Art. 16 Opzione donna 1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato e' riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'eta' pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di eta' anagrafica non e' adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.
Riferimenti normativi - Il testo del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1997, n. 145. - Per il testo dell'articolo 12, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 59, comma 9 della citata legge n. 449 del 1997, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 14.