(( Art. 16 quinquies 
 
                Disposizioni in materia previdenziale 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 185 e' inserito il seguente: 
  «185-bis. Le disposizioni del comma  185  si  applicano  ai  debiti
derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti
alle casse  previdenziali  professionali,  previe  apposite  delibere
delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo  3
del decreto legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  pubblicate  nei
rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre  2019  e
comunicate,  entro  la  stessa  data,  all'agente  della  riscossione
mediante posta elettronica certificata»; 
  b) al comma 192, dopo le parole: «e 188» sono inserite le seguenti:
«o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis». 
  2. L'Istituto nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti  italiani
«Giovanni Amendola» (INPGI), nell'esercizio dell'autonomia di cui  al
decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  con  provvedimenti
soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma
2, del citato decreto legislativo n.  509  del  1994,  e'  tenuto  ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto,  misure  di  riforma  del
proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario  della
gestione sostitutiva  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  che
intervengano in via prioritaria sul contenimento della  spesa  e,  in
subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad
assicurare la sostenibilita' economico-finanziaria nel medio e  lungo
periodo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  l'INPGI  trasmette  ai
Ministeri  vigilanti  un  bilancio  tecnico  attuariale,  redatto  in
conformita' a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del  citato
decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga  conto  degli  effetti
derivanti dall'attuazione delle disposizioni del  primo  periodo  del
presente  comma.  Qualora  il  bilancio  tecnico  non   evidenzi   la
sostenibilita' economico-finanziaria di medio e lungo  periodo  della
gestione sostitutiva  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  al
fine  di  ottemperare  alla  necessita'  di  tutelare  la   posizione
previdenziale  dei  lavoratori  del  mondo  dell'informazione  e   di
riequilibrare la sostenibilita' economico-finanziaria della  gestione
previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta
uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare, senza  nuovi  o
maggiori oneri ovvero minori entrate  per  la  finanza  pubblica,  le
modalita' di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le
finalita' di cui al terzo periodo del presente comma  e  per  evitare
effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare,  a  seguito
dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS  all'INPGI,
ferma restando comunque  la  necessita'  di  invarianza  del  gettito
contributivo e degli oneri per  prestazioni  per  il  comparto  delle
pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la  neutralita'  in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno,  sono  accantonati  e
resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti  importi:  159
milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024,
167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro  per  l'anno
2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro
per l'anno 2030 e 191 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2031. All'onere di cui  al  quarto  periodo  del  presente  comma  si
provvede a valere sui minori oneri, in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare, derivanti dal presente decreto. Per il predetto  Istituto
l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2  del
citato decreto legislativo n. 509 del 1994  e'  sospesa  fino  al  31
ottobre 2019. ))