Art. 16 Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 1. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e' autorizzata, sul budget assunzionale derivante dalle cessazioni dell'anno 2018 - budget 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.