Art. 16 
 
Costi  per  gli  esami  analitici  e  per  il   funzionamento   delle
  commissioni di degustazione e della Commissione di appello 
 
  1. I  costi  per  il  prelievo  dei  campioni,  per  l'espletamento
dell'esame analitico e per  il  funzionamento  delle  commissioni  di
degustazione sono posti a  carico  dei  soggetti  che  richiedono  la
certificazione delle relative partite. L'ammontare di tali costi e le
modalita' di pagamento al  competente  organismo  di  controllo  sono
stabilite per ciascuna DO o IGT nel prospetto tariffario  predisposto
dal medesimo  organismo  di  controllo  ed  approvato  dal  Ministero
contestualmente  al  piano  dei  controlli,   in   conformita'   alle
previsioni di cui all'art. 64 della legge. 
  2. Ai sensi dell'art. 65, comma 7, della  legge,  i  costi  per  il
funzionamento della commissione di appello sono posti  a  carico  dei
soggetti che ne richiedono l'operato e fissati, per singola  riunione
della commissione, o per  due  riunioni  nella  stessa  giornata,  in
1.300.00 euro. 
  3. La commissione si riunisce con cadenza mensile, in  presenza  di
almeno cinque richiedenti ed al massimo dieci richiedenti per  seduta
di degustazione. Nella stesso giorno possono tenersi  due  sedute  di
degustazione con un intervallo di almeno un'ora tra ciascuna  seduta.
Il calendario annuale delle riunioni  e'  preventivamente  pubblicato
sul sito internet del Ministero www.politicheagricole.it 
  In base alle domande pervenute,  il  segretario  della  commissione
convoca la riunione. Qualora non si raggiunga  il  numero  di  cinque
domande, la riunione viene posticipata al mese successivo. 
  4. Le domande di appello devono pervenire al  Ministero,  corredate
delle ricevute di versamento della tariffa pro-quota  stabilita,  per
ciascun ricorrente, in euro 260,00. Detto versamento e' da effettuare
sul capitolo 3584, capo 17°, dell'entrata del bilancio dello Stato. 
  Le  richieste  eventualmente  eccedenti  al  numero  di venti  sono
esaminate nella successiva riunione. 
  5. La tariffa e' aggiornata almeno ogni tre anni, con  decreto  del
Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sulla base del costo effettivo del servizio. 
  6. La partecipazione dei commissari alle riunioni della commissione
di appello non da' luogo a compensi ed i rimborsi per  i  fuori  sede
sono relativi esclusivamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio.