Art. 16 Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani 1. Per potenziare i servizi consolari prestati ai cittadini italiani, sono autorizzati i seguenti interventi: a) la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020 per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito; b) la spesa di 750.000 euro per l'anno 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; c) la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per incrementare la tempestivita' e l'efficacia dei servizi consolari. 2. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini e alle imprese, all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole «2.870 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «2.920 unita'». Ai fini dell'incremento del contingente previsto, e' autorizzata la spesa pari a euro 1.127.175 per l'anno 2019, euro 2.299.437 per l'anno 2020, euro 2.345.426 per l'anno 2021, euro 2.392.334 per l'anno 2022, euro 2.440.181 per l'anno 2023, euro 2.488.985 per l'anno 2024, euro 2.538.764 per l'anno 2025, euro 2.589.540 per l'anno 2026, euro 2.641.330 per l'anno 2027 ed euro 2.694.157 a decorrere dall'anno 2028. 3. All'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata gia' resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica». L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, e' abrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora ricevute dall'ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data. (( 3-bis. L'art. 159 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: «Art. 159 (Viaggi di servizio). - 1. In aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato a contratto, per i viaggi di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo». )) 4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 5.877.175 euro per l'anno 2019, euro 6.299.437 per l'anno 2020 e euro 5.345.426 per l'anno 2021, euro 5.392.334 per l'anno 2022, euro 5.440.181 per l'anno 2023, euro 5.488.985 per l'anno 2024, euro 5.538.764 per l'anno 2025, euro 5.589.540 per l'anno 2026, euro 5.641.330 per l'anno 2027 ed euro 5.694.157 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 5.877.175 per l'anno 2019, euro 6.299.437 per l'anno 2020 e euro 5.694.157 annui a decorrere dall'anno 2021. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): "Art. 170. Assegni e indennita'. Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennita' o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando e' in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennita' di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonche' le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto. Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria puo' essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto. Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni della presente parte si applicano al personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri. Ai fini delle disposizioni della presente parte si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 7 comma 3, della legge 31 luglio 1975, n. 364. Se destinato all'estero ai sensi dell'art. 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo comma dell'art. 200. Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178, 179, 181 e al titolo II della parte terza si interpretano nel senso che non si applicano al personale assegnato o in servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso la residenza demaniale.". - Si riporta il testo dell'art. 152 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come modificato dalla presente legge: "Art. 152. Contingente e durata del contratto. Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.920 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero. Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto. Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo di quello di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.". Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), come modificato dalla presente legge: "Art. 6. 1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. 2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data. 3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione. 4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare. 5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorita' locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti. 6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso. 7. Una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio e' trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente. 8. Altra copia autentica della dichiarazione e' trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza. 9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano gia' state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6. 9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata gia' resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.".