Art. 16 
 
 
                       Legalita' e trasparenza 
 
  1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e  coordinata,  di
tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto  delle
infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nell'affidamento   e
nell'esecuzione dei  contratti  pubblici  e  di  quelli  privati  che
fruiscono  di  contribuzione  pubblica,  aventi  ad  oggetto  lavori,
servizi e forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione
nei comuni di cui all'allegato 1, i  Commissari  si  avvalgono  della
Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229 e si applicano  le  disposizioni  previste  dal
medesimo articolo. 
  2. Agli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento della
Struttura  di  missione  di  cui  all'articolo  30,  comma   1,   del
decreto-legge n. 189 del 2016, in relazione agli  eventi  di  cui  al
presente Capo e in prosecuzione del conseguimento delle attivita'  di
cui al comma 1, per gli anni 2019 e 2020 si  provvede  per  euro  500
mila  annui  con  le  risorse  della  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del  2016  e
per euro 500 mila annui con le risorse  della  contabilita'  speciale
intestata al Commissario  per  la  ricostruzione  nei  territori  dei
comuni della Citta' metropolitana di Catania di  cui  all'articolo  8
del presente decreto, mediante corrispondente versamento  all'entrata
del  bilancio  dello  Stato,  per  la  successiva  riassegnazione  ad
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  3. Agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge n.  189  del
2016. 
  3-bis. Nel quadro delle misure  dirette  a  rendere  piu'  incisiva
l'azione della Polizia di Stato nelle attivita'  di  contrasto  delle
infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nelle  procedure  di
affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e privati di cui  al
comma 1, dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 5  ottobre  2000,
n. 334, e' inserito il seguente: 
  «articolo 68-bis. - (Disposizioni transitorie per  il  conferimento
dei posti di funzione di livello dirigenziale) - 1. Per  l'anno  2019
le promozioni previste dagli articoli 6, 7, 9, 34, 36,  49  e  51  si
conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30  giugno  e  al  31
dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo
al quale  e'  ammesso  il  personale  che  possieda  l'anzianita'  di
effettivo  servizio  nella  qualifica  prevista  dalla   legislazione
vigente, maturata rispettivamente  entro  le  predette  date  del  30
giugno e  del  31  dicembre.  Le  citate  promozioni  hanno  effetto,
rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.  I  posti
disponibili al 30 giugno 2019 sono individuati con decreto  del  capo
della  polizia-direttore  generale  della   pubblica   sicurezza   in
relazione alle vacanze di organico alla medesima data. 
  2. Alle promozioni aventi decorrenza 1° luglio 2019 si applicano  i
medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui all'articolo 62 del
decreto del Presidente della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335,
applicati agli scrutini aventi decorrenza dal  1°  gennaio  2019.  Al
relativo onere, nel limite massimo di 500.000 euro, per l'anno  2019,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 30, del  decreto-legge  17  ottobre
          2016,  n.  189  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016): 
                «Art. 30 (Legalita' e  trasparenza).  -  1.  Ai  fini
          dello svolgimento, in  forma  integrata  e  coordinata,  di
          tutte  le  attivita'  finalizzate  alla  prevenzione  e  al
          contrasto   delle    infiltrazioni    della    criminalita'
          organizzata   nell'affidamento   e   nell'esecuzione    dei
          contratti pubblici e di quelli  privati  che  fruiscono  di
          contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e
          forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione
          nei Comuni di cui all'art. 1, e' istituita, nell'ambito del
          Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione,
          d'ora in  avanti  denominata  «Struttura»,  diretta  da  un
          prefetto  collocato  all'uopo  a  disposizione,  ai   sensi
          dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.  345,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          1991, n. 410. 
                2. La Struttura, per l'esercizio delle  attivita'  di
          cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e  92,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
          e'  competente  a  eseguire  le  verifiche  finalizzate  al
          rilascio,    da    parte    della     stessa     Struttura,
          dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma
          1 di qualunque valore o importo e assicura, con  competenza
          funzionale ed esclusiva, il  coordinamento  e  l'unita'  di
          indirizzo  delle  sopra-richiamate  attivita',  in  stretto
          raccordo con le prefetture-uffici territoriali del  Governo
          delle Province interessate  dagli  eventi  sismici  di  cui
          all'art. 1. 
                3. La Struttura, per lo svolgimento  delle  verifiche
          antimafia di cui al comma 2, si conforma alle  linee  guida
          adottate dal comitato  di  cui  all'art.  203  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni di cui al Libro II del decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 
                4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei
          trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto: 
                  a) e' costituita un'apposita sezione  specializzata
          del  comitato  di  cui  all'art.  203  del  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, con  compiti  di  monitoraggio,
          nei Comuni di cui all'art. 1, delle  verifiche  finalizzate
          alla prevenzione dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa
          nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione e' composta
          da  rappresentanti  dei   Ministeri   dell'interno,   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'economia  e  delle
          finanze, del Dipartimento della programmazione economica  e
          finanziaria della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
          della  Procura  nazionale   antimafia   e   antiterrorismo,
          dell'Avvocatura dello Stato, della Procura  generale  della
          Corte dei  conti,  nonche'  dal  Presidente  dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione o suo delegato; 
                  b) sono  individuate,  altresi',  le  funzioni,  la
          composizione, le risorse umane e le  dotazioni  strumentali
          della Struttura; ai relativi oneri finanziari  si  provvede
          per 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'art. 4,
          mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
          dello Stato delle risorse di cui all'art. 4, comma  3,  per
          la successiva riassegnazione  ad  apposito  capitolo  dello
          stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                5. 
                6. Gli operatori economici interessati a partecipare,
          a  qualunque  titolo  e  per  qualsiasi   attivita',   agli
          interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni
          di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un
          apposito  elenco,  tenuto  dalla  Struttura  e   denominato
          Anagrafe  antimafia  degli  esecutori,  d'ora   in   avanti
          «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e'  necessario  che  le
          verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del  citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi  del
          comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
          subappalto o subcontratto,  si  siano  concluse  con  esito
          liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono
          comunque  ammessi   a   partecipare   alle   procedure   di
          affidamento per gli interventi di  ricostruzione  pubblica,
          previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
          sostitutiva dalla  quale  risulti  la  presentazione  della
          domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
          degli altri requisiti previsti dal decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o  dalla  lettera  di
          invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta  ai
          sensi dell'art. 32, comma 5,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016,  n.  50,  l'operatore  economico  non  risulti
          ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario  straordinario
          comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria  dei
          concorrenti,  affinche'  vengano  attivate   le   verifiche
          finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di  cui
          al  comma  2  con  priorita'  rispetto  alle  richieste  di
          iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui  al
          comma  3  dovranno  prevedere  procedure   rafforzate   che
          consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi
          celeri. 
                7. Gli operatori economici  che  risultino  iscritti,
          alla data di entrata in vigore del presente  decreto  o  in
          data  successiva  in  uno  degli   elenchi   tenuti   dalle
          prefetture-uffici  territoriali  del   Governo   ai   sensi
          dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della  legge  6  novembre
          2012, n.  190,  sono  iscritti  di  diritto  nell'Anagrafe,
          previa  presentazione  della  relativa   domanda.   Qualora
          l'iscrizione in detti elenchi sia stata  disposta  in  data
          anteriore a tre mesi da quella di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   l'iscrizione   nell'Anagrafe    resta
          subordinata ad una nuova verifica,  da  effettuare  con  le
          modalita' di cui all'art. 90, comma 1, del  citato  decreto
          legislativo  n.  159  del  2011.  Ai  fini   della   tenuta
          dell'Anagrafe  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  18
          aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del
          15 luglio 2013. 
                8.   Nell'Anagrafe,   oltre    ai    dati    riferiti
          all'operatore economico iscritto, sono riportati: 
                  a) i dati concernenti  i  contratti,  subappalti  e
          subcontratti conclusi  o  approvati,  con  indicazione  del
          relativo oggetto, del termine di durata,  ove  previsto,  e
          dell'importo; 
                  b)   le   modifiche    eventualmente    intervenute
          nell'assetto societario o gestionale; 
                  c) le eventuali partecipazioni, anche  minoritarie,
          in altre imprese o societa', anche fiduciarie; 
                  d) le eventuali sanzioni amministrative  pecuniarie
          applicate per le violazioni delle regole  sul  tracciamento
          finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al  comma
          13; 
                  e) le eventuali penalita'  applicate  all'operatore
          economico per  le  violazioni  delle  norme  di  capitolato
          ovvero delle disposizioni relative alla  trasparenza  delle
          attivita'  di  cantiere   definite   dalla   Struttura   in
          conformita' alle linee guida del comitato di cui  al  comma
          3. 
                9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle
          verifiche  e  la   migliore   interazione   dei   controlli
          soggettivi e di contesto ambientale, la gestione  dei  dati
          avviene con le risorse  strumentali  di  cui  al  comma  4,
          lettera b), allocate presso la Struttura e i medesimi  dati
          sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5,  dalla
          Direzione   investigativa   Antimafia   e    dall'Autorita'
          nazionale anticorruzione. 
                10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validita' temporale
          di  dodici  mesi  ed  e'  rinnovabile  alla  scadenza,   su
          iniziativa  dell'operatore  economico  interessato,  previo
          aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene
          luogo delle verifiche antimafia  anche  per  gli  eventuali
          ulteriori contratti, subappalti e subcontratti  conclusi  o
          approvati durante il periodo di  validita'  dell'iscrizione
          medesima. 
                11. Nei casi in cui  la  cancellazione  dall'Anagrafe
          riguarda un operatore economico titolare di  un  contratto,
          di  un  subappalto  o  di  un  subcontratto  in  corso   di
          esecuzione,  la  Struttura  ne  da'  immediata  notizia  al
          committente, pubblico o privato, ai  fini  dell'attivazione
          della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a
          pena di  nullita',  ai  sensi  dell'art.  1418  del  codice
          civile,  in  ogni  strumento  contrattuale  relativo   agli
          interventi da realizzare. Si applicano le  disposizioni  di
          cui all'art. 94 del citato decreto legislativo n.  159  del
          2011.  La   Struttura,   adottato   il   provvedimento   di
          cancellazione dall'Anagrafe,  e'  competente  a  verificare
          altresi' la sussistenza dei presupposti per  l'applicazione
          delle  misure  di  cui   all'art.   32,   comma   10,   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In  caso
          positivo,  ne   informa   tempestivamente   il   Presidente
          dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione   e   adotta   il
          relativo provvedimento. 
                12. L'obbligo di  comunicazione  delle  modificazioni
          degli assetti societari o gestionali, di cui  all'art.  86,
          comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, e'
          assolto mediante  comunicazione  al  prefetto  responsabile
          della Struttura. 
                13. Ai contratti, subappalti e subcontratti  relativi
          agli interventi di ricostruzione, pubblica  e  privata,  si
          applicano le disposizioni in materia  di  tracciamento  dei
          pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13  agosto
          2010,  n.  136   e   successive   modificazioni.   Per   la
          realizzazione  di  interventi   pubblici   di   particolare
          rilievo, il  comitato  di  cui  all'art.  203  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  propone  al  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di
          deliberare  la  sottoposizione  di  tali  interventi   alle
          disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui
          all'art. 36  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114. In deroga all'art. 6 della citata legge n. 136  del
          2010, e' sempre competente all'applicazione delle eventuali
          sanzioni il prefetto responsabile della Struttura. 
                14. In caso di fallimento o  di  liquidazione  coatta
          dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di  cui  al
          comma 1, nonche' in tutti gli altri casi previsti dall'art.
          80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo  n.
          50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto  di
          diritto e la Struttura  dispone  l'esclusione  dell'impresa
          dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica  anche  in
          caso di cessione di azienda o di un  suo  ramo,  ovvero  di
          altra operazione atta a  conseguire  il  trasferimento  del
          contratto a soggetto diverso  dall'affidatario  originario;
          in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare
          il trasferimento sono nulli relativamente al  contratto  di
          appalto per affidamento di lavori, servizi o  forniture  di
          cui sopra. 
                15. Tenuto conto del fatto che gli  interventi  e  le
          iniziative  per  il  risanamento  ambientale   delle   aree
          ricomprese nei siti di interesse  nazionale  nonche'  delle
          aree di rilevante interesse nazionale di  cui  all'art.  33
          del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,
          comportano   di   regola   l'esecuzione   delle   attivita'
          maggiormente esposte a rischio  di  infiltrazione  mafiosa,
          come definite all'art. 1, comma 53, della legge n. 190  del
          2012, le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere  che  la
          partecipazione alle gare di appalto di  lavori,  servizi  e
          forniture  connessi  ad  interventi  per   il   risanamento
          ambientale delle  medesime  aree  e  la  sottoscrizione  di
          contratti e subcontratti per la relativa  esecuzione  siano
          riservate  ai  soli  operatori  economici  iscritti   negli
          appositi elenchi di cui all'art. 1, comma 52 della legge n.
          190 del 2012.». 
              - Si riporta l'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti  in  favore  delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016): 
                «Art.  4  (Fondo  per  la  ricostruzione  delle  aree
          terremotate). - (Omissis). 
                3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
          contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
          cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di  cui
          al  presente  articolo  destinate  al  finanziamento  degli
          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di
          opere  pubbliche  e  beni   culturali,   realizzazione   di
          strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento  e
          alle  spese  per  l'assistenza  alla   popolazione.   Sulla
          contabilita'  speciale  confluiscono   anche   le   risorse
          derivanti  dalle  erogazioni   liberali   ai   fini   della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulla
          contabilita' speciale possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli  eventi
          sismici di cui all'art. 1, ivi  incluse  quelle  rivenienti
          dal Fondo di solidarieta' dell'Unione  Europea  di  cui  al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del   Consiglio   dell'11
          novembre 2002,  ad  esclusione  di  quelle  finalizzate  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  nella  fase   di   prima
          emergenza.» 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 36, del  decreto-legge  17  ottobre
          2016,  n.  189  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016): 
                «Art. 36 (Disposizioni in materia di trasparenza e di
          pubblicita'  degli  atti).  -  1.  Tutti   gli   atti   del
          Commissario straordinario relativi a nomine e  designazioni
          di  collaboratori  e   consulenti,   alla   predisposizione
          dell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma  1,  nonche'
          alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione
          di  lavori,  opere,  servizi  e  forniture,  nonche'   alle
          procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
          forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e  concessioni
          di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata,  ove
          non considerati riservati ai  sensi  dell'art.  112  ovvero
          secretati ai sensi dell'art. 162 del decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati  sul  sito
          istituzionale  del   commissariato   straordinario,   nella
          sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti  alla
          disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
          33 e successive modificazioni. Nella  medesima  sezione,  e
          sempre ai sensi e per  gli  effetti  del  predetto  decreto
          legislativo n. 33 del 2013, sono  altresi'  pubblicati  gli
          ulteriori atti indicati all'art. 29, comma 1,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016.». 
              - Si riportano gli articoli 6, 7, 9, 34, 36, 49  e  51,
          del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334  (Riordino
          dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
          di Stato, a norma dell'art. 5,  comma  1,  della  legge  31
          marzo 2000, n. 78): 
                «Art. 6 (Promozione a vice questore aggiunto).  -  1.
          La promozione a vice questore aggiunto si consegue: 
                  a) per i commissari capo che accedono alla carriera
          mediante concorso pubblico,  nel  limite  dell'ottanta  per
          cento dei posti disponibili al 31 dicembre  di  ogni  anno,
          mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del
          corso  di  formazione  dirigenziale,   della   durata   non
          superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio  per
          merito comparativo e' ammesso il personale  della  carriera
          dei funzionari con almeno sei anni  di  effettivo  servizio
          nella qualifica di commissario capo; 
                  b) per i commissari capo che accedono alla carriera
          mediante concorso interno, nel limite  del  restante  venti
          per cento dei posti disponibili  al  31  dicembre  di  ogni
          anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento
          del corso di formazione di cui alla lettera  a),  riservato
          ai  commissari  capo,  in  possesso  di  una  delle  lauree
          magistrali o specialistiche indicate  dal  decreto  di  cui
          all'art. 3, comma 2,  con  almeno  sei  anni  di  effettivo
          servizio nella medesima  qualifica,  secondo  le  modalita'
          definite con il decreto di cui all'art. 4, comma 6. 
                2. La promozione a vice questore aggiunto  decorre  a
          tutti gli effetti dal 1°  gennaio  dell'anno  successivo  a
          quello nel quale  si  sono  verificate  le  vacanze  ed  e'
          conferita secondo  l'ordine  della  graduatoria  dell'esame
          finale del corso. 
                3. Il corso di formazione  dirigenziale,  di  cui  al
          comma 1,  lettera  a),  che  si  svolge  presso  la  scuola
          superiore  di  polizia,  ha  un  indirizzo  prevalentemente
          professionale  ed  e'   finalizzato   a   perfezionare   le
          conoscenze di carattere  tecnico,  gestionale  e  giuridico
          necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 
                4.  Le  modalita'  di  svolgimento   del   corso   di
          formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera  a),  le
          modalita'  di  svolgimento  dell'esame  finale,  nonche'  i
          criteri per la formazione della graduatoria di inizio e  di
          fine corso sono determinati  con  decreto  del  capo  della
          polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.». 
                «Art. 7 (Promozione  a  primo  dirigente).  -  1.  La
          promozione alla qualifica di primo dirigente  si  consegue,
          nell'ambito dei posti disponibili al 31  dicembre  di  ogni
          anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e'
          ammesso il personale con la qualifica di vice questore  che
          abbia compiuto almeno quattro anni  di  effettivo  servizio
          nella qualifica. 
                2.  Le  promozioni  hanno  effetto  dal  1°   gennaio
          dell'anno successivo a quello nel quale si sono  verificate
          le vacanze.». 
                «Art.  9  (Promozione  alla  qualifica  di  dirigente
          superiore). - 1. La promozione alla qualifica di  dirigente
          superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili  al
          31 dicembre di ogni anno,  mediante  scrutinio  per  merito
          comparativo  al  quale  e'  ammesso  il  personale  con  la
          qualifica di primo dirigente che, alla stessa  data,  abbia
          compiuto almeno cinque anni  di  effettivo  servizio  nella
          qualifica. 
                2.  Le  promozioni  hanno  effetto  dal  1°   gennaio
          dell'anno successivo a quello nel quale si sono  verificate
          le vacanze.» 
                «Art. 34 (Promozione a primo dirigente tecnico). - 1.
          La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico  si
          consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31  dicembre
          di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo  al
          quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore
          tecnico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di
          effettivo servizio nella qualifica. 
                2.  Le  promozioni  hanno  effetto  dal  1°   gennaio
          dell'anno successivo a quello nel quale si sono  verificate
          le vacanze.». 
                «Art. 36  (Promozione  alla  qualifica  di  dirigente
          superiore  tecnico).  -  1.  La  promozione   a   dirigente
          superiore  tecnico  si  consegue,  nei  limiti  dei   posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
          per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con
          la qualifica di primo dirigente tecnico  che,  alla  stessa
          data,  abbia  compiuto  almeno  cinque  anni  di  effettivo
          servizio nella qualifica. 
