Art. 16 
 
 
Violazioni in materia di informazioni volontarie di cui  all'articolo
                         36 del regolamento 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, al  soggetto  responsabile
che  fornisce  volontariamente   informazioni   sugli   alimenti   in
violazione  dell'articolo  36,  paragrafo  1,  del   regolamento   si
applicano, per le rispettive violazioni, le  sanzioni  previste  agli
articoli da 5 a 15 del presente decreto. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, al  soggetto  responsabile
che  fornisce  volontariamente   informazioni   sugli   alimenti   in
violazione dell'articolo 36, paragrafi 2 e  3,  del  regolamento,  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una
somma da 3.000 euro a 24.000 euro.  La  sanzione  che  consegue  alla
violazione delle fattispecie previste dal paragrafo  3  del  predetto
articolo 36  si  applica  alle  violazioni  commesse  successivamente
all'adozione da parte della  Commissione  degli  atti  di  esecuzione
previsti dalla medesima disposizione.