Art. 16 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), all'inizio del periodo sono inserite le seguenti parole: «approva il piano triennale di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), e»; b) alla lettera c), all'inizio del periodo sono inserite le seguenti parole: «promuove e»; c) alla lettera e), all'inizio del periodo sono inserite le seguenti parole: «stabilisce i».
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 16 (Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie). - 1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita' di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi: a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione; b) approva il piano triennale di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), e valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali; c) promuove e sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale; d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie; e) stabilisce i criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonche' della loro qualita' e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice. ».