                2. Nello scrutinio per merito  comparativo  si  tiene
          conto,    in    modo    particolare,    delle     eventuali
          specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza
          con i compiti di istituto  dei  tecnici  della  Polizia  di
          Stato. 
                3.  Le  promozioni  hanno  effetto  dal  1°   gennaio
          dell'anno successivo a quello nel quale si sono  verificate
          le vacanze.». 
                «Art. 49 (Promozione a primo  dirigente  medico  e  a
          primo dirigente medico veterinario).  -  1.  La  promozione
          alla  qualifica  di  primo  dirigente  medico  e  di  primo
          dirigente medico veterinario si consegue,  nell'ambito  dei
          posti disponibili al 31 dicembre  di  ogni  anno,  mediante
          scrutinio per merito comparativo al  quale  e'  ammesso  il
          personale con la qualifica di medico superiore e di  medico
          veterinario superiore che  abbia  compiuto  almeno  quattro
          anni di effettivo servizio nella qualifica. 
                2.  Le  promozioni  hanno  effetto  dal  1°   gennaio
          dell'anno successivo a quello nel quale si sono  verificate
          le vacanze.». 
                «Art. 51  (Promozione  alla  qualifica  di  dirigente
          superiore medico). - 1. La promozione a dirigente superiore
          medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al  31
          dicembre  di  ogni  anno,  mediante  scrutinio  per  merito
          comparativo  al  quale  e'  ammesso  il  personale  con  la
          qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa  data,
          abbia compiuto almeno cinque  anni  di  effettivo  servizio
          nella qualifica. 
                2. Nello scrutinio per merito  comparativo  si  tiene
          conto,    in    modo    particolare,    delle     eventuali
          specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza
          con i compiti di  istituto  dei  medici  della  Polizia  di
          Stato. 
                3.  Le  promozioni  hanno  effetto  dal  1°   gennaio
          dell'anno successivo a quello nel quale si sono  verificate
          le vacanze.». 
              - Si riporta l'art.  62,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  (Ordinamento  del
          personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
          polizia): 
                «Art. 62 (Rapporti informativi). - Per  il  personale
          di  cui  al  presente  decreto  legislativo  con  qualifica
          inferiore a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate,
          deve essere redatto, entro il mese di  gennaio  di  ciascun
          anno, un  rapporto  informativo  che  si  conclude  con  il
          giudizio  complessivo  di  «ottimo»,  «distinto»,  «buono»,
          «mediocre» o «insufficiente». 
                Il giudizio complessivo deve essere motivato. 
                Al personale nei confronti del  quale,  nell'anno  in
          cui  si  riferisce  il  rapporto  informativo,  sia   stata
          inflitta  una  sanzione  disciplinare  piu'   grave   della
          deplorazione,  non  puo'  essere  attribuito  un   giudizio
          complessivo superiore a «buono». 
                Con  decreto  del   Ministro   dell'interno   saranno
          stabilite le modalita'  in  base  alle  quali  deve  essere
          redatto il  rapporto  informativo,  volto  a  delineare  la
          personalita' dell'impiegato,  tenendo  conto  dei  seguenti
          parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte  in
          relazione alle diverse funzioni attribuite al personale  di
          ciascun ruolo ed alle relative responsabilita': 
                  1) competenza professionale; 
                  2) capacita' di risoluzione; 
                  3) capacita' organizzativa; 
                  4) qualita' dell'attivita' svolta; 
                  5) altri elementi di giudizio. 
                Per  ciascuno  degli  indicati  parametri,   dovranno
          essere previsti piu' elementi di giudizio, per  ognuno  dei
          quali  sara'   attribuito   dall'organo   competente   alla
          compilazione del rapporto informativo, di cui ai successivi
          articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da  un  minimo
          di 1 ad un massimo di 3. 
                Il  consiglio  di   amministrazione   ogni   triennio
          determina  mediante  coefficienti  numerici  i  criteri  di
          valutazione dei titoli, in relazione  alle  esigenze  delle
          singole carriere.».