Art. 16 
 
Controllo,     anche     attraverso     dispositivi      elettronici,
  dell'ottemperanza al provvedimento  di  allontanamento  dalla  casa
  familiare 
 
  1. All'articolo 282-bis, comma 6, del codice di  procedura  penale,
dopo la parola «571,» e' inserita  la  seguente:  «572,»  e  dopo  le
parole: «612, secondo comma,» e' inserita la seguente: «612-bis,». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.