(( Art. 16 bis 
 
Riapertura dei termini  per  gli  istituti  agevolativi  relativi  ai
           carichi affidati agli agenti della riscossione 
 
  1. Salvo che  per  i  debiti  gia'  compresi  in  dichiarazioni  di
adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n.  136,  presentate  entro  il  30  aprile  2019,  il
debitore puo' esercitare la facolta'  ivi  riconosciuta  rendendo  la
dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il  31
luglio 2019, con le modalita' e in conformita' alla  modulistica  che
l'agente della riscossione pubblica nel  proprio  sito  internet  nel
termine massimo di cinque giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto.  In  tal  caso,  si
applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni  dell'articolo  3
del citato decreto-legge n.119 del 2018, ad eccezione dei  commi  21,
22, 24 e 24-bis: 
  a) in caso di esercizio della predetta facolta',  la  dichiarazione
resa puo' essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019; 
  b) il pagamento delle somme di cui al comma 1 dell'articolo  3  del
citato decreto-legge n. 119 del 2018 e' effettuato alternativamente: 
  1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019; 
  2) nel numero massimo di diciassette  rate  consecutive,  la  prima
delle  quali,  di  importo  pari  al  20  per   cento   delle   somme
complessivamente dovute ai fini della  definizione,  scadente  il  30
novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il
28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun
anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma
3 dell'articolo 3 del citato  decreto-legge  n.  119  del  2018  sono
dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019; 
  c)  l'ammontare  complessivo  delle  somme  dovute  ai  fini  della
definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese
di scadenza di ciascuna di esse, sono  comunicati  dall'agente  della
riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019; 
  d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo  3
del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si determinano alla data del
30 novembre 2019; 
  e) i  debiti  di  cui  al  comma  23  dell'articolo  3  del  citato
decreto-legge n. 119 del 2018 possono  essere  definiti  versando  le
somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel
numero massimo di nove rate consecutive, la  prima  delle  quali,  di
importo pari al 20 per cento, scadente il  30  novembre  2019,  e  le
restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il  31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso
di pagamento rateale, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3
del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere  dal
1° dicembre 2019. 
  2. Salvo che  per  i  debiti  gia'  compresi  in  dichiarazioni  di
adesione alle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n.136, e ai commi da 184 a 198 dell'articolo  1  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate entro il 30  aprile  2019,
il debitore puo' rendere la dichiarazione prevista dal comma 189  del
citato articolo 1 della legge n. 145 del  2018  entro  il  31  luglio
2019, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che l'agente
della riscossione pubblica nel  proprio  sito  internet  nel  termine
massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto. In tal  caso,  si  applicano  le
disposizioni dei commi da 184 a  198  dell'articolo  1  della  citata
legge n. 145 del 2018, nonche' quelle del comma 1, lettere a)  e  d),
del presente articolo. 
  3. Le disposizioni del presente articolo: 
  a)  si  applicano  anche  alle  dichiarazioni  di   adesione   alle
definizioni ivi indicate presentate successivamente al 30 aprile 2019
e anteriormente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto; 
  b) non si applicano alla definizione  di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. ))