Art. 16 
 
                            Opzione donna 
 
  1.  Il  diritto  al   trattamento   pensionistico   anticipato   e'
riconosciuto, secondo le regole di calcolo del  sistema  contributivo
previste  dal  decreto  legislativo  30  aprile  1997,  n.  180,  nei
confronti delle lavoratrici che  entro  il  31  dicembre  2018  hanno
maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore  a  trentacinque
anni e un'eta'  pari  o  superiore  a  58  anni  per  le  lavoratrici
dipendenti e a 59 anni  per  le  lavoratrici  autonome.  Il  predetto
requisito di eta' anagrafica non e'  adeguato  agli  incrementi  alla
speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. 
  2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si  applicano  le
disposizioni in materia di decorrenza  di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo, al  personale  del
comparto  scuola  e  AFAM  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449.  In
sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio  2019,  il  relativo
personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione
dal  servizio  con  effetti  dall'inizio  rispettivamente   dell'anno
scolastico o accademico.