Art. 16 
 
                    Giustizia tributaria digitale 
 
  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16-bis: 
      1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Comunicazioni,
notificazioni e depositi telematici»; 
      2) nel comma 1, il quarto periodo e' sostituito  dal  seguente:
«La comunicazione si intende perfezionata con la  ricezione  avvenuta
nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nelle ipotesi  di
mancata indicazione dell'indirizzo di posta  elettronica  certificata
del difensore o della parte ed ove lo stesso non  sia  reperibile  da
pubblici elenchi,  ovvero  nelle  ipotesi  di  mancata  consegna  del
messaggio di posta elettronica certificata per  cause  imputabili  al
destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente  mediante
deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di  cui
al  periodo  precedente  le  notificazioni  sono  eseguite  ai  sensi
dell'articolo 16.»; 
      4) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Le  parti,  i
consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo  7,  comma  2,
notificano  e  depositano  gli  atti  processuali  i  documenti  e  i
provvedimenti   giurisdizionali    esclusivamente    con    modalita'
telematiche,  secondo  le  disposizioni  contenute  nel  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013,  n.  163,  e
nei  successivi  decreti  di  attuazione.  In  casi  eccezionali,  il
Presidente della Commissione tributaria o il Presidente  di  sezione,
se il ricorso e' gia' iscritto a ruolo,  ovvero  il  collegio  se  la
questione  sorge  in  udienza,  con  provvedimento  motivato  possono
autorizzare   il   deposito   con   modalita'   diverse   da   quelle
telematiche.»; 
      5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I  soggetti
che  stanno  in  giudizio   senza   assistenza   tecnica   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 2,  hanno  facolta'  di  utilizzare,  per  le
notifiche e i depositi, le modalita' telematiche indicate  nel  comma
3,  previa  indicazione  nel  ricorso  o  nel  primo  atto  difensivo
dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere  le
comunicazioni e le notificazioni.»; 
    b) dopo l'articolo 25, e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 25-bis (Potere di certificazione di  conformita').  -  1.  Al
fine del deposito e della notifica con  modalita'  telematiche  della
copia informatica, anche per immagine,  di  un  atto  processuale  di
parte, di un provvedimento del giudice o di un documento  formato  su
supporto analogico e detenuto in originale o in  copia  conforme,  il
difensore e il dipendente di  cui  si  avvalgono  l'ente  impositore,
l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti  nell'albo  di  cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
attestano la conformita' della copia  al  predetto  atto  secondo  le
modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Analogo potere di attestazione di conformita' e'  esteso,  anche
per l'estrazione di copia analogica, agli  atti  e  ai  provvedimenti
presenti nel fascicolo informatico, formato  dalla  segreteria  della
Commissione tributaria ai sensi  dell'articolo  14  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013,  n.  163,  o
trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio  di
segreteria.  Detti  atti  e  provvedimenti,  presenti  nel  fascicolo
informatico o trasmessi in allegato  alle  comunicazioni  telematiche
dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se  privi
dell'attestazione di conformita' all'originale da parte  dell'ufficio
di segreteria. 
  3. La copia informatica  o  cartacea  munita  dell'attestazione  di
conformita' ai sensi dei commi precedenti  equivale  all'originale  o
alla copia conforme dell'atto o  del  provvedimento  detenuto  ovvero
presente nel fascicolo informatico. 
  4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo,
esonera dal pagamento dei diritti di copia. 
  5. Nel compimento dell'attestazione di conformita'  i  soggetti  di
cui al presente  articolo  assumono  ad  ogni  effetto  la  veste  di
pubblici ufficiali.». 
  2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le  parti
possono utilizzare in ogni grado di giudizio  la  modalita'  prevista
dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  23  dicembre
2013, n. 163, e dai  relativi  decreti  attuativi,  indipendentemente
dalla  modalita'  prescelta  da  controparte  nonche'   dall'avvenuto
svolgimento del giudizio di primo grado con modalita' analogiche. 
  3. In tutti i casi in cui  debba  essere  fornita  la  prova  della
notificazione  o  della  comunicazione  eseguite  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata e non sia possibile  fornirla  con  modalita'
telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono  l'ente
impositore,  l'agente  della  riscossione  ed  i  soggetti   iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, provvedono ai sensi  dell'articolo  9,  commi  1-bis  e
1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n.  53.  I  soggetti  di  cui  al
periodo precedente nel compimento di tali attivita' assumono ad  ogni
effetto la veste di pubblico ufficiale. 
  4. La  partecipazione  delle  parti  all'udienza  pubblica  di  cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,
puo' avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata  da  almeno
una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo,  mediante  un
collegamento audiovisivo  tra  l'aula  di  udienza  e  il  luogo  del
domicilio indicato  dal  contribuente,  dal  difensore,  dall'ufficio
impositore o dai soggetti della riscossione  con  modalita'  tali  da
assicurare la contestuale, effettiva e  reciproca  visibilita'  delle
persone presenti in entrambi i luoghi  e  la  possibilita'  di  udire
quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega  in
audiovisione e' equiparato  all'aula  di  udienza.  Con  uno  o  piu'
provvedimenti  del  direttore  generale  delle  finanze,  sentito  il
Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria  e  l'Agenzia  per
l'Italia Digitale, sono individuate le regole  tecnico-operative  per
consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione
della visione delle relative immagini, e  le  Commissioni  tributarie
presso le  quali  attivare  l'udienza  pubblica  a  distanza.  Almeno
un'udienza per ogni  mese  e  per  ogni  sezione  e'  riservata  alla
trattazione di controversie  per  le  quali  e'  stato  richiesto  il
collegamento audiovisivo a distanza. 
  5. Le disposizioni di cui alla lettera a),  numeri  4)  e  5),  del
comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in  primo  e  in  secondo
grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art.  25-bis,  comma
4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai
sensi dell'articolo 26.