Art. 16 Richiesta di codice identificativo impianto 1. Tutti gli impianti, dal fabbricante fino alla prima rivendita, sono identificati da un codice («codice identificativo impianto») generato dall'emittente di identificativi competente per il territorio in cui l'impianto e' situato. 2. Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite richiedono un codice identificativo impianto trasmettendo all'emittente di identificativi le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.4, nel formato ivi indicato. 3. Per le prime rivendite, l'obbligo di richiedere un codice identificativo impianto incombe all'operatore di prima rivendita. Tale obbligo puo' essere assolto anche da qualsiasi altro operatore economico registrato, che puo' agire per conto dell'operatore di prima rivendita. La registrazione da parte del soggetto terzo e' subordinata al consenso dell'operatore di prima rivendita. Il soggetto terzo comunica all'operatore di prima rivendita tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo impianto assegnato. 4. Per gli impianti di lavorazione situati al di fuori dell'Unione, l'obbligo di richiedere un codice identificativo impianto incombe all'importatore stabilito all'interno dell'Unione. L'importatore si rivolge a qualsiasi emittente di identificativi designato da uno Stato membro sul cui mercato immette i propri prodotti. La registrazione da parte dell'importatore e' subordinata al consenso dell'entita' responsabile dell'impianto di lavorazione del Paese terzo. L'importatore comunica all'operatore economico responsabile dell'impianto di lavorazione del Paese terzo tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo impianto assegnato. 5. Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la chiusura dell'impianto sono notificate dall'operatore economico all'emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.5. e 1.6.