Art. 16 
 
             Richiesta di codice identificativo impianto 
 
  1. Tutti gli impianti, dal fabbricante fino alla  prima  rivendita,
sono identificati da un  codice  («codice  identificativo  impianto»)
generato  dall'emittente  di   identificativi   competente   per   il
territorio in cui l'impianto e' situato. 
  2. Gli operatori economici  e  gli  operatori  di  prime  rivendite
richiedono   un   codice   identificativo    impianto    trasmettendo
all'emittente di identificativi le informazioni di  cui  all'allegato
II, capitolo II, sezione 1, punto 1.4, nel formato ivi indicato. 
  3. Per le  prime  rivendite,  l'obbligo  di  richiedere  un  codice
identificativo impianto incombe  all'operatore  di  prima  rivendita.
Tale obbligo puo' essere assolto anche da qualsiasi  altro  operatore
economico registrato, che puo'  agire  per  conto  dell'operatore  di
prima rivendita. La registrazione da  parte  del  soggetto  terzo  e'
subordinata  al  consenso  dell'operatore  di  prima  rivendita.   Il
soggetto terzo comunica all'operatore di prima rivendita tutti i dati
relativi  alla  registrazione,  compreso  il  codice   identificativo
impianto assegnato. 
  4. Per gli impianti di lavorazione situati al di fuori dell'Unione,
l'obbligo di richiedere un  codice  identificativo  impianto  incombe
all'importatore stabilito all'interno dell'Unione.  L'importatore  si
rivolge a qualsiasi emittente  di  identificativi  designato  da  uno
Stato  membro  sul  cui  mercato  immette  i  propri   prodotti.   La
registrazione da parte dell'importatore e'  subordinata  al  consenso
dell'entita' responsabile  dell'impianto  di  lavorazione  del  Paese
terzo. L'importatore comunica  all'operatore  economico  responsabile
dell'impianto di lavorazione del Paese terzo tutti  i  dati  relativi
alla  registrazione,  compreso  il  codice  identificativo   impianto
assegnato. 
  5. Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel  modulo  di
richiesta  iniziale  e  la  chiusura  dell'impianto  sono  notificate
dall'operatore  economico  all'emittente  di   identificativi   senza
indugio, nei formati indicati all'allegato II, capitolo  II,  sezione
1, punti 1.5. e 1.6.