Art. 16 
 
                Rispetto della disciplina in materia 
                          di aiuti di Stato 
 
  1.  La  richiesta  di  cui  all'articolo  14  e'  corredata   della
dichiarazione con cui l'Emittente assume, dal momento della domanda e
fino a quando la sottoscrizione delle azioni da parte  del  Ministero
non sia stata perfezionata, gli impegni  previsti  dal  paragrafo  47
della comunicazione sul settore bancario della Commissione europea. 
  2.  Fermi  restando  i   poteri   dell'Autorita'   competente,   la
sottoscrizione puo' essere subordinata, in conformita' alla decisione
della Commissione europea sulla compatibilita' dell'intervento con il
quadro normativo dell'Unione europea in materia  di  aiuti  di  Stato
applicabile  alle  misure  di  ricapitalizzazione  delle  banche  nel
contesto della crisi finanziaria, alle seguenti condizioni: 
    a)  revoca  o  sostituzione  dei  consiglieri  esecutivi  e   del
direttore generale dell'Emittente; 
    b) limitazione della  retribuzione  complessiva  dei  membri  del
consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza dell'Emittente.