Art. 16 Disposizioni di coordinamento 1. Alla legge 14 gennaio 2013, n.10, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica dell'articolo 7, dopo le parole: «alberi monumentali,», sono inserite le seguenti: «dei boschi vetusti,»; b) all'articolo 7, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Sono considerati boschi vetusti le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per eta', forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione.»; c) all'articolo 7, il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed e' istituito l'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco e' data pubblicita' mediante l'albo pretorio, con la specificazione della localita' nella quale esso sorge, affinche' chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia e' aggiornato periodicamente ed e' messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'.»; d) all'articolo 7, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le regioni recepiscono le definizioni di albero monumentale di cui al comma 1 e di boschi vetusti di cui al comma 1-bis, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.». 2. Al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al registro nazionale dei materiali di base, e' competente l'Osservatorio nazionale per il pioppo, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che sostituisce nelle sue funzioni la Commissione nazionale per il pioppo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799, e che riferisce del suo operato alla commissione tecnica. Dalla partecipazione all'Osservatorio nazionale per il pioppo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', emolumenti ne' rimborsi spese comunque denominati.»; b) all'articolo 13, comma 2, le parole: «della Comunita'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»; all'articolo 13, comma 3, le parole: «nella Comunita'» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Unione europea»; c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Commissione tecnica). - 1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la Commissione tecnica che sostituisce la commissione tecnico - consultiva di cui all'articolo 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269. 2. La Commissione tecnica di cui al comma 1 e' coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. La Commissione tecnica di cui al comma 1 supporta il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e raccordo generale tra i soggetti istituzionali competenti, garantendo altresi' lo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto. La Commissione tecnica in particolare verifica e, se del caso, aggiorna: a) i modelli di registro di carico e scarico di cui all'articolo 5, comma 2; b) le modalita' di raccolta dei dati sulla consistenza del materiale vivaistico, di cui all'articolo 5, comma 4; c) i codici delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 8, comma 12; d) i criteri per l'individuazione e la rappresentazione cartografica delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 10, comma 4; e) i criteri, cui devono rispondere i materiali di moltiplicazione importati a garanzia dell'equivalenza qualitativa rispetto ai materiali prodotti nell'Unione europea, di cui all'articolo 13, comma 3; f) il peso minimo dei campioni di sementi da prelevare per i controlli doganali di cui all'articolo 13, comma 8; g) il modello per i controlli di cui all'articolo 15, comma 1. 4. I documenti di cui al comma 3 sono adottati, con uno o piu' decreti, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 5. La commissione di cui al comma 1 e' costituita da nove membri, come di seguito specificato: a) un rappresentante del mondo scientifico universitario esperto in vivaistica forestale designato di concerto tra il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, esperti del settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali e due rappresentanti del CREA Centro foresta e legno; d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; e) un rappresentante dei produttori privati, nominato dalle associazioni di categoria del settore vivaistico-sementiero forestale maggiormente rappresentative a livello nazionale. 6. I componenti della Commissione tecnica durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Le funzioni di coordinamento e di segreteria senza diritto di voto, sono svolte da un dirigente o da un funzionario della competente struttura del Ministero. I membri della Commissione eleggono al proprio interno il Presidente e definiscono un regolamento di funzionamento. 7. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', emolumenti ne' rimborsi spese comunque denominati. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.». 3. I richiami agli articoli del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, contenuti in altri testi normativi, sono da intendersi riferiti ai corrispondenti articoli del presente decreto.
Note all'art. 16: - Si riporta l'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n.10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2013, n. 27, come modificato dal presente decreto: «Art. 7. (Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale). 1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono: a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosita' e longevita', per eta' o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarita' botanica e peculiarita' della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. 1-bis. Sono considerati boschi vetusti le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per eta', forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed e' istituito l'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco e' data pubblicita' mediante l'albo pretorio, con la specificazione della localita' nella quale esso sorge, affinche' chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia e' aggiornato periodicamente ed e' messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'. 3. Le regioni recepiscono le definizioni di albero monumentale di cui al comma 1 e di boschi vetusti di cui al comma 1-bis, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. 5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.». - Si riportano gli articoli 11 e 13, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, come modificati dal presente decreto: «Art. 11. (Iscrizione nei registri e gestione dei materiali di base). 1. L'iscrizione nei registri regionali o provinciali dei materiali di base e' effettuata secondo le modalita' stabilite dagli organismi ufficiali, previo accertamento dei requisiti minimi stabiliti negli allegati II, III, IV, V, che devono essere riportati su una apposita scheda tecnica. L'organismo ufficiale o l'autorita' territorialmente competente informa i proprietari, almeno tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'organismo ufficiale o sull'Albo pretorio dell'autorita' competente per territorio. 2. L'iscrizione di materiale di base qualificato o controllato puo' essere richiesta direttamente anche dal costitutore o dalla persona fisica o giuridica che ha eseguito le prove necessarie previste per queste categorie, e previa verifica dei requisiti minimi da parte degli organismi ufficiali. 3. Gli organismi ufficiali, sentita la commissione tecnica, definiscono i disciplinari o piani per la gestione dei materiali di base, e possono, altresi', promuovere gli interventi ritenuti opportuni per la loro tutela e il miglioramento, anche attraverso l'adozione di eventuali misure di incentivazione. 4. Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al registro nazionale dei materiali di base, e' competente l'Osservatorio Nazionale per il pioppo, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che sostituisce nelle sue funzioni la Commissione nazionale per il pioppo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799, e che riferisce del suo operato alla commissione tecnica. Dalla partecipazione all'Osservatorio nazionale per il pioppo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', emolumenti ne' rimborsi spese comunque denominati.» «Art. 13. (Importazione ed esportazione dei materiali di moltiplicazione). (Omissis). 2. La ditta esportatrice di materiale di moltiplicazione che non soddisfa i criteri del presente decreto legislativo deve trasmettere, entro 15 giorni dall'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione europea, la relativa attestazione di esportazione rilasciata dalla dogana. 3. Nelle more dell'adozione della decisione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 1999/105/CE, il Ministro delle politiche agricole e forestali individua, su proposta della commissione tecnica, i criteri cui devono rispondere i materiali di moltiplicazione importati da Paesi terzi, in modo che presentino garanzie equivalenti sotto ogni aspetto a quelle dei materiali prodotti nell'Unione europea.». - Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario.