(Allegato A-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
    Esame delle domande di ampliamento della capacita' ricettiva 
 
    1. Le domande  di  ampliamento  della  capacita'  di  accoglienza
presentate ai sensi  dell'art.  9  sono  valutate  dalla  Commissione
secondo l'ordine cronologico di presentazione  sulla  piattaforma  di
cui all'art. 6, comma 2. 
    2.  Ai  fini  della  valutazione  la  Commissione,  acquisita  la
documentazione prodotta, ne verifica la completezza e la  conformita'
alle presenti Linee guida, tenuto conto delle esigenze di accoglienza
e nei limiti delle risorse disponibili. 
    3. In caso di accoglimento della  domanda  di  ampliamento  della
capacita' di accoglienza di cui  al  comma  1,  il  finanziamento  e'
concesso sino alla scadenza del progetto in corso di esecuzione.