((Art. 16 bis 
 
Ampliamento delle categorie di contribuenti che possono utilizzare il
  modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale 
 
  1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle  finanze  31
maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 34,  comma
4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  possono  adempiere
all'obbligo  di  dichiarazione  dei  redditi  presentando  l'apposita
dichiarazione e la scheda ai fini della  destinazione  del  due,  del
cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche: 
          a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello  cui
si riferisce la dichiarazione, al proprio  sostituto  d'imposta,  che
intende prestare l'assistenza fiscale; 
          b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello  cui
si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente  alla
documentazione  necessaria  all'effettuazione  delle  operazioni   di
controllo»; 
      2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «I
contribuenti con contratto di lavoro a tempo  determinato,  nell'anno
di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi
di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di
presentazione  della  dichiarazione   al   terzo   mese   successivo,
rivolgendosi al sostituto d'imposta o  a  un  CAF-dipendenti  purche'
siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovra' effettuare
il conguaglio»; 
      3) il comma 3 e' abrogato; 
        b) all'articolo 16: 
      1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d)  conservare  le  schede  relative  alle  scelte  per   la
destinazione del due, del cinque e dell'otto per  mille  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche fino al  31  dicembre  del  secondo
anno successivo a quello di presentazione»; 
      2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
        «1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati,  fermo
restando il  termine  del  10  novembre  per  la  trasmissione  delle
dichiarazioni integrative  di  cui  all'articolo  14,  concludono  le
attivita' di cui al comma 1,  lettere  a),  b)  e  c),  del  presente
articolo entro: 
          a) il 15 giugno  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 
          b) il 29 giugno  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 
          c) il 23 luglio  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 
          d) il 15 settembre di ciascun anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; 
          e) il 30 settembre di ciascun anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre»; 
      3) al comma 4-bis,  lettera  b),  quarto  periodo,  le  parole:
«entro il 7 marzo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  16
marzo»; 
    c) all'articolo 17, comma 1: 
      1) alla lettera b), le parole: «e comunque entro il  7  luglio»
sono soppresse; 
      2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) trasmettere in via telematica all'Agenzia  delle  entrate
le dichiarazioni elaborate e i relativi  prospetti  di  liquidazione,
nonche' consegnare, secondo le modalita' stabilite con  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  le  buste  contenenti  le
schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,
entro: 
          1) il 15 giugno  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 
          2) il 29 giugno  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 
          3) il 23 luglio  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 
          4) il 15 settembre di ciascun anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; 
          5) il 30 settembre di ciascun anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre »; 
          3) alla lettera c-bis), le parole:  «il  termine  previsto»
sono sostituite dalle seguenti: «i termini previsti»; 
    d) all'articolo 19: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di  liquidazione
sono trattenute sulla  prima  retribuzione  utile  e  comunque  sulla
retribuzione di competenza del mese successivo a  quello  in  cui  il
sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di  liquidazione  e  sono
versate nel termine previsto per  il  versamento  delle  ritenute  di
acconto del dichiarante relative  alle  stesse  retribuzioni.  Se  il
sostituto  d'imposta  riscontra  che  la  retribuzione  sulla   quale
effettuare il  conguaglio  risulta  insufficiente  per  il  pagamento
dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte
residua  dalle  retribuzioni  corrisposte   nei   periodi   di   paga
immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta,  applicando
gli interessi  stabiliti  per  il  differimento  di  pagamento  delle
imposte sui redditi»; 
      2) al comma 2, le parole: «retribuzione di competenza del  mese
di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «prima retribuzione  utile
e comunque sulla retribuzione di competenza  del  mese  successivo  a
quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione»; 
      3) al comma 4, le parole: «a partire dal mese di  agosto  o  di
settembre» sono sostituite dalle seguenti:  «a  partire  dal  secondo
mese successivo a quello di ricevimento dei  dati  del  prospetto  di
liquidazione»; 
      4) al comma 6, le parole: «entro il  mese  di  settembre»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 10 ottobre». 
  2. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma  6-quater,  le  parole:  «entro  il  31  marzo»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»; 
    b) al comma 6-quinquies, le  parole:  «entro  il  7  marzo»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»; 
    c) dopo il comma 6-quinquies e' aggiunto il seguente: 
      «6-sexies. L'Agenzia delle  entrate,  esclusivamente  nell'area
autenticata  del  proprio  sito  internet,  rende  disponibili   agli
interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del  comma
6-quinquies. Gli interessati possono delegare  all'accesso  anche  un
soggetto di cui all'articolo 3, comma 3». 
  3. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «entro il 15 aprile»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile»; 
    b) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole: «entro il  23  luglio»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre». 
  4. La trasmissione telematica all'Agenzia delle  entrate  da  parte
dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e  spese  sostenuti  dai
contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie  rimborsate,
di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della  legge  30  dicembre
1991, n. 413, nonche' dei dati relativi alle  spese  individuate  dai
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21  novembre  2014,
n. 175, con scadenza al 28 febbraio, e' effettuata entro  il  termine
del 16 marzo. 
  5. Le disposizioni del presente  articolo  acquistano  efficacia  a
decorrere dal 1° gennaio 2021.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 13, 16, 17 e 19  del
          decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,  n.  164
          (Regolamento recante norme per  l'assistenza  fiscale  resa
          dai Centri di assistenza fiscale per le  imprese  e  per  i
          dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai
          sensi dell'articolo 40 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 13 (Modalita' e termini di presentazione  della
          dichiarazione dei redditi). - 1. I possessori  dei  redditi
          indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto  legislativo
          9 luglio 1997, n. 241,  possono  adempiere  all'obbligo  di
          dichiarazione   dei    redditi    presentando    l'apposita
          dichiarazione e la scheda ai fini  della  destinazione  del
          due, del cinque e  dell'otto  per  mille  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche: 
                  a) entro il 30  settembre  dell'anno  successivo  a
          quello  cui  si  riferisce  la  dichiarazione,  al  proprio
          sostituto  d'imposta,  che  intende  prestare  l'assistenza
          fiscale; 
                  b) entro il 30  settembre  dell'anno  successivo  a
          quello  cui  si   riferisce   la   dichiarazione,   ad   un
          CAF-dipendenti, unitamente alla  documentazione  necessaria
          all'effettuazione delle operazioni di controllo. 
                2. I contribuenti con contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato,    nell'anno    di     presentazione     della
          dichiarazione,   possono   adempiere   agli   obblighi   di
          dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno  dal
          mese di presentazione della  dichiarazione  al  terzo  mese
          successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti
          purche' siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che
          dovra' effettuare il conguaglio. Il personale della  scuola
          con contratto di lavoro a tempo determinato puo'  adempiere
          agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi  al
          sostituto d'imposta  ovvero  ad  un  CAF-dipendenti  se  il
          predetto  contratto  dura  almeno  dal  mese  di  settembre
          dell'anno cui si riferisce  la  dichiarazione  al  mese  di
          giugno dell'anno successivo. 
                3.(Abrogato). 
                4.  I  coniugi  non  legalmente   ed   effettivamente
          separati, non in possesso di redditi di lavoro  autonomo  o
          d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato
          testo unico delle imposte sui  redditi,  possono  adempiere
          agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita'
          di cui ai commi da 1 a 3, anche  presentando  dichiarazione
          in forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso
          di redditi indicati nei commi 1 e 3. 
                4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione
          emerga un credito d'imposta, il contribuente puo'  indicare
          di voler utilizzare in tutto o  in  parte  l'ammontare  del
          credito per il pagamento di somme per le quali e'  previsto
          il versamento con le modalita' di cui all'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
                5.   Non   possono   adempiere   agli   obblighi   di
          dichiarazione dei redditi ai sensi del presente articolo: 
                  a)   i   soggetti   obbligati   a   presentare   la
          dichiarazione  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive, la dichiarazione annuale ai  fini  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e  la  dichiarazione  di   sostituto
          d'imposta; 
                  b) i titolari di particolari tipologie  di  redditi
          annualmente individuati  con  il  decreto  direttoriale  di
          approvazione del modello di dichiarazione dei redditi. 
                6.  Le  dichiarazioni  dei  redditi  ed  i   relativi
          prospetti di liquidazione devono essere redatti su stampati
          conformi   a    quelli    approvati    con    provvedimento
          amministrativo.» 
                «Art.   16   (Assistenza   fiscale    prestata    dai
          CAF-dipendenti). - 1. I CAF-dipendenti,  nell'ambito  delle
          attivita' di assistenza fiscale  di  cui  all'articolo  34,
          comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e
          successive modificazioni, provvedono a: 
                  a) comunicare all'Agenzia  delle  entrate,  in  via
          telematica, il risultato finale delle dichiarazioni; 
                  b)  consegnare   al   contribuente,   prima   della
          trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione
          dei  redditi  elaborata  e   il   relativo   prospetto   di
          liquidazione; 
                  c) trasmettere in via telematica all'Agenzia  delle
          entrate le dichiarazioni predisposte; 
                  d) conservare le schede relative alle scelte per la
          destinazione del due, del  cinque  e  dell'otto  per  mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino  al  31
          dicembre  del  secondo  anno   successivo   a   quello   di
          presentazione; 
                  d-bis) conservare copia delle dichiarazioni  e  dei
          relativi   prospetti   di   liquidazione   nonche'    della
          documentazione a base del visto di conformita' fino  al  31
          dicembre  del  quarto   anno   successivo   a   quello   di
          presentazione. 
                1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati,
          fermo  restando  il  termine  del  10   novembre   per   la
          trasmissione  delle  dichiarazioni   integrative   di   cui
          all'articolo 14, concludono le attivita' di cui al comma 1,
          lettere a), b) e c), del presente articolo entro: 
                  a)  il  15  giugno  di   ciascun   anno,   per   le
          dichiarazioni  presentate  dal  contribuente  entro  il  31
          maggio; 
                  b)  il  29  giugno  di   ciascun   anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal  contribuente  dal  1°  al  20
          giugno; 
                  c)  il  23  luglio  di   ciascun   anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno  al
          15 luglio; 
                  d)  il  15  settembre  di  ciascun  anno,  per   le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio  al
          31 agosto; 
                  e)  il  30  settembre  di  ciascun  anno,  per   le
          dichiarazioni presentate dal  contribuente  dal  1°  al  30
          settembre. 
                2.  Per   le   dichiarazioni   integrative   di   cui
          all'articolo  14,  le  comunicazioni,  le  consegne  e   le
          trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  1,
          sono effettuate entro il 10 novembre di ciascun anno. 
                3. Nel prospetto di  liquidazione,  sottoscritto  dal
          responsabile dell'assistenza fiscale, oltre  agli  elementi
          di calcolo ed al risultato  del  conguaglio  fiscale,  sono
          evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai
          dati   indicati   nella   dichiarazione   presentata    dal
          contribuente a seguito  dei  controlli  effettuati,  tenuto
          conto delle risultanze della documentazione esibita e delle
          disposizioni  che  disciplinano  gli  oneri  deducibili   e
          detraibili, le detrazioni d'imposta  e  lo  scomputo  delle
          ritenute d'acconto. 
                4. Le operazioni di raccolta  delle  dichiarazioni  e
          della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti
          delle  dichiarazioni   elaborate   e   dei   prospetti   di
          liquidazione possono essere effettuate  dai  CAF-dipendenti
          tramite i propri soci od associati. 
                4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma
          1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a: 
                  a)   fornire   ai   CAF,   entro   cinque   giorni,
          l'attestazione   di    ricezione    delle    comunicazioni.
          L'attestazione riporta le motivazioni di  eventuali  scarti
          dovuti  all'impossibilita'  da  parte  dell'Agenzia   delle
          entrate  di  rendere  disponibili   le   comunicazioni   al
          sostituto  d'imposta;  in  tali  casi  i   CAF   provvedono
          autonomamente e con i mezzi  piu'  idonei  all'invio  delle
          comunicazioni ai sostituti d'imposta; 
                  b) rendere disponibili ai sostituti  d'imposta,  in
          via telematica, entro  dieci  giorni  dalla  ricezione,  le
          comunicazioni. Per i sostituti d'imposta  che  non  abbiano
          richiesto   l'abilitazione   alla   trasmissione   in   via
          telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono  rese
          disponibili per il tramite di un soggetto incaricato  della
          trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di  cui
          al comma 3, dell'articolo 3,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322,  e  successive
          modificazioni,  preventivamente  indicato   dal   sostituto
          d'imposta  all'Agenzia  delle  entrate.  Tale  facolta'  e'
          riconosciuta anche ai sostituti  d'imposta  abilitati  alla
          trasmissione telematica. La scelta da parte  del  sostituto
          del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili
          le comunicazioni del risultato finale  delle  dichiarazioni
          deve essere trasmessa in via telematica, entro il 16  marzo
          dell'anno di invio delle comunicazioni  da  parte  dei  CAF
          unitamente alle certificazioni di cui all'articolo 4, comma
          6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica  del  22
          luglio  1998,  n.  322.  Con  provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e  le
          modalita' per la  variazione  delle  scelte  da  parte  dei
          sostituti d'imposta; 
                  c) fornire ai  CAF,  entro  quindici  giorni  dalla
          ricezione   delle    comunicazioni,    l'attestazione    di
          disponibilita' dei dati ai sostituti d'imposta.» 
                «Art. 17 (Assistenza fiscale prestata  dal  sostituto
          d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta  che  comunicano  ai
          propri sostituiti, entro il 15 gennaio  di  ogni  anno,  di
          voler prestare assistenza fiscale provvedono a: 
                  a) controllare, sulla base  dei  dati  ed  elementi
          direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata  dal
          sostituito, la regolarita' formale della  stessa  anche  in
          relazione alle disposizioni che  stabiliscono  limiti  alla
          deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
          imposta; 
                  b)   consegnare   al   sostituito,   prima    della
          trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione
          elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione; 
                  c) trasmettere in via telematica all'Agenzia  delle
          entrate le dichiarazioni elaborate e i  relativi  prospetti
          di liquidazione, nonche' consegnare, secondo  le  modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, le buste contenenti le schede relative  alle
          scelte per la destinazione del due, del cinque e  dell'otto
          per mille dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,
          entro: 
                    1)  il  15  giugno  di  ciascun  anno,   per   le
          dichiarazioni  presentate  dal  contribuente  entro  il  31
          maggio; 
                    2)  il  29  giugno  di  ciascun  anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal  contribuente  dal  1°  al  20
          giugno; 
                    3)  il  23  luglio  di  ciascun  anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno  al
          15 luglio; 
                    4) il  15  settembre  di  ciascun  anno,  per  le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio  al
          31 agosto; 
                    5) il  30  settembre  di  ciascun  anno,  per  le
          dichiarazioni presentate dal  contribuente  dal  1°  al  30
          settembre; 
                  c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in  via
          telematica, entro i termini previsto alla  lettera  c),  il
          risultato finale delle  dichiarazioni.  Si  applicano,  ove
          compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16,  comma
          4-bis; 
                  d)  conservare  copia  delle  dichiarazioni  e  dei
          relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre  del
          secondo anno successivo a quello di presentazione. 
                Omissis.» 
                «Art. 19 (Operazioni di conguaglio). -  1.  Le  somme
          risultanti a debito  dal  prospetto  di  liquidazione  sono
          trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque  sulla
          retribuzione di competenza del mese successivo a quello  in
          cui il sostituto  ha  ricevuto  il  predetto  prospetto  di
          liquidazione e sono versate nel  termine  previsto  per  il
          versamento  delle  ritenute  di  acconto  del   dichiarante
          relative  alle  stesse  retribuzioni.   Se   il   sostituto
          d'imposta  riscontra  che  la  retribuzione   sulla   quale
          effettuare  il  conguaglio  risulta  insufficiente  per  il
          pagamento  dell'importo   complessivamente   risultante   a
          debito,  trattiene  la  parte  residua  dalle  retribuzioni
          corrisposte nei periodi di paga  immediatamente  successivi
          dello stesso periodo d'imposta,  applicando  gli  interessi
          stabiliti per il differimento di  pagamento  delle  imposte
          sui redditi. 
                2. Le somme  risultanti  a  credito  sono  rimborsate
          mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute
          dal dichiarante sulla prima retribuzione utile  e  comunque
          sulla retribuzione di  competenza  del  mese  successivo  a
          quello in cui il sostituto  ha  ricevuto  il  prospetto  di
          liquidazione,   ovvero    utilizzando,    se    necessario,
          l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo
          sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle
          ritenute risulti insufficiente  a  consentire  il  rimborso
          delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli
          importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei  mesi
          successivi dello stesso periodo d'imposta. 
                3. Le somme risultanti a credito dalle  dichiarazioni
          di  cui  all'articolo  14,  sono  rimborsate  mediante  una
          corrispondente  riduzione   delle   ritenute   dovute   dal
          dichiarante nel mese di dicembre,  ovvero  utilizzando,  se
          necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute  operate
          dal sostituto nello stesso mese. 
                4. Gli enti che erogano pensioni effettuano a partire
          dal secondo mese successivo a  quello  di  ricevimento  dei
          dati del prospetto di liquidazione le operazioni di cui  al
          comma 1 e versano le imposte nei termini  previsti  per  il
          versamento delle ritenute. 
                5. L'importo della seconda o unica rata di acconto e'
          trattenuto  dalla  retribuzione  corrisposta  nel  mese  di
          novembre; ove tale retribuzione risulti  insufficiente,  la
          parte residua maggiorata dagli interessi  previsti  per  il
          differimento dei pagamenti delle imposte  sui  redditi,  e'
          trattenuta  dalla  retribuzione  corrisposta  nel  mese  di
          dicembre. In caso di  ulteriore  incapienza,  il  sostituto
          comunica al contribuente l'ammontare del debito residuo che
          lo stesso deve versare. 
                6.  I  contribuenti  che  intendono  avvalersi  delle
          disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere  b)  e
          c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  27  aprile   1989,   n.   154,
          determinano, sotto la  propria  responsabilita',  l'importo
          delle somme che ritengono dovute e ne  danno  comunicazione
          in sede di dichiarazione ovvero, per  la  seconda  o  unica
          rata di acconto, con apposita comunicazione  da  presentare
          al sostituto d'imposta entro il 10 ottobre.». 
              Si riporta il testo dell'articolo  4  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,   n.   322
          (Regolamento recante modalita' per la  presentazione  delle
          dichiarazioni   relative   alle   imposte   sui    redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 136, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
          d'imposta). - 1. I soggetti indicati  nel  titolo  III  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, obbligati  ad  operare  ritenute  alla  fonte,  che
          corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma,  soggetti  a
          ritenute alla fonte secondo le  disposizioni  dello  stesso
          titolo, nonche' gli intermediari e gli altri  soggetti  che
          intervengono in  operazioni  fiscalmente  rilevanti  tenuti
          alla  comunicazione  di  dati  ai   sensi   di   specifiche
          disposizioni   normative,   presentano   annualmente    una
          dichiarazione unica, anche ai fini  dei  contributi  dovuti
          all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.)
          e  dei  premi  dovuti   all'Istituto   nazionale   per   le
          assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
          relativa a tutti i percipienti, redatta in  conformita'  ai
          modelli approvati con i provvedimenti di  cui  all'articolo
          1, comma 1. 
                2. La dichiarazione indica  i  dati  e  gli  elementi
          necessari per  l'individuazione  del  sostituto  d'imposta,
          dell'intermediario  e  degli  altri  soggetti  di  cui   al
          precedente comma, per la determinazione dell'ammontare  dei
          compensi e proventi,  sotto  qualsiasi  forma  corrisposti,
          delle ritenute, dei contributi e  dei  premi,  nonche'  per
          l'effettuazione  dei  controlli  e   gli   altri   elementi
          richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli  che
          l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono  in
          grado  di   acquisire   direttamente   e   sostituisce   le
          dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 
                3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
          concerto con i Ministri del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica e del lavoro  e  della  previdenza
          sociale, la dichiarazione unica di  cui  al  comma  1  puo'
          essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti  e
          casse. 
                3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies,  i
          sostituti  d'imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello
          Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui  al  comma  1
          dell'articolo  29  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, che effettuano le  ritenute  sui  redditi  a
          norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter  e  29  del
          citato decreto n. 600 del 1973  nonche'  dell'articolo  21,
          comma  15,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,   e
          dell'articolo 11 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,
          tenuti al rilascio della certificazione  di  cui  al  comma
          6-ter del presente articolo, trasmettono in via  telematica
          all'Agenzia  delle  entrate,  direttamente  o  tramite  gli
          incaricati di cui all'articolo  3,  commi  2-bis  e  3,  la
          dichiarazione di cui al  comma  1  del  presente  articolo,
          relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di
          ciascun anno. 
                4. Le attestazioni comprovanti  il  versamento  delle
          ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
          all'articolo 1 sono  conservati  per  il  periodo  previsto
          dall'articolo  43,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  sono  esibiti  o
          trasmessi,  su  richiesta,   all'ufficio   competente.   La
          conservazione delle  attestazioni  relative  ai  versamenti
          contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle  leggi
          speciali. 
                4-bis. Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3-bis,  i
          sostituti di imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello
          Stato, anche con ordinamento autonomo, gli  intermediari  e
          gli altri soggetti di cui al  comma  1  presentano  in  via
          telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo  3,
          commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
          1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre
          di ciascun anno. 
                [5. Salvo l'obbligo di presentazione telematica della
          dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo  3,
          comma   2,   nonche'   l'obbligo   di   presentazione    di
          dichiarazione unificata di cui  all'articolo  3,  comma  1,
          secondo periodo, i  sostituti  d'imposta  che,  durante  il
          periodo di  imposta  cui  la  dichiarazione  si  riferisce,
          abbiano  corrisposto  compensi  o  emolumenti,  anche   per
          periodi discontinui o inferiori a dodici mensilita', ad  un
          numero di lavoratori dipendenti non  inferiore  alle  venti
          unita' presentano  la  dichiarazione  di  cui  al  presente
          articolo mediante la consegna ad  un  ufficio  della  Poste
          italiane S.p.a. di supporti  magnetici,  predisposti  sulla
          base  di  programmi  elettronici  forniti  o   prestabiliti
          dall'amministrazione finanziaria.] 
                [6.  Le  amministrazioni  di  cui  al   primo   comma
          dell'articolo  29  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  che  corrispondono
          compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a  ritenuta  alla
          fonte   comunicano   i   dati   fiscali,   contributivi   e
          assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il  modello
          approvato con il decreto dirigenziale di  cui  all'articolo
          1, comma 1, secondo periodo.] 
                6-bis. I soggetti indicati  nell'articolo  29,  terzo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, che corrispondono  compensi,  sotto
          qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte  comunicano
          all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i  dati
          fiscali dei percipienti. Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il  contenuto,  i
          termini e le modalita' delle comunicazioni,  previa  intesa
          con le rispettive Presidenze delle  Camere  e  della  Corte
          costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
          della Repubblica, e,  nel  caso  delle  regioni  a  statuto
          speciale,  con   i   Presidenti   dei   rispettivi   organi
          legislativi.  Nel  medesimo   provvedimento   puo'   essere
          previsto anche l'obbligo di indicare  i  dati  relativi  ai
          contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. 
                6-ter. I soggetti indicati  nel  comma  1  rilasciano
          un'apposita  certificazione  unica  anche   ai   fini   dei
          contributi dovuti all'Istituto nazionale per la  previdenza
          sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
          dette somme e valori, l'ammontare delle  ritenute  operate,
          delle detrazioni di imposta  effettuate  e  dei  contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  nonche'  gli  altri  dati
          stabiliti   con   il   provvedimento   amministrativo    di
          approvazione  dello  schema  di  certificazione  unica.  La
          certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
          agli altri enti e  casse  previdenziali.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
          con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sono
          stabilite  le  relative   modalita'   di   attuazione.   La
          certificazione unica sostituisce quelle  previste  ai  fini
          contributivi. 
                6-quater. Le certificazioni di cui  al  comma  6-ter,
          sottoscritte  anche  mediante   sistemi   di   elaborazione
          automatica, sono consegnate agli interessati  entro  il  16
          marzo dell'anno successivo a quello in cui  le  somme  e  i
          valori sono stati corrisposti ovvero  entro  dodici  giorni
          dalla richiesta degli stessi in caso  di  interruzione  del
          rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di  cui  all'articolo  27
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600,  la  certificazione  puo'  essere  sostituita
          dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli  7,
          8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 
                6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma  6-ter
          sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle  entrate
          direttamente o tramite gli incaricati di  cui  all'articolo
          3, commi 2-bis e 3, entro il 16 marzo dell'anno  successivo
          a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
          Entro  la  stessa  data  sono  altresi'  trasmessi  in  via
          telematica gli ulteriori  dati  fiscali  e  contributivi  e
          quelli   necessari    per    l'attivita'    di    controllo
          dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
          e  assicurativi,  i  dati  contenuti  nelle  certificazioni
          rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche'
          quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate  a
          seguito  dell'assistenza  fiscale  prestata  ai  sensi  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  stabiliti  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  La
          trasmissione in via telematica delle certificazioni di  cui
          al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti  o
          non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata  di
          cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  21  novembre
          2014,  n.  175,  puo'  avvenire   entro   il   termine   di
          presentazione della dichiarazione dei  sostituti  d'imposta
          di cui al  comma  1.  Le  trasmissioni  in  via  telematica
          effettuate ai sensi del presente comma  sono  equiparate  a
          tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati  nella
          dichiarazione di cui al comma 1.  Per  ogni  certificazione
          omessa, tardiva o errata si applica la  sanzione  di  cento
          euro in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  12,  del
          decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  con  un
          massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.  Nei  casi
          di errata trasmissione della  certificazione,  la  sanzione
          non  si  applica  se   la   trasmissione   della   corretta
          certificazione  e'  effettuata  entro   i   cinque   giorni
          successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se  la
          certificazione e' correttamente  trasmessa  entro  sessanta
          giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo  periodo,
          la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo  di  euro
          20.000. 
              6-sexies.  L'Agenzia  delle   entrate,   esclusivamente
          nell'area autenticata  del  proprio  sito  internet,  rende
          disponibili agli interessati i  dati  delle  certificazioni
          pervenute ai sensi del comma 6-quinquies.  Gli  interessati
          possono delegare  all'accesso  anche  un  soggetto  di  cui
          all'articolo 3, comma 3.». 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  1  del
          decreto   legislativo   21   novembre    2014,    n.    175
          (Semplificazione  fiscale  e  dichiarazione   dei   redditi
          precompilata), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Dichiarazione dei redditi  precompilata).  -
          1. A decorrere dal 2015,  in  via  sperimentale,  l'Agenzia
          delle entrate, utilizzando le informazioni  disponibili  in
          Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di  soggetti
          terzi e  i  dati  contenuti  nelle  certificazioni  di  cui
          all'articolo 4, comma 6-ter,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende  disponibile
          telematicamente, entro il 30 aprile  di  ciascun  anno,  ai
          titolari di  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati
          indicati agli articoli 49 e 50, comma 1,  lettere  a),  c),
          c-bis), d), g), con esclusione delle  indennita'  percepite
          dai membri del Parlamento europeo,  i)  ed  l),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  la
          dichiarazione precompilata  relativa  ai  redditi  prodotti
          nell'anno  precedente,  che   puo'   essere   accettata   o
          modificata.». 
              Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 4 del
          citato decreto legislativo n. 175 del 2014 come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Accettazione e modifica della  dichiarazione
          precompilata). - 1. - 3. Omissis 
                3-bis. Il contribuente puo' avvalersi della  facolta'
          di inviare all'Agenzia delle entrate  direttamente  in  via
          telematica  la  dichiarazione  precompilata  entro  il   30
          settembre di ciascun anno senza  che  questo  determini  la
          tardivita' della presentazione. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo dei commi 25 e 25-bis dell'articolo
          78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413  (Disposizioni  per
          ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
          e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni  per
          la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle
          imprese, nonche' per riformare  il  contenzioso  e  per  la
          definizione  agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;
          delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
          amnistia per reati tributari;  istituzioni  dei  centri  di
          assistenza fiscale e del conto fiscale): 
                «Art. 78. - Commi 1. - 24. Omissis 
                25. Ai fini della  elaborazione  della  dichiarazione
          dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonche' dei
          controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri  detraibili,
          i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le  imprese
          assicuratrici,   gli   enti   previdenziali,    le    forme
          pensionistiche  complementari,  trasmettono,  entro  il  28
          febbraio di  ciascun  anno  all'Agenzia  dell'entrate,  per
          tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente
          i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente: 
                  a) quote di  interessi  passivi  e  relativi  oneri
          accessori per mutui in corso; 
                  b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e
          contro gli infortuni; 
                  c) contributi previdenziali ed assistenziali; 
                  d) contributi di  cui  all'articolo  10,  comma  1,
          lettera e-bis), del testo unico delle imposte  sui  redditi
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
                25-bis.   Ai   fini    della    elaborazione    della
          dichiarazione  dei  redditi  da  parte  dell'Agenzia  delle
          entrate, a partire dall'anno d'imposta  2015,  nonche'  dei
          controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri  detraibili,
          entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse  e
          le societa' di mutuo soccorso  aventi  esclusivamente  fine
          assistenziale e i fondi integrativi del Servizio  sanitario
          nazionale   che   nell'anno   precedente   hanno   ottenuto
          l'attestazione  di  iscrizione  nell'Anagrafe   dei   fondi
          integrativi  del  servizio  sanitario  nazionale   di   cui
          all'articolo  9,  comma  9,  del  decreto  legislativo   30
          dicembre 1992, n. 502, nonche'  gli  altri  fondi  comunque
          denominati,  trasmettono  all'Agenzia  delle  entrate,  per
          tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente
          i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto
          dei contributi versati di cui alla lettera a) del  comma  2
          dell'articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del
          comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917,  nonche'  i  dati  relativi  alle
          spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste  a
          carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
          lettera b), e dell'articolo 15, comma 1, lettera c),  dello
          stesso testo unico. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 3
          del citato decreto legislativo n. 175 del 2014: 
                «Art. 3 (Trasmissione all'Agenzia  delle  entrate  da
          parte di soggetti terzi di dati relativi a  oneri  e  spese
          sostenute dai contribuenti). - 1. - 3-bis. Omissis 
                4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono individuati i termini e le  modalita'  per  la
          trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati
          relativi alle spese  che  danno  diritto  a  deduzioni  dal
          reddito  o  detrazioni  dall'imposta  diverse   da   quelle
          indicate nei commi 1, 2 e 3. Nel caso di omessa, tardiva  o
          errata trasmissione dei dati di cui al periodo  precedente,
          si applica la sanzione prevista dall'articolo 78, comma 26,
          della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  e   successive
          modificazioni. 
                Omissis.»