c)  ai  procedimenti  di  omologazione  di  accordi  di
          ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche'  ai  piani  di
          risanamento di cui all'articolo 67,  terzo  comma,  lettera
          d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando vengano
          fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese; 
              d) alle procedure di amministrazione  straordinaria  di
          cui al decreto legislativo  8  luglio  1999  n.  270  e  al
          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39; 
              e) alle procedure di accordo  di  ristrutturazione  dei
          debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni
          di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
              3. Il registro si compone di  una  sezione  ad  accesso
          pubblico e gratuito e di una sezione ad  accesso  limitato,
          aventi il contenuto che segue: 
              a) relativamente alle procedure  di  cui  al  comma  2,
          nella sezione del registro ad accesso  pubblico  sono  rese
          disponibili  in  forma  elettronica,  in   relazione   alla
          tipologia di procedura o di strumento di cui al comma 2, le
          informazioni  e  i  documenti  di  cui   all'articolo   24,
          paragrafo 2, del  Regolamento  (UE)  2015/848  e  le  altre
          informazioni rilevanti in merito ai tempi  e  all'andamento
          di ciascuna procedura o strumento;  all'interno  di  questa
          sezione possono essere altresi' collocate le informazioni e
          i provvedimenti  di  cui  all'articolo  28,  quarto  comma,
          secondo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
              b)  relativamente  alle  procedure  di   espropriazione
          forzata immobiliare, nella sezione del registro ad  accesso
          pubblico sono rese  disponibili  in  forma  elettronica  le
          informazioni  e  i  documenti   individuati   con   decreto
          dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto  con
          il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare
          entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di  conversione  del  presente  decreto.  Nella
          individuazione delle informazioni il decreto tiene conto, a
          fini di tutela della stabilita'  finanziaria,  anche  della
          loro  rilevanza  per  una  migliore  gestione  dei  crediti
          deteriorati  da  parte  degli  intermediari   creditizi   e
          finanziari; 
              c) nella sezione del registro ad accesso limitato  sono
          resi disponibili in forma elettronica le informazioni  e  i
          documenti relativi a ciascuna procedura o strumento di  cui
          al comma 2, individuate con il decreto dirigenziale di  cui
          alla lettera b). 
              4. Con il decreto  di  cui  al  comma  3,  lettera  b),
          sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti ai fini
          di  tutela  della  stabilita'  finanziaria,  sono  altresi'
          adottate le disposizioni  per  l'attuazione  del  registro,
          prevedendo: 
              a)   le   modalita'   di   pubblicazione,    rettifica,
          aggiornamento e consultazione dei dati e dei  documenti  da
          inserire nel registro, nonche' i tempi massimi  della  loro
          conservazione; 
              b) i soggetti tenuti  ad  effettuare,  in  relazione  a
          ciascuna   tipologia   di   procedura   o   strumento,   la
          pubblicazione delle informazioni e dei documenti; 
              c) le categorie di soggetti che  sono  legittimati,  in
          presenza di un  legittimo  interesse,  ad  accedere,  anche
          mediante un avvocato munito di procura,  alla  sezione  del
          registro ad accesso  limitato;  il  contributo  dovuto  per
          l'accesso, da determinare  in  misura  tale  da  assicurare
          almeno la copertura dei costi del servizio,  e  i  casi  di
          esenzione;  e'   sempre   consentito   l'accesso   gratuito
          all'autorita' giudiziaria; 
              d) le eventuali limitate eccezioni  alla  pubblicazione
          di documenti con riferimento alle esigenze di  riservatezza
          delle informazioni ivi contenute o  all'assenza  di  valore
          informativo di tali documenti per i terzi. 
              5. Il registro deve  consentire  la  ricerca  dei  dati
          secondo ciascuna tipologia di informazione e  di  documento
          in esso contenuti e di tribunale  e  numero  di  ruolo  dei
          procedimenti. Le disposizioni contenute nel decreto di  cui
          al comma 3, lettera b),  assicurano  che  il  registro  sia
          conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/848. 
              6.  Su  richiesta  del  debitore,  del  curatore,   del
          commissario giudiziale, di un  creditore,  di  chiunque  vi
          abbia interesse o  d'ufficio,  il  giudice  delegato  o  il
          tribunale competenti possono limitare la  pubblicazione  di
          un documento  o  di  una  o  piu'  sue  parti,  quando  sia
          dimostrata  l'esistenza  di  uno  specifico  e   meritevole
          interesse  alla  riservatezza  dell'informazione  in   esso
          contenuta. La richiesta di cui al presente  comma  sospende
          gli obblighi di pubblicazione dei documenti, o della  parte
          di essi, oggetto della richiesta di esenzione e, qualora la
          pubblicazione sia gia' avvenuta,  sospende  temporaneamente
          l'accesso ad essi da parte degli  interessati.  Nelle  more
          della decisione, il giudice puo' imporre  una  cauzione  al
          creditore o terzo richiedente. 
              7. Il Ministero della giustizia,  in  attuazione  degli
          obiettivi di cui al presente decreto,  per  la  progressiva
          implementazione e digitalizzazione degli  archivi  e  della
          piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione
          della  giustizia,  in  coerenza  con  le  linee  del  Piano
          triennale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          di cui all'articolo 1, comma 513, della legge  28  dicembre
          2015, n. 208, puo' avvalersi, per i servizi accessori  alla
          digitalizzazione  della  giustizia  e  alla  gestione   dei
          sistemi  informativi   sviluppati   dal   Ministero   della
          giustizia, della societa' di cui all'articolo 83, comma 15,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Ai  fini
          della  realizzazione  dei  predetti  servizi  di  interesse
          generale, la  societa'  provvede,  tramite  Consip  S.p.A.,
          all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti. 
              8. Per l'istituzione del  registro  e'  autorizzata  la
          spesa di 3,5  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni
          2016-2018.  Il  Ministero  della  giustizia,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e   la   Banca   d'Italia
          disciplinano con apposita convenzione, da  stipulare  entro
          sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  i  rispettivi  compiti
          rispetto  alla  realizzazione,  al   funzionamento   e   al
          monitoraggio  del  registro,  nonche'  l'eventuale  entita'
          della  contribuzione  finanziaria  da  parte  della   Banca
          d'Italia."