Art. 16
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), all'inizio del periodo sono inserite le
seguenti parole: «approva il piano triennale di cui all'articolo
14-bis, comma 2, lettera b), e»;
b) alla lettera c), all'inizio del periodo sono inserite le
seguenti parole: «promuove e»;
c) alla lettera e), all'inizio del periodo sono inserite le
seguenti parole: «stabilisce i».
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 16 (Competenze del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di innovazione e tecnologie). - 1. Per
il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita'
di coordinamento del processo di digitalizzazione e di
coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti
e dei piani di azione formulati dalle pubbliche
amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi
informativi:
a) definisce con proprie direttive le linee
strategiche, la pianificazione e le aree di intervento
dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;
b) approva il piano triennale di cui all'articolo
14-bis, comma 2, lettera b), e valuta, sulla base di
criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il
corretto utilizzo delle risorse finanziarie per
l'informatica e la telematica da parte delle singole
amministrazioni centrali;
c) promuove e sostiene progetti di grande contenuto
innovativo, di rilevanza strategica, di preminente
interesse nazionale, con particolare attenzione per i
progetti di carattere intersettoriale;
d) promuove l'informazione circa le iniziative per la
diffusione delle nuove tecnologie;
e) stabilisce i criteri in tema di pianificazione,
progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei
sistemi informativi automatizzati delle pubbliche
amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni,
nonche' della loro qualita' e relativi aspetti
organizzativi e della loro sicurezza.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie
riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di
attuazione del presente codice. ».