Art. 16 
 
                       Camere di pernottamento 
 
  1. Le camere di pernottamento devono essere adattate alle  esigenze
di vita individuale dei  detenuti  e  possono  ospitare  sino  ad  un
massimo di quattro persone. 
  2. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.