Art. 16 
 
 
          Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla  lettera  b),  all'inizio  del  periodo  sono  inserite  le
seguenti parole: «approva il  piano  triennale  di  cui  all'articolo
14-bis, comma 2, lettera b), e»; 
  b) alla  lettera  c),  all'inizio  del  periodo  sono  inserite  le
seguenti parole: «promuove e»; 
  c) alla  lettera  e),  all'inizio  del  periodo  sono  inserite  le
seguenti parole: «stabilisce i». 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 16 (Competenze del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri in materia di innovazione e tecnologie). - 1.  Per
          il perseguimento dei fini di cui  al  presente  codice,  il
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il   Ministro
          delegato per l'innovazione e le tecnologie,  nell'attivita'
          di coordinamento del  processo  di  digitalizzazione  e  di
          coordinamento e di valutazione dei programmi, dei  progetti
          e  dei  piani   di   azione   formulati   dalle   pubbliche
          amministrazioni  centrali  per  lo  sviluppo  dei   sistemi
          informativi: 
              a)   definisce   con   proprie   direttive   le   linee
          strategiche, la pianificazione  e  le  aree  di  intervento
          dell'innovazione      tecnologica      nelle      pubbliche
          amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione; 
              b) approva  il  piano  triennale  di  cui  all'articolo
          14-bis, comma 2,  lettera  b),  e  valuta,  sulla  base  di
          criteri e  metodiche  di  ottimizzazione  della  spesa,  il
          corretto   utilizzo   delle   risorse    finanziarie    per
          l'informatica  e  la  telematica  da  parte  delle  singole
          amministrazioni centrali; 
              c) promuove e sostiene  progetti  di  grande  contenuto
          innovativo,  di   rilevanza   strategica,   di   preminente
          interesse  nazionale,  con  particolare  attenzione  per  i
          progetti di carattere intersettoriale; 
              d) promuove l'informazione circa le iniziative  per  la
          diffusione delle nuove tecnologie; 
              e) stabilisce i  criteri  in  tema  di  pianificazione,
          progettazione, realizzazione,  gestione,  mantenimento  dei
          sistemi   informativi   automatizzati    delle    pubbliche
          amministrazioni centrali  e  delle  loro  interconnessioni,
          nonche'   della   loro   qualita'   e   relativi    aspetti
          organizzativi e della loro sicurezza. 
              2. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro  delegato  per  l'innovazione  e   le   tecnologie
          riferisce  annualmente  al  Parlamento   sullo   stato   di
          attuazione del presente codice. ».