(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
              Congedi per le donne vittime di violenza 
 
    1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di  protezione  relativi
alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi  dell'art.
24 del decreto legislativo n. 80/2015, ha diritto  ad  astenersi  dal
lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un  periodo  massimo
di  congedo  di  novanta  giorni  lavorativi,  da  fruire   su   base
giornaliera nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di
inizio del percorso di protezione certificato. 
    2. Salvo i casi di oggettiva impossibilita', la  lavoratrice  che
intenda fruire del congedo in parola  e'  tenuta  a  farne  richiesta
scritta  al  datore  di  lavoro  -  corredata  della   certificazione
attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1
- con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario  e  con
l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo. 
    3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice e'  quello
previsto per il congedo  di  maternita',  secondo  la  disciplina  di
riferimento. 
    4. Il periodo di cui ai commi precedenti  e'  computato  ai  fini
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le  ferie
ed e' utile ai fini della tredicesima mensilita'. 
    5. La lavoratrice vittima di  violenza  di  genere,  inserita  in
specifici percorsi di protezione di cui al comma 1,  puo'  presentare
domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in
un comune  diverso  da  quello  di  residenza,  previa  comunicazione
all'amministrazione di  appartenenza.  Entro  quindici  giorni  dalla
suddetta  comunicazione  l'amministrazione   di   appartenenza,   nel
rispetto  delle  norme  in  materia  di  riservatezza,   dispone   il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove
vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento
giuridico. 
    6. I congedi di cui al presente articolo possono essere  cumulati
con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo  di
ulteriori  trenta  giorni.  Le  amministrazioni,   ove   non   ostino
specifiche   esigenze   di   servizio,   agevolano   la   concessione
dell'aspettativa, anche in  deroga  alle  previsioni  in  materia  di
cumulo delle aspettative